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Comunicato Stampa del 19 gennaio 2004

MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE

Sanatorie fiscali: ridefiniti i termini connessi alle nuove scadenze

Il MEF comunica che con decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati ridefiniti i termini connessi alle nuove scadenze delle sanatorie fiscali previste dalla Finanziaria per il 2003 e da quella per il 2004.

I nuovi termini sono riepilogati nella seguente tabella:

Data versamento
o scadenza

Riferimento

16 marzo 04

Perfezionamento delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata che, al 25 giugno 2003, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell'avvenuta definizione o integrazione

21 giugno 04

I rata per i soggetti di cui al punto precedente

16 settembre 04

II rata stessi soggetti

22 marzo 04

Presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003

23 marzo 04

Riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata

16 aprile 04

Comunicazione, da parte delle società di persone e delle associazioni, che effettuano la definizione automatica ovvero l’integrazione degli imponibili, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata dell’avvenuta definizione o integrazione

17 maggio 04

Perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte dei titolari di redditi prodotti in forma associata che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto precedente

21 giugno 04

I rata soggetti del punto precedente

16 settembre 04

II rata stessi soggetti

21 giugno 04

versamento della prima rata dei contribuenti che:

       

    • al 2 ottobre 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15 della legge n. 289 del 2002;

       

    • intendono avvalersi dell’estensione stabilita per l’applicazione dei citati articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15, dall’articolo 2 della legge n. 350 del 2003.

16 settembre 04

II rata soggetti di cui al punto precedente

30 novembre 04

III rata di versamento per i soggetti che al 2 ottobre 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 e per coloro che intendono avvalersi della medesima definizione ai sensi dell’articolo 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003.

16 marzo 05

Versamento del residuo importo dovuto dai i soggetti che al 25 giugno 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002

29 marzo 2004

Pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale, nel caso di notifica di cartella di pagamento, da parte dei contribuenti che si avvalgono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 143 del 2003, della definizione di cui di cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003

 

   

 

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