Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni
e termini di efficacia
1. Ai fini del presente
regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed
organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con
il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo
della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per
eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di
situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio
di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del
processo di costruzione, in relazione alla complessità
dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessità dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro
sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo
31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo
31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo
12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo
31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni del presente
decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla
data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime
regioni e province autonome nel rispetto dei principi
fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.
Capo II - PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO
Art. 2. Contenuti
minimi
1. Il PSC è specifico per ogni singolo
cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi
contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed
organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo
3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti
elementi:
a) l'identificazione e la descrizione
dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei
nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per
l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo
3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte
di pi imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso
in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo
comune, nonché nel caso di cui all'articolo
17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni; il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio
al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro
e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei
lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in
uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo
7.
3. Il coordinatore per la progettazione
indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo
richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al
PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC è corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o
il rinvio a specifica relazione se già redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti
del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.
Art. 3 Contenuti
minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
1. In riferimento all'area di cantiere, il
PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui
all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di
cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere
possono comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del
cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei
mezzi di fornitura dei materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali
e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il
coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua
l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione
oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e
successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli
circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui
ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di
lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto alla lettera a).
Art. 4 Contenuti
minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni ed al loro coordinamento
1. Il coordinatore per la
progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una
stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le
opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento,
prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad
integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto
dall'articolo 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto
di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di
interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo
tali rischi.
3. Durante i periodi di maggior
rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della
direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di
PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono
definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese
e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare
quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del
presente articolo e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la
relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Capo III - PIANO DI SICUREZZA
SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 5. Contenuti
minimi del piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore
o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di
cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei
costi della sicurezza.
Art. 6. Contenuti
minimi del piano operativo di sicurezza
1. Il POS è redatto a cura di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa
esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro,
gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la
sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di
altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati
nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal
PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del
PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del
POS.
Capo IV - STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA
Art. 7. Stima dei
costi della sicurezza
1. Ove è prevista la redazione del PSC ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di
applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del
PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua,
analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;
nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile,
la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale
manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così
individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza
relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti
in corso d'opera previste dall'articolo
25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si
applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi
della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo
totale della variante, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida
l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base
allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Allegato I
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui all'art. 2,
comma 2.
1. Gli apprestamenti comprendono:
ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli
scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori;
locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e
impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani;
elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra
speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti
elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di
evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità
principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali;
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione
collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di
emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.
Allegato II
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai
fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere di
cui all'art. 3, comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine
portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali
intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie,
aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali
scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e
condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti
produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori;
gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali
dall'alto.