Le principali modifiche alla Legge 109/94 previste dall'art. 7 del ddl 1246 (ex Camera 2032), approvate dal Senato il Senato il 26 giugno 2002, da trasmettere alla Camera per la terza lettura.

  • Prorogata la durata dell'attestazione a cinque anni  con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento

  • eliminata la possibilità alle regioni di imporre o meno la certificazione SOA

  • E' facoltà delle stazioni appaltanti richiedere ulteriori requisiti attestanti l'esecuzione di lavori nello specifico settore di intervento.

  • Possibilità del consorzio stabile di qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

  • Possibilità di costituire consorzi stabili di società di professionisti.

  • Limite della possibilità di subappaltare opere fino al 30%.

  • Divieto di subappalto quando una sola delle categorie superspecializate supera il 15% dell'importo dei lavori.

  • Ampliamento della possibilità di aggiudicare attraverso l’Appalto Integrato per importi di lavori  inferiori a 200.000 euro o pari o superiore a 10 milioni di euro;

  • L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.

  • Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici

  • E’ scomparso qualunque riferimento all’anticipazione contrattuale;

  • Resta l'obbligo di presentare una polizza provvisoria qualunque sia l'importo dei lavori;

  • Cauzione definitiva aumentata di un punto in percentuale per ogni punto che supera il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;

  • Viene previsto uno svincolo progressivo sulla cauzione definitiva a partire dal 50% del Sal. (anche per i contratti in corso)

  • Si introduce l’obbligo per tutti i soggetti che effettuano la verifica del progetto di essere  muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza.

  • Il sistema di garanzia globale di esecuzione, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro;

  • Vengono radicalmente rivoluzione le norme relative alla finanza di progetto

  • Il Governo provvederà a modificare il regolamento di cui al citato d.P.R. n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione

  • La quota di lavori subappaltabili resta del 30%  

  • Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare

 

 

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