REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO (Sezione
VI)
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in
appello n. 10094 del 2002, proposto dalla P.B. s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati O.R., F.S. e F.L., ed
elettivamente domiciliato in ...
contro
l’Autorità
Portuale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12,
e nei confronti
della Impresa
Costruzioni T., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato G.G., ed
elettivamente domiciliato in ...
per la riforma
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di
Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2002, n. 5452, e per l’accoglimento
del ricorso di primo grado n. 2630 del 2002;
Visto il ricorso
in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva depositata dall’Autorità Portuale
di Taranto in data 20 febbraio 2003;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Impresa
Costruzioni T., depositata in data 18 dicembre 2002;
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 26
febbraio 2003;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi
Maruotti all’udienza del 4 marzo 2003;
Vista l’ordinanza con cui la Sezione ha respinto la domanda
cautelare formulata in via incidentale dall’appellante;
Udito l’avvocato F.S. per l’appellante;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con un bando
pubblicato in data 20 luglio 2002, l’Autorità Portuale di
Taranto ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di
straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina
servizi di frontiera al terminal container del porto di Taranto.
In data 17
settembre 2002, la commissione nominata per la valutazione delle
offerte ha escluso dalla gara la P.B. s.r.l., rilevando che “dall’attestazione
SOA non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai
sensi del bando”.
2. Col ricorso n.
2630 del 2002, proposto al T.A.R. per la Puglia, Sezione di
Lecce, la P.B. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di
esclusione, nonché quello che ha disposto l’aggiudicazione
della gara.
Il T.A.R., con la sentenza n. 5452 del 2002, ha respinto il
ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio.
3. Con
l’appello in esame, la P.B. s.r.l. ha impugnato la sentenza
del T.A.R. ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il
ricorso di primo grado.
Si sono
costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Taranto e
l’impresa aggiudicataria della gara, che hanno chiesto che
l’appello sia respinto.
L’appellante ha
depositato una memoria con cui ha illustrato le questioni
controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4. All’udienza
del 4 marzo 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Col
provvedimento impugnato in primo grado, l’Autorità Portuale
di Taranto ha disposto l’esclusione della società appellante
dalla gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria
manutenzione e di completamento della palazzina dei servizi di
frontiera al terminal container del porto di Taranto.
Il provvedimento
di esclusione ha rilevato che “dall’attestazione SOA non
si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del
bando”.
2. Col gravame in
esame, la società appellante ha riproposto le censure formulate
in primo grado - respinte dal T.A.R. per la Puglia con la
sentenza impugnata – ed ha dedotto che:
a) essa è
risultata in possesso della attestazione per la categoria
prevalente (opere civili e industriali, OG1) e delle
attestazioni per le opere specializzate (impianti elettrici,
idrico-sanitari, termici e di condizionamento, OS3, OS28 e
OS30);
b) la qualificazione per la categoria OG1, in base al d.P.R.
n. 34 del 2000, “riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta
o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere
connesse”;
c) il possesso della attestazione per la categoria prevalente
e per quelle specifiche relative agli impianti equivale al
possesso della attestazione OG11 (richiesta dal bando), che
“riguarda la fornitura, il montaggio, la manutenzione o
la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento del clima,
di impianti idrico sanitari ... , di impianti elettrici,
telefonici, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in
interventi appartenenti alle categorie generali che siano
stati già realizzati o siano in corso di costruzione”;
d) contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata,
essa va considerata in possesso dei requisiti prescritti per
essere ammessa alla gara (poiché tutte le lavorazioni
specialistiche vanno considerate inglobate nella categoria
generale OG11), potendo assumere da sola i lavori, senza
alcuna necessità di costituire una associazione temporanea di
imprese;
e) con la determinazione n. 48 del 12 ottobre 2000, al punto 7
la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha
rilevato che “la qualificazione nella categoria OG11 ...
può essere attribuita solo se ... il soggetto sia già in
possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle
categorie specializzate (OS 3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme
coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11”;
f) la commissione di gara avrebbe dovuto comunque attribuire
rilievo alla dimostrazione del possesso della qualificazione
nelle categorie OS3, OS28 e OS30.
3. Ritiene la
Sezione che le censure così riassunte (e da trattare
congiuntamente per la loro stretta connessione) vadano respinte,
perché infondate.
3.1. Sul piano
normativo, va premesso che il bando di gara deve specificare le
opere e i lavori appartenenti alle categorie di opere generali o
di opere specializzate e richiedere la qualificazione nella
categoria prevalente e, se del caso, in quella specializzata
(articoli 72 e 73 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).
Il relativo
sistema di qualificazione, istituito con l’art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, è stato dettagliatamente disciplinato
dal regolamento adottato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il
quale ha sancito - all’art. 1, comma 2 – che “la
qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori
pubblici” e - all’art. 3, comma 1 - che “le imprese
sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie
di opere specializzate, ... e classificate, nell’ambito delle
categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”,
come specificate nell’allegato A.
Con tale sistema,
il legislatore ha inteso dare concreta attuazione ai principi di
efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa, poiché nel corso delle singole gare d’appalto
non devono di volta in volta essere concretamente comprovati
(dalle imprese) e accertati (dall’Amministrazione) i requisiti
oggetto delle qualificazioni degli organismi di attestazione,
proprio perché essi risultano formalmente attestati da tali
organismi (sulla base di specifici accertamenti, soggetti ad
autorizzazioni, a verifiche e alla vigilanza della Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici).
Il medesimo
principio è stato anche esplicitato nelle premesse
all’allegato A al medesimo d.P.R. n. 34 del 2000, per il quale
“le lavorazioni di cui alle categorie generali ... per le
quali nell’allegata tabella ... è prescritta la
qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di
gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono
essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle
relative adeguate qualificazioni”.
Ciò comporta che
la vigente normativa (legislativa e regolamentare) ha sancito
– senza eccezioni - l’obbligo per l’Amministrazione di
verificare la formale corrispondenza tra le categorie indicate
nel bando di gara e quelle comprovate dalle imprese col sistema
di qualificazione da parte degli organismi di attestazione: le
imprese comprovano la sussistenza dei prescritti requisiti
mediante le attestazioni delle SOA, mentre l’Amministrazione
verifica che le attestazioni riguardino tutte le categorie
indicate nel bando.
In altri termini,
in ragione delle esigenze di celerità del procedimento (e per
evitare che nel corso della gara di appalto si controverta di
questioni rilevanti nei rapporti tra l’impresa e gli organismi
di attestazione), l’Amministrazione:
- si deve
limitare al riscontro della sussistenza delle qualificazioni
previste nel bando;
- non può verificare – in via incidentale, d’ufficio o su
richiesta della impresa partecipante alla gara – né
l’equipollenza tra una delle categorie indicate nel bando e
quella oggetto della qualificazione della SOA, né può
verificare se la conseguita qualificazione in una o più
categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore
qualificazione, formalmente non conseguita dalla SOA.
3.2. Ciò posto,
nel caso di specie è decisivo considerare che il bando di gara,
al punto 3.5., ha specificato che l’opera da appaltare
consiste nella realizzazione di edifici civili e industriali
(per la percentuale del 79,36%) e di impianti tecnologici (per
la percentuale del 20,76%), relative alle categorie OG1 e OG11.
Tali categorie
sono state distintamente prese in considerazione e definite
nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 (sicché neppure può
ritenersi che la categoria OG1 ‘assorba’ quella OG11), anche
con l’annotazione della obbligatorietà della qualificazione.
Pertanto,
l’impresa appellante avrebbe dovuto comprovare la
qualificazione non solo per la categoria OG1 (come ha
concretamente fatto), ma anche per la categoria OG11.
Al riguardo,
rileva la Sezione che:
- è
irrilevante il richiamo formulato dall’appellante al punto 7
della determinazione n. 48 del 2000 della Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, poiché essa si è limitata ad
evidenziare come la qualificazione nella categoria OG11 possa
essere rilasciata alla impresa che sia in possesso di altri
attestati di qualificazione, ivi specificati, ma non ha
neppure ipotizzato che nel corso di una gara d’appalto
l’Amministrazione possa - d’ufficio o su domanda della
impresa - ritenere superflua per la categoria OG11 la formale
qualificazione della SOA;
- sotto tale profilo, in base alla normativa di settore solo
l’organismo di attestazione può riscontrare l’effettiva o
perdurante sussistenza dei prescritti requisiti in conformità
alla definizione contenuta nell’Allegato A al d.P.R. n. 34
del 2000;
- del resto, come ha rilevato l’Amministrazione nei suoi
scritti difesivi, il bando di gara ha specificato nel 20,64%
l’importo dei lavori per gli impianti tecnologici da
comprovare con la prescritta qualificazione nella categoria
OG11, sicché rileva anche la circostanza per cui non poteva
esservi il subappalto per i medesimi lavori, per il
superamento del limite del 15% previsto dall’art. 13, comma
7, della legge n. 109 del 1994.
Ne consegue che,
poiché l’impresa non si è munita della qualificazione per la
categoria OG1, l’Amministrazione ne ha legittimamente disposto
l’esclusione, per carenza dei requisiti prescritti nel bando.
3.3. Col ricorso
di primo grado, e con deduzioni richiamate nel gravame,
l’appellante ha anche contestato la legittimità del bando di
gara, per la parte in cui esso vada inteso (come effettivamente
deve intendersi) nel senso che abbia richiesto la formale
qualificazione della SOA sia per la categoria OG1 che per la
categoria OG11.
Anche tale
censura va disattesa, poiché:
- l’Allegato
A al d.P.R. n. 34 del 2000, nelle sue premesse, ha
espressamente attribuito all’Amministrazione il potere di
indicare nel bando quali siano le “categorie generali” per
le quali “è prescritta la qualificazione
obbligatoria";
- nel bando di gara, l’Amministrazione ha specificato le “lavorazioni
di cui si compone l’intervento” (indicando nel loro
complesso le opere edili e, specificamente, gli impianti
elettrici, antincendio, idrico-fognante, di terra, termico, di
condizionamento e gli ascensori), richiedendo ragionevolmente
- proprio per la complessità degli interventi e la diversità
delle categorie - sia la qualificazione nella categoria
generale OG1, sia l’altra nella categoria generale OG11.
4. Per le ragioni
che precedono, l’appello nel suo complesso è infondato e va
respinto.
Sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del
secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge
l’appello n. 10094 del 2002.
Compensa tra le
parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 4 marzo 2003,
presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con
l’intervento dei signori:
Mario Egidio
SCHINAIA, Presidente
Sergio SANTORO, Consigliere
Alessandro PAJNO, Consigliere
Luigi MARUOTTI, Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, Consigliere
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