testo in vigore dal: 13-
3-2003
Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro"
(G. U. n. 47 del 26 Febbraio 2003)
Art. 1.
(Delega
al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e
privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e
interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
1.
Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti
intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a
migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e
di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate
alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di
occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei
servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del
collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2.
La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
b)
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1)
rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano;
2)
sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile,
nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949,
n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per
gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera l) e
stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato
adempimento degli obblighi di legge;
4)
mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative
alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime,
nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative
alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata
dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione
per attività lavorative all'estero;
e)
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f)
incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori
privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province;
g)
ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati
e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in
base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al
sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di
famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere,
memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo;
h)
coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di
lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non
comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire
l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e
al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al
lavoro;
h)
eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di
graduale adeguamento per le società già autorizzate;
l)
identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento
per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti
locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e
finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta,
comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e
modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con
particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti
o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11
gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi
siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in
data 1º febbraio 2000;
l)
abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con
una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei
soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo
od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di
interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica,
organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la
lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al prestatore di lavoro;
4)
garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in
caso di somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per
i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei
rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per
le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un
regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro
minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai
fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto
genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in
sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della
reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio
di impresa da parte dell'appaltatore;
m)
attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate,
ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;
o)
abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente
indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o
indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi
del presente articolo;
p)
revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1)
completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º
marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2)
previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda
nel momento del suo trasferimento;
3)
previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per
le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione
di ramo di azienda;
q)
redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle
disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega
al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e
di tirocinio)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per
gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in
materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la
razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
alla occupazione;
b)
attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo
16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così
da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando
l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una
formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i
sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un
sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e
alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia,
specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare
l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c)
individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di
tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d)
revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro
con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con
riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di
apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono
inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un
sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento
non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento
degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi
di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente
di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti
familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il
differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f)
semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto
formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo
anche criteri di automaticità;
g)
rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale,
per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente
articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei
criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia
di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h)
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento,
al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di
enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti
delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
i)
rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello
nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione
dell'attività formativa in azienda.
Art. 3.
(Delega
al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo
parziale)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti
norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo
parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento
del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione
delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni,
al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e
secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del
consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti
collettivi;
b)
agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a
tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a),
e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al
lavoratore;
c) estensione
delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale
a tempo determinato;
d)
previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani
al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e)
abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute nella
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f)
affermazione della computabilità pro rata temporis in
proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in
relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole
contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g)
integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 4.
(Delega
al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio
e a prestazioni ripartite)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione
delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a
favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro
la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la
possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche
per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di
25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle
liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per
il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non
avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto
di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente
svolto;
b)
con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo
settore;
1)
ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla
forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di
assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
secondo il principio pro rata temporis;
2)
completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite
agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di
questo settore;
c)
con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1)
previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto
scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della
collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità
del lavoro;
2)
differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente,
salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione
sia superiore a 5.000 euro;
3)
riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di
lavoro o fasi di esso;
4)
previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della
sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità,
malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro,
anche nel quadro di intese collettive;
5)
previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza
delle disposizioni di legge;
6)
ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione della volontà delle parti contraenti;
d)
ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in
generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza
sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da
disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni
corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo,
ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e)
ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori,
obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f)
configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attività agricole.
Art. 5.
(Delega
al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)
1.
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b)
individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di
lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche
università;
c)
definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d)
indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e)
attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi
della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto
alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale
effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione
di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo
preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea
qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti
dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione
permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione
del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato.
In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo
all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni
e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro;
g)
attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non
solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale
concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa
o transattiva delle parti stesse;
h)
estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del
regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una
cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142,
e successive modificazioni;
i)
verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi
dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli
articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche
amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni
concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei
ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto
del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
3. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
4.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
5. Dall'attuazione delle
disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Delega
al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro)
1.
Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del
lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del
Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle
ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la
definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a
criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1
è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) improntare
il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza
della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro,
del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando
l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari
della citata disciplina;
b) definizione
di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella
di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione
dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione
provinciale del lavoro;
d) semplificazione
dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere
alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione
della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata
alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione
dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione
di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle
strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario
della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della
specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione
degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi
quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e
del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del
lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di
cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega
di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Modifiche
alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse;
b) all'articolo
2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'esercizio
dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970
trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore,
secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative»;
c) all'articolo
3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai
propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno
previsto dall'articolo 6»;
d) all'articolo
5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di
lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati
nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli
articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza
del tribunale ordinario»;
e) all'articolo
6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2003»;
f) all'articolo
6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti:
«nonchè all'articolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai
trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai
contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui
all'articolo 3, comma 1»;
g) all'articolo
6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le cooperative
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per
rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro
nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere
depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio».
Art. 10.
(Modifica
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Benefici alle
imprese artigiane, commerciali e del turismo). – 1. Per le imprese
artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di
benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto
degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca:
"Conferimento alle regioni e agli enti locali difunzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
materia di promozione dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte
in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita
la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo
contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo.
Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni
successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa'
di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale
oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o
una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee
allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la
garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito ull'intero
territorionazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di
cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro
dell'Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al
5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700
milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale,
o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a
societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le
condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e
12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che occupino lavoratori
dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di
produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori
di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al
comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede
legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza
e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e
sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al
comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di
sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita'
ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di
riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai
lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini
dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e' il seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche
societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni
di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a
200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali,
per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di
supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale
versato ammonta a lire 50 milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l'impiego
private), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non devono far
pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri
costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita' competente, previa
consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori
maggiormente rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle
disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di
lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle
agenzie per l'impiego private.
3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2
di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a titolo dell'art. 22 della
Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, fornire
informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di
servizi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n.
289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono
considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa'
in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa'
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione
della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE,
relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. - Il testo
dell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979, e' il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). -
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo
di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che
siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9
della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40,
nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne
comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui
ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di
ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati
dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al
presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia
dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione
del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956,
n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa,
possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma
a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a
mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette
associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli
adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle
attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto
comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di
affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti
i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e
collegi professionali interessati. Le imprese con oltre
duecentocinquanta addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, di
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso
assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito
un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i
problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale
del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione
della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di
parti di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 22 marzo
2001 n. L 82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il
committente). - Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno
dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio
possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire
quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il
committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.".
Note all'art. 2:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del 1997,
e' il seguente:
"5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione
e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia
secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con
efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle
specifiche tipologiche contrattuali, nonche' di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra,
delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito
delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli
sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra
attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di
specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni
previste dalla legge non siano state assicurate.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del 1997, e' il
seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). -
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione
del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e
con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse
vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e
al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad
una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai
profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato
e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce
i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono
adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un
piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per
migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta'
produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il
ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con
le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte
delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art.
9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera
a) nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di
lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati
in mobilita', di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita'
formativa e' propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi nazionali,
articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione
giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle
parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di
integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato
di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di
certificazione delle competenze acquisite con la formazione
professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna o
esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche'
la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei
centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa
e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da
destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a
livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento
ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche
della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con
particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti
minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e
gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a
valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro
- Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico
dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche',
per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera'
sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo
sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n.
845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4
per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello
Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e
di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto
e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati
di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento
concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per
assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo
non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i
beneficiari.".
- Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del 1997, e' il
seguente:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta
degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita'
terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento
e di formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di
programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro
pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di
lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di
garantire la presenza di un tutore come responsabile
didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui i soggetti
promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte
nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui
al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei
limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale
o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti
di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella
predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano,
gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e
l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purche' gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati
all'occupazione.".
Nota all'art. 3:
- Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE
(Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, e' il
seguente:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce
o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del
tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non
oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una
commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori
di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse
modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma,
anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione
prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza
del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di
uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica
l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.". -
Il testo dell'art. 2113 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o
accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del
codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del
codice di procedura civile.".
- Per il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), si
vedano le note all'art. 9.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 9:
- Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio
lavoratore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n.
94.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della citata legge n.
142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 142 del 2001,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro
subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione
dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro,
anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300
del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio
lavoratore, secondo quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu'
rappresentative. Si applicano altresi' tutte le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci
lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima
legge n. 300 del 1970, nonche' le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e
quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in
quanto compatibili con le modalita' della prestazione lavorativa.
In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo, forme
specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere
individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.".
- Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n.
300, le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio
lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla
quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per
i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione
retributiva, secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2; b) in
sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,
in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi
complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti
dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante
distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31
gennaio 1992, n. 59. 2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita'
del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento
interno previsto dall'art. 6.".
- Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
- Il testo dell'art. 5, della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore). - 1.
Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsi dall'art. 2751-bis, numero 1), del
codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce
interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.".
- Il testo dell'art. 2526 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2526 (Recesso del socio). - La dichiarazione di recesso,
nei casi in cui questo e' ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo,
deve essere comunicata con raccomandata alla societa' e deve essere
annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha
effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre
mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.".
- Il testo dell'art. 2527 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2527 (Esclusione del socio). - L'esclusione del socio,
qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel caso indicato
nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri casi previsti dagli
articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto
costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo
consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al
tribunale. Questo puo' sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi
a cura degli amministratori.".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre 2003, le
cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare,
in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve
essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il
regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa
e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di
tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti
di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano
salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresi' previsti: la possibilita' di riduzione temporanea dei
trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare,
nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme
di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla
soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita'
finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative
di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della cooperativa
di deliberare un pianod'avviamento alle condizioni e secondo le
modalita' stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative. 2. Salvo quanto previsto alle
lettere d), e) ed f) del comma 1, nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il
regolamento non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus
rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma
1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la
clausola e' nulla. 2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire
accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del
contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attivita'
svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse: agricole industriali,
commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.".
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 848): Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e
politiche sociali (Maroni) il 15 novembre 2001.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede
referente, il 13 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a,
5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione il 18 dicembre 2001; 22, 23, 24, 29, 30, 31
gennaio 2002; 5, 13, 19, 20, 21 febbraio 2002; 26, 27 marzo 2002; 2, 3,
9, 10, 11, 16, 17, 18 aprile 2002; 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30
maggio 2002; 4, 5, 12, 13 e 19 giugno 2002.
Esaminato in aula il 13 dicembre 2001; 13 giugno 2002 (stralcio degli
articoli 2, 3, 10 e 12 che formano l'atto n. 848-bis); 17, 18, 19 e 24
settembre 2002 e approvato il
25 settembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3193): Assegnato alla XI commissione
(Lavoro), in sede
referente, il 30 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V,
VII, X, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 8, 9, 15, 16,
17, 22, 24 ottobre 2002.
Esaminato in aula il 28, 29 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni,
il 30 ottobre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 848-B): Assegnato alla 11a commissione
(Lavoro), in sede referente, il 5 novembre 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 10a della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il 6, 12, 13, 14,
19, 26, 27 novembre 2002; il 3, 4, 11, 17 dicembre 2002; il 21, 23
gennaio 2003.
Esaminato in aula il 30 gennaio 2003; il 4 febbraio 2003 ed approvato il
5 febbraio 2003.
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