Legge 27 febbraio 2004, n. 47
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.
Testo del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, coordinato con la legge di conversione 27
febbraio 2004, n. 47, recante:
«Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative».
(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27
febbraio 2004, n.48)
Art. 1.
Benefici in favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal
comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per la emanazione del bando di concorso ivi previsto,
relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.
Art. 2.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti
dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004,
con applicazione dell'interesse al saggio legale.
2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui
all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui
al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di
servizi di carattere ausiliario
1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3.
Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001,
n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita'
connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del
trasferimento delle opere.
Art. 4.
Validita' attestazioni SOA
1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di
validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di
Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.
Art. 5.
Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"1° aprile 2004".
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, le parole: "1° luglio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005".
Art. 6.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Art. 6-bis.
Rideterminazione di valori di acquisto
1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole:
"1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo
2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2004".
Art. 7.
Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2,
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole:
"nel triennio 2003-2005" sono sostituite dalle seguenti:
"nel triennio 2004-2006". Al comma 7, primo periodo, del
medesimo articolo 38, le parole: "Per il triennio
2003-2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il
triennio 2004-2006".
Art. 8.
Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali
e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, restano in carica fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo in materia di
organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del
mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del
presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della
citata legge n. 298 del 1974.
Art. 9.
Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005.
Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande
di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo
decreto legislativo n. 372 del 1999.
Art. 10.
Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma
2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste
dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e'
differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei
provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.
Art. 10-bis.
Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata
in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere
sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle
acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette
navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti
destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita'
all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. 2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di
cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le
aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali
portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche'
i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli
idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei
limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima,
relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 4.
Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini
della quantificazione dei residui del carico conferiti, le
registrazioni attualmente in uso.
Art. 11.
Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004.
Art. 11-bis.
Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59,
al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio
2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1°
gennaio 2005".
Art. 12.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, le parole: "1° giugno 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005".
Art. 13.
Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219
1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "entro otto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
ventiquattro mesi".
Art. 13-bis.
Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 2.
All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro
per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
Art. 14.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di
ogni ordine e grado.
Art. 15.
Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma
14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a
non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei
competenti organi dell'Unione europea.
Art. 16.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e
dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in
armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 17.
Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui
alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non
sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il
quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti
puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e'
differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale
proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e'
effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita'
previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel
limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i
dipendenti gia' in servizio presso gli uffici periferici.
All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel
limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno
2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma
54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 18.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di
competenza dell'ex Agensud
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004".
Art. 19.
Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e
della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura
delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario
funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i
contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003,
sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 20.
Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei
comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono
prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli
interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere
con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due
limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono
essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel
presente comma entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno
2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Art. 20-bis.
Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e
della provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali
1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici
verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia
di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione
degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei
predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il
commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, puo' stipulare allo scopo; a tal fine e' autorizzato il
limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I
predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per
gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la
Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a
12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni
2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 21.
Concessioni autostradali
1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra
revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al
parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1996, puo' essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con
delibera del CIPE e' accertata la rilevanza degli investimenti
previsti nel nuovo piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come
definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente
dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un
ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo
medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la
predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo
nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei
flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta
intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di
misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di
migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere
e qualita' ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi
su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti.
Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne
l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali
vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui
alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente
provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle
variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in
presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al
concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle
suddette integrazioni tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono
comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e
si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 7. Il IV atto
aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a.,
ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002,
e' approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto
aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo
incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai
sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari
annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato
di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.
Art. 22.
Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con
esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno
il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi
del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad
essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse
infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al
31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a
legislazione vigente.
Art. 23.
Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del
trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di
servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento
del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidita' civile
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo
relativo al settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata
la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000
annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita
al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno 2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004
ed a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante
dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per
accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri
dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18,
comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per
l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto
automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle
risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al
risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al
potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.
Art. 23-bis.
Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio
1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle
condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di
cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2006; c) alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004. 2. Sono abrogati i commi
15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-ter.
Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le
piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel
centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia,
gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende
turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso
e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica
fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un
piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere
entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente
comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile
2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione".
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito
al 31 dicembre 2004.
Art. 23-quater.
Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e
Chioggia
1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime
finalita', a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti
dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 23-quinquies.
Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro
1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34,
comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente
differito fino al 31 dicembre 2004.
Art. 23-sexies.
Regolamento interno delle societa' cooperative
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al
31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
Art. 23-septies.
Proroga del Fondo regionale di protezione civile
1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno
2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello
Stato pari a 154.970.000 euro".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
Art. 23-octies.
Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003
relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.
1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si
applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a
decorrere dal 31 dicembre 2004.
Art. 23-nonies.
Riscossione dei tributi degli enti locali
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero
2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004,"
sono soppresse.
Art. 23-decies.
Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura
finanziaria
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e
"18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:
"16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile
2004" e "16 marzo 2004".
3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile
2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"1° giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16
maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"15 giugno 2004".
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile
2004";
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo
2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile
2004";
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo
2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli,
sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione
versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella
stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al
comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con
decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca
maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno
2006. 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro
per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in
84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a
213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno
2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate
derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori
entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.
Art. 23-undecies.
Interventi a favore del trasporto aereo
1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
139," sono inserite le seguenti: "nonche' per le
finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998,
n. 194". 2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni,
e' autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10
milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-duodecies.
Interventi a favore del comune di Pietrelcina
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80,
le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal
2001 al 2006".
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
testo del decreto modificato
Decreto Legge 24 dicembre
2003, n. 355
G.U. del 29/12/2003, n. 300
Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative
Il Presidente della Repubblica
Visti gli artt.
77 e 87 della Cost. ;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga
ed al differimento di termini previsti da disposizioni
legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi
pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale
attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23/12/03;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i
rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente DL:
Art. 1.
- Benefici in favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal co. 19 dell'art. 145
della L. 23/12/2000, n. 388, per la emanazione del bando di
concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato
al 31 maggio.
Art. 2.
- Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'art.
19, co. 9, del DLgs 25/11/96, n. 625, possono essere effettuati
entro il 30/6/04, con applicazione dell'interesse al saggio
legale.
2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'art.
19, co. 11, del medesimo DLgs di cui al
comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Art. 3.
- Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. All'art. 7, co. 1 del DL 25/10/02, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27/12/02, n. 284, le parole:"«31
dicembre 2003»" sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»."
Art. 4. -Validità
attestazioni SOA
1. E' prorogato al 30/4/04 il termine triennale di validità delle
attestazioni di cui al co. 5 dell'art. 15 del DPR 25/1/00, n. 34,
rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui
scadenza interviene prima di tale data.
Art. 5.
- Codice della strada
1. All'art. 162, co. 4-ter, del DLgs 30/4/92, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al co. 5-bis dell'art. 7 del DL 27/6/03, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla L. 1/8/03, n. 214, le parole: «1°
luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
Art. 6.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'art. 17-ter del DL 24/6/03, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1/8/03, n. 200, le parole: «31 dicembre
2003»" sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004».
Art. 7.
-Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All'art. 38, co. 5, primo periodo, della L. 1/8/02, n. 166,
come modificato dall'art. 1-bis, co. 2, del DL 7/2/03, n. 15
convertito, con modificazioni, dalla L. 8/4/03, n. 62, le parole:
«nel triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti:
«nel triennio 2004-2006».
Al co. 7, primo periodo, del medesimo art. 38, le parole:
«Per il triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle
seguenti: «Per il triennio 2004-2006».
Art. 8.
- Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli artt.
3, 4, 5 e 6 della L. 6/6/74, n. 298, e successive modificazioni,
restano in carica fino alla data di entrata in vigore del DLgs in
materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli
organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di
merci, e comunque non oltre la data del 31 /12/05. Alla scadenza
del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del
presente art., si applica il disposto dell'art. 7 della citata L.
n. 298/1974.
Art. 9.
-Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 14, del DLgs 4/8/99,
n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005.
Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande
di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 5, co. 4, del medesimo DLgs
n. 372/1999.
Art. 10
- Obblighi di cui agli artt. 48 e 51 del DLgs 5/2/97, n. 22.
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli artt. 48, co. 2, e 51,
comma 6-ter, del DLgs 5/2/97, n. 22, e successive modificazioni,
nonche' delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, co. 6-bis,
6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.
Art. 11.
-Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'art. 11 del DL 24/6/03, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/03, n. 200, è
differito al 1/7/04.
Art. 12.
- Servizio civile
1. All'art. 14, co. 3 del DLgs 5/4/02, n. 77, le parole: «1°
giugno 2004»" sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2005».
Art. 13.
- Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla L. 14/5/81, n. 219.
1. All'art. 86, co. 2, della L. 27/12/02, n. 289, le parole: «entro
sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
ventiquattro mesi».
Art. 14.
- Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con DPR 6/6/2001, n. 380, hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
Nota: L'entrata in vigore del presente Capo V era stata
prorogata al 1/1/04 dall'art.
4, del DL n. 147/2003
Art. 15.
- Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma
14-quater dell'art. 39 del DL 30/9/03, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24/11/03, n. 326, è differita alla data
del 1/7/04 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle
disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione
europea.
Art. 16.
- Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e
dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare
l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'art. 1,
co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 12/11/01, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8/1/02, n. 1, sono prorogate al 31/12/04,
in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 17.
- Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1 . Il termine di cui al secondo periodo del co. 2 dell'art. 2 del
DLgs 29/10/99, n. 419, è prorogato al 31/12/04, limitatamente
agli enti di cui alla tabella A del medesimo DLgs per i quali non
sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il
regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L.
23/8/88, n. 400.
Art. 18.
- Definizione transattiva delle controversie per opere
pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. Al co. 2 dell'art. 9-bis del DLgs 3/4/93, n. 96, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003»" sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Art. 19.
- Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e
della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura
delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario
funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i
contratti individuali in essere alla data del 31/12/03, sono
prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'art. 94, co. 12, della
L. 27/12/02, n. 289.
Art. 20.
-Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei
comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31/10/02, pubblicato nella GU n. 258 del 4/11/02,
dell'8/11/02, pubblicato nella GU n. 267 del 14/11/02, del
12/9/03, pubblicato nella GU n. 217 del 18/9/03, nonché il
termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29/9/03, pubblicato nella GU n. 232 del 6/10/03,
relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di
Massa Carrara, sono prorogati al 31/12/05; per la prosecuzione
degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a
decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui
possono essere stipulati con la Banca europea per gli
investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la
Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del DLgs 1/9/93, n.
385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 24/2/92, n. 225, d'intesa con
le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in
vigore il 1/1/04.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno
2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 13, co. 1, della L. 1/8/02, n. 166, così come
rifinanziata dall'art. 4, co. 176, della L. 24/12/03, n. 350.
Art. 21.
- Concessioni autostradali
1. Preso atto delle operazioni di riassetto societario effettuate
nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali,
nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con
l'ANAS, il termine del 31/12/03 relativo all'approvazione da parte
del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23/12/02,
ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene
prorogato al 31/1/04.
Art. 22.
- Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con
esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'art.
8 del DLgs 19/11/97, n. 422, e successive modificazioni, per i
quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra
ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di
quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati,
unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende
che attualmente li svolgono, fino al 31/12/04, nell'ambito dei
finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
Art. 23.
- Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del
trasporto pubblico locale
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo
relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata
la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i
trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le
procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del DLgs 28/8/97, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42, co. 3, del
DL 30/9/03, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L.
24/11/03, n. 326, è differita al 31/12/04. A tal fine è
autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004
e a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante
dal presente art., si provvede con le maggiori entrate per accisa
conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri
dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con DLgs
26/10/95, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 24.
- Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti
con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli
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