Sanatorie
fiscali: ridefiniti i termini connessi alle nuove scadenze
Il
MEF comunica che con decreto, in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, sono stati ridefiniti i termini connessi alle
nuove scadenze delle sanatorie fiscali previste dalla Finanziaria
per il 2003 e da quella per il 2004.
I
nuovi termini sono riepilogati nella seguente tabella:
Data
versamento
o scadenza
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Riferimento
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16
marzo 04
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Perfezionamento
delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in
forma associata che, al 25 giugno 2003, avevano già
ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone
e associazioni, dell'avvenuta definizione o integrazione
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21
giugno 04
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I
rata per i soggetti di cui al punto precedente
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16
settembre 04
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II
rata stessi soggetti
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22
marzo 04
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Presentazione
della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui
agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e
2, comma 49, della legge n. 350 del 2003
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23
marzo 04
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Riversamento
da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in
base alla dichiarazione integrativa riservata
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16
aprile 04
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Comunicazione,
da parte delle società di persone e delle associazioni,
che effettuano la definizione automatica ovvero
l’integrazione degli imponibili, anche relativamente al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, alle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata dell’avvenuta definizione o integrazione
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17
maggio 04
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Perfezionamento
della definizione, anche relativamente al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte dei
titolari di redditi prodotti in forma associata che hanno
ricevuto la comunicazione di cui al punto precedente
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21
giugno 04
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I
rata soggetti del punto precedente
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16
settembre 04
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II
rata stessi soggetti
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21
giugno 04
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versamento
della prima rata dei contribuenti che:
al
2 ottobre 2003 ancora non avevano effettuato
versamenti utili per la definizione degli adempimenti
e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8,
9, 9-bis e 15 della legge n. 289 del 2002;
- intendono
avvalersi dell’estensione stabilita per
l’applicazione dei citati articoli 7, 8, 9, 9-bis e
15, dall’articolo 2 della legge n. 350 del 2003.
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16
settembre 04
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II
rata soggetti di cui al punto precedente
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30
novembre 04
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III
rata di versamento per i soggetti che al 2 ottobre 2003
ancora non avevano effettuato versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari
di cui all’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 e
per coloro che intendono avvalersi della medesima
definizione ai sensi dell’articolo 2, comma 45, secondo
periodo della legge n. 350 del 2003.
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16
marzo 05
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Versamento
del residuo importo dovuto dai i soggetti che al 25 giugno
2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari
di cui all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002
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29
marzo 2004
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Pagamento
al concessionario della tassa automobilistica erariale,
nel caso di notifica di cartella di pagamento, da parte
dei contribuenti che si avvalgono, in base alle
disposizioni dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge n. 143 del 2003, della definizione di cui di
cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del
2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2003
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