LA
TRASFORMAZIONE
TESI
DI LAUREA DELLA DOTT.SSA ILARIA LUCCHETTI
NOZIONE, NATURA GIURIDICA ED ECONOMICO AZIENDALE DELL’ OPERAZIONE
La trasformazione è l’operazione con cui una società cambia la sua
forma giuridica, è cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di
società .
Tale cambiamento è trattato dalla legge come una modifica dell’atto
costitutivo, sia pure assoggettato ad una specifica disciplina di diritto
positivo contenuta nel codice civile ( libro V, titolo V, capo VIII,
sezione I, agli artt. da 2498 a 2500 ) per il particolare rilievo del
mutamento che viene realizzato: cambia in modo più o meno accentuato
l’intero assetto organizzativo della società.
La trasformazione non comporta però l’estinzione della società
preesistente e nascita di una nuova società, è la stessa società che
continua a vivere in una veste giuridica rinnovata e che conserva i
diritti e gli obblighi anteriori a tale operazione.
Il codice civile regola espressamente solo la trasformazione di una
società in nome collettivo o in accomandita semplice in società di
capitali, non dettando invece norme particolari per le altre ipotesi in
cui l’istituto può trovare manifestazione. Questo è da mettere in
relazione con la necessità di tutelare i creditori sociali in quanto la
trasformazione di società di persone in società di capitali implica il
cambiamento del regime di responsabilità, cioè viene a mancare la
responsabilità illimitata e solidale dei soci. Comunque nell’ambito
delle società lucrative il passaggio da un tipo ad un altro tipo di
società è sempre possibile, mentre invece discorso in parte diverso vale
per la trasformazione che comporta il mutamento dello scopo economico
della società, infatti; è espressamente vietata la trasformazione di
società cooperative in società lucrative. L’art. 14 della legge
17-2-1971, n. 127 stabilisce infatti che "le società cooperative non
possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale
trasformazione sia deliberata all’unanimità".
Ne deriva che diverse sono le tipologie di trasformazione che possono
essere legittimamente deliberate e che possono essere classificate in:
·
trasformazioni omogenee
·
trasformazioni eterogenee
Sono esempi del primo tipo le trasformazioni da una forma all’altra
nell’ambito dei gruppi delle società di capitali di persone e delle
società cooperative. Sono esempi del secondo tipo le trasformazioni di
società di persone in società di capitali e viceversa.
L’interpretazione giuridica che vede la trasformazione come un
fenomeno modificativo e non estintivo o costitutivo di società, presenta
notevoli tratti comuni con l’inquadramento concettuale fornito dalle
discipline economico aziendali che inquadrano la trasformazione come una
operazione di gestione straordinaria, che pur mantenendo la continuazione
dell’attività aziendale, consente di ricercare una maggiore economicità,
migliore manifestazione degli equilibri gestionali, riduzione dei rischi
specifici di gestione, adottando la forma societaria ritenuta più
opportuna.
In generale i motivi che inducono a mutare la forma giuridica di una
società sono molteplici, ma possono essere ricondotti sostanzialmente ai
seguenti:
motivazioni aziendali
Per quanto riguarda gli aspetti aziendali, questi sono sostanzialmente
riconducibili a problematiche connesse all’aumento delle dimensioni
aziendali e alla conseguente necessità di reperire nuovi mezzi
finanziari.
La trasformazione di una società in nome collettivo in società in
accomandita semplice, ad esempio, permette di ottenere l’apporto di
nuovi mezzi finanziari, necessari all’eventuale processo di crescita in
atto mediante l’ingresso di nuovi soci con responsabilità limitata
(soci accomandanti), senza intaccare il dominio che i soci illimitatamente
responsabili hanno sull’azienda.
La trasformazione di una società in nome collettivo o a responsabilità
limitata in società per azioni, ugualmente, consente di aumentare più
facilmente il capitale di rischio (le azioni sono più agevolmente
trasferibili delle quote sociali ed, inoltre, possono essere emesse
fornite di diritti diversi) ed il capitale di credito (mediante
l’emissione di prestiti obbligazionari).
L’ipotesi inversa, di una società per azioni che si trasforma in una
società a responsabilità limitata, può essere invece riconducibile, ad
esempio, ad una riduzione del volume di attività dell’azienda
conseguente ad un calo della domanda o ad un errato calcolo iniziale circa
le possibilità di sviluppo di tale attività.
Livello di responsabilità dei soci
Spesso nelle società di persone, a seguito dell’accrescimento delle
dimensioni aziendali e del conseguente aggravarsi dei rischi economici
della gestione, i soci che avevano assunto una responsabilità illimitata
e solidale decidono la trasformazione in altra forma sociale avente
personalità giuridica per alleggerire detta responsabilità, limitandola
alle sole quote o azioni sottoscritte.
Disposizioni di legge
Le società per azioni o a responsabilità limitata possono
trasformarsi in società di persone per avvenuta riduzione del capitale
sociale al disotto del minimo legale che attualmente risulta essere per le
prime di 200 milioni e per le seconde di 20 milioni (con l’introduzione
dell’euro il capitale sociale minimo di una società per azioni o in
accomandita per azioni è pari a 100.000 euro mentre il capitale sociale
minimo di una società a responsabilità limitata è pari a 10.000 euro)
L’art. 2447 del C.C impone, infatti, la trasformazione alle società
di capitali nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto
del minimo legale per effetto di perdite superiori di oltre un terzo del
capitale stesso, a meno che l’assemblea, convocata d’urgenza dagli
amministratori, deliberi la riduzione del capitale sociale a copertura
della perdita ed il suo contemporaneo aumento ad un importo non inferiore
al minimo legale.
Motivazioni fiscali
Le modalità di tassazione dei redditi prodotti dalle società sono
diverse a seconda che la società appartenga alla categoria di società di
persone o di capitali. Può quindi accadere che una società per azioni o
a responsabilità limitata può trasformarsi in società in nome
collettivo o in accomandita semplice per sottrarsi all’imposizione
fiscale proporzionale (pari al 37% del reddito) che caratterizza il tipo
di società rispetto ad altre.
In merito alla natura giuridica dei soggetti interessati
all’operazione di trasformazione è necessario fare alcune precisazioni.
Per prima cosa è da escludere la possibilità di trasformazione di una
ditta individuale in una società, in quanto l’art. 2498 C.C ne
restringe il campo di applicazione alle sole società.
La Corte di Cassazione si è pronunciata negativamente, con la sentenza
del 14.2.1995 n.1574, in riguardo alla trasformazione di società per
azioni in società a responsabilità limitata in pendenza di un prestito
obbligazionario in quanto una società a responsabilità limitata è
incompatibile con tale mezzo di finanziamento. Ad analoga conclusione si
può pervenire in caso di trasformazione di società per azioni in società
a responsabilità limitata in caso di detenzione di azioni proprie, in
quanto tale operazione non è consentita alle società a responsabilità
limitata.
Un altro aspetto di notevole importanza da sottolineare è il rapporto
di compatibilità tra lo stato di liquidazione e l’istituto della
trasformazione di società. Al riguardo sia la dottrina che la
giurisprudenza sono concordi nel negare la possibilità ad una società in
stato di liquidazione, di deliberare la trasformazione a causa
dell’incompatibilità tra i due istituti; la società, infatti, deve
prima procedere alla revoca dello stato di liquidazione e quindi
deliberare la trasformazione.
Il codice civile all’art. 2498 stabilisce che la trasformazione ha
effetto dal momento in cui la relativa delibera viene iscritta nel
registro delle imprese.
Circa la responsabilità dei soci, la legge non regola il caso in cui,
a seguito della trasformazione, i soci assumono responsabilità illimitata
per le obbligazioni sociali. In questo caso si assume che la responsabilità
opera anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione (è
applicabile per analogia il principio che chi entra in una società di
persone risponde anche per le obbligazioni sociali anteriori
all’acquisto della qualità di socio art. 2499). Espressamente regolata
è invece l’ipotesi inversa, cioè quando a seguito della trasformazione
viene a meno la responsabilità illimitata di tutti o di alcuni dei soci
art. 2499. I soci non sono liberati dalla responsabilità per le
obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della delibera di
trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso. La trasformazione opera solo per il
futuro e non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali
anteriori contro la loro volontà. Nell’intento di favorire la
trasformazione, è però introdotta una disciplina che agevola la
liberazione dei soci, è infatti stabilito che:
·
il consenso dei creditori alla trasformazione vale come
consenso alla liberazione di tutti i soci dalla responsabilità
illimitata.
·
Il consenso alla trasformazione si presume se ai singoli
creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di
trasformazione ed essi non hanno negato espressamente la loro adesione,
nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Il silenzio vale quindi
consenso, e l’eventuale dissenso non impedisce la trasformazione della
società.
La giurisprudenza è orientata a considerare che il permanere della
responsabilità dei soci comporta il loro assoggettamento a fallimento ex
art. 147 legge fallimentare, qualora la società fallisca, pur che tale
insolvenza sia dovuta a debiti risalenti al periodo anteriore alla
trasformazione. Questa è però una soluzione particolarmente rigorosa,
ispirata dalla finalità di impedire che la trasformazione diventi
espediente per sottrarsi al fallimento personale, ma si può fondatamente
dubitare che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale articolo.
Manca infatti, al momento della dichiarazione di fallimento, una società
attualmente a responsabilità illimitata e soci attualmente responsabili
illimitatamente. Ha trovato seguito, in giurisprudenza, la tesi che limita
ad un anno dalla trasformazione l’esposizione a fallimento dei soci già
illimitatamente responsabili (vengono applicati per analogia gli artt. 10
e 11 della legge fallimentare, che fissano in un anno il limite temporale
entro cui può essere dichiarato fallito l’imprenditore cessato o
defunto).
FASI, ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELL’OPERAZIONE
L’inquadramento dell’istituto della trasformazione, nell’ambito
più generale delle modificazioni dell’atto costitutivo, fa sì che,
prima delle norme specifiche per esso previste (viene regolato solo il
caso della trasformazione di società di persone in società di capitali),
trovino applicazione le norme prescritte per i diversi tipi di società
per le modificazioni dell’atto costitutivo. Tali norme sono
sostanzialmente difformi tra le società di persone e società di
capitali. Le società di persone, salvo diversa pattuizione, si
caratterizzano per la regola dell’unanimità dei consensi, mentre nelle
società di capitali, è il principio maggioritario a regolare, sia pure
con quorum deliberativi differenti, tutte le vicende sociali, ivi comprese
quelle modificative dell’atto costitutivo.
Per i motivi sopra descritti si possono illustrare le diverse fasi
della trasformazione in relazione alle distinte fattispecie in cui
l’operazione può trovare concreta manifestazione.
·
Trasformazione da società di persone in società di
capitali
Per questo tipo di trasformazione non sono prescritte dalla legge
particolari formalità di convocazione a seguito della regola generale di
funzionamento delle società di persone. Quanto alla disciplina specifica
della trasformazione, ai sensi dell’art. 2498 c.c. è necessario che:
1.
La delibera di trasformazione sia assunta all’unanimità da parte
dei soci, salvo che l’atto costitutivo della società trasformanda non
preveda altrimenti.
2.
La delibera assuma la forma dell’atto pubblico (forma prevista
per la costituzione di società di capitali).
3.
La stessa deliberazione contenga le indicazioni prescritte dalla
legge per l’atto costitutivo del tipo di società adottato.
4.
La deliberazione sia accompagnata da una relazione di stima del
patrimonio sociale a norma dell’art. 2343 c.c.; tale adempimento
richiede la preventiva istanza al presidente del tribunale per la nomina
del perito.
5.
La deliberazione sia depositata presso il registro delle imprese
affinché il tribunale possa procedere all’omologazione della società
trasformata e né possa ordinare successivamente l’iscrizione nel
registro delle imprese.
·
Trasformazione da società di capitali a società di persone
Questo tipo di trasformazione, non disciplinato direttamente da
disposizioni specifiche, si caratterizza per una maggiore semplicità
almeno per quanto riguarda la fase post-deliberativa. Non è inoltre
necessario che si proceda alla stima del patrimonio della società
trasformanda ai sensi dell’art. 2343. Il codice civile prevede per
questo tipo di trasformazione quanto segue:
1.
La convocazione dell’assemblea straordinaria portante
all’ordine del giorno la delibera di trasformazione (art.2365). Sempre
in merito alle modalità di convocazione dell’assemblea l’art.2366
prescrive, per le società per azioni la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza
di un avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’art. 2484
prescrive per le società a responsabilità limitata la comunicazione
mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima di
quello fissato per l’adunanza e contenente l’indicazione del giorno,
del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
2.
La delibera di trasformazione deve essere redatta in forma di atto
pubblico e deve essere depositata per l’omologazione (art. 2498)
3.
La delibera deve essere depositata presso il registro delle imprese
affinché il tribunale possa procedere all’omologazione della società
trasformanda e ne possa ordinare successivamente l’iscrizione nel
registro delle imprese (artt. 2330-2498)
-Tra società di persone o di capitali
sebbene non espressamente disciplinata, è possibile la trasformazione
da un tipo all’altro nell’ambito delle società di persone o delle
società di capitali. La procedura è in entrambi i casi quella tipica
delle modificazioni dell’atto costitutivo.
Società di persone
Nelle trasformazioni all’interno della categoria delle società di
persone, salvo che lo statuto non stabilisca altrimenti, la decisione deve
essere assunta all’unanimità, in un’assemblea verbalizzata con
scrittura privata autenticata o per atto pubblico, depositato entro trenta
giorni nel registro delle imprese.
Società di capitali
Anche nelle trasformazioni all’interno della categoria delle società
di capitali la procedura è quella tipica delle modificazioni dell’atto
costitutivo; la delibera da parte dell’assemblea straordinaria
regolarmente convocata, deve essere depositata entro trenta giorni presso
il registro delle imprese, omologata da parte del tribunale, iscritta
entro trenta giorni nel registro delle imprese.
Come avanti precisato, nel caso di trasformazione di una società di
persone in una società di capitali la delibera di trasformazione deve
essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a
norma dell’art. 2343 c.c..
La relazione deve essere redatta da un esperto nominato dal presidente
del tribunale su istanza del legale rappresentante della società.
La perizia è voluta dal legislatore per tutelare i creditori, i futuri
soci e i terzi, al fine di evitare possibili "annacquamenti" di
capitale dai quali può derivare un danno a coloro che nel patrimonio
hanno l’unica garanzia di soddisfacimento del credito di cui sono
legittimamente portatori.
Gli amministratori della società trasformanda dovranno presentare
istanza al presidente del tribunale competente al fine di ottenere la
nomina di un perito. Il perito, per la redazione della perizia, a norma
dell’art. 2343 del c.c., dovrà procedere ad una descrizione dei beni
esistenti nel patrimonio della società trasformanda, contenente il valore
a ciascuno di essi attribuito, ed esporre i criteri di valutazione
adottati. Specificatamente la perizia deve contenere:
1.
l’individuazione della società oggetto di trasformazione con gli
elementi essenziali riguardanti la compagine sociale, l’iscrizione
presso il registro delle imprese, l’iscrizione presso il registro delle
ditte della C.C.I.A.A., i dati relativi all’organo amministrativo, alla
sede, all’attività svolta, nonché dei cenni ripercorrenti le tappe più
significative relative alla società dalla data della sua costituzione;
2.
un quadro generale sulla situazione: produttiva o tecnica,
amministrativa, organizzativa interna ed esterna;
3.
un giudizio circa la bontà e la veridicità dei dati espressi in
contabilità valutabili anche per mezzo di indagini o richieste formulate
presso terze economie;
4.
una analitica nonché individuale descrizione e valutazione dei
beni costituenti il patrimonio della società oggetto di trasformazione
con indicazione della data di valutazione;
5.
la puntuale indicazione, per ogni bene, del criterio di valutazione
adottato, tenendo presente che i criteri principe seguiti per tale stima
sono quelli di funzionamento che determinano valori "minimi" per
le attività (per i beni costituenti immobilizzazioni materiali il valore
di realizzo, o, al più, il costo attuale di riacquisto o di riproduzione,
per i crediti il valore di presumibile realizzo, per i beni costituenti
immobilizzazioni immateriali e per i costi pluriennali viene solitamente
attribuito valore zero, a meno che, non derivino da acquisizioni a titolo
oneroso per le quali si ritiene che potranno produrre utilità nei
prossimi esercizi) e massimi per le passività (per i debiti il presunto
valore di estinzione).
La perizia di valutazione può condurre a dei valori patrimoniali
attivi:
·
più elevati rispetto ai dati della contabilità
·
uguali ai dati della contabilità
·
più contenuti rispetto ai dati della contabilità
La società è obbligata ad adeguare i valori di bilancio a quelli di
perizia soltanto se questi risultano inferiori a quelli iscritti in
contabilità. In questa ipotesi la società dovrà alternativamente
procedere all’iscrizione:
1.
nell’attivo, a diretta decurtazione delle corrispondenti voci, di
"fondi di svalutazione", riducendo, giocoforza, le riserve
iscritte in bilancio di pari importo;
2.
del bene al valore di perizia abbattendo, di pari importo,
l’ammontare del netto patrimoniale.
Nel caso in cui, all’opposto, i valori di perizia dovessero essere
superiori ai valori contabili, è opportuno, sia sotto il profilo civile
che fiscale, conservare in bilancio i valori di libro per evitare
sopravvalutazioni.
Gli amministratori e i sindaci dovranno procedere nel termine di sei
mesi successivi alla trasformazione, al controllo delle valutazioni
contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare presso
la società. Se dal controllo delle valutazioni contenute nella stima del
patrimonio sociale dovesse risultare che il valore dei beni e dei crediti
conferiti è inferiore di oltre il 20% rispetto a quello periziato :
1.
la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale,
annullando le azioni che risultano scoperte;
2.
i soci conferenti possono provvedere al versamento in denaro del
valore differenziale;
3.
i soci conferenti possono recedere dalla società.
Aspetti contabili
Quando una società si trasforma, il problema fondamentale che si pone
è quello della determinazione del patrimonio di trasformazione in quanto
rappresenta la base di partenza per la determinazione dei futuri risultati
economici della società. Gli amministratori, alla data della
trasformazione, devono redigere un bilancio straordinario, nel quale
esporre i valore in base ai quali la società si accinge ad operare sotto
una nuova veste giuridica. I criteri di valutazione impiegati saranno
quelli consueti previsti dall’art. 2426 c.c. per un azienda in
funzionamento, ma, in realtà le valutazioni adottate possono essere
influenzate da alcuni fattori esterni, come ad esempio il trattamento
fiscale che la legge riserva alle plusvalenze di trasformazione. In merito
a quest’ultima questione è da precisare che ai fini civili le
plusvalenze di trasformazione non vanno rilevate, mentre lo devono essere
le minusvalenze; ai fini fiscali, invece, le plusvalenze di
trasformazione, se da iscrizione, di regola non sono tassabili e le
minusvalenze non sono fiscalmente deducibili.
Premesso tutto ciò, occorre specificare che l’impostazione contabile
da adottare in caso di trasformazione è diversa a seconda che
l’operazione coinvolga forme sociali giuridicamente eterogenee oppure
forme sociali omogenee.
·
Trasformazioni eterogenee
Quando una società di persone si trasforma in una società di capitali
o, viceversa, una società di capitali si trasforma in una società di
persone si ha il passaggio della società stessa ad una sfera giuridica e
fiscale diversa.
Il comma 2 dell’art. 122 del T.U.I.R. stabilisce che in tale ipotesi
l’esercizio in corso si chiude con il giorno antecedente la data di
efficacia della trasformazione fino alla chiusura dell’esercizio.
Poiché ai fini fiscali la società che si trasforma deve determinare
il reddito del periodo che va dall’inizio dell’esercizio alla data
della trasformazione, contabilmente occorre tracciare una linea di
separazione tra la gestione condotta prima dell’operazione quella svolta
successivamente.
A tal fine la società trasformanda, dopo avere effettuato le consuete
scritture di assestamento che si devono operare per una normale chiusura
di bilancio, dovrà procedere alla formazione del bilancio di chiusura
stesso; questo non è altro che un ordinario bilancio di esercizio,
redatto con i consueti criteri di funzionamento previsti dall‘art.2426
c.c. e avente lo scopo di determinare :
1.
Il risultato economico della frazione di esercizio che va
dall’inizio del periodo d’imposta alla data della trasformazione.
2.
Il valore contabile del patrimonio della società alla stessa data.
Alla stessa data della trasformazione la società trasformata:
1.
Procederà alla riapertura dei conti sulla base dei valori
patrimoniali di trasformazione su un nuovo libro giornale;
2.
Oppure proseguirà le consuete rilevazioni d’esercizio, al fine
di determinare il risultato economico della rimanente frazione
d’esercizio, sullo stesso giornale avendo cura di trascrivere per
memoria alla data di trasformazione che le scritture successive a tale
data riguardano, ai sensi dell’atto di trasformazione, i fatti
amministrativi della società trasformata.
·
Trasformazioni omogenee
Nel caso di trasformazioni di forme sociali giuridicamente omogenee,
non muta né la disciplina civilistica, né il regime fiscale applicato
alla società stessa.
In questo caso, non essendoci frazionamento del periodo d’imposta ai
sensi dell’art.122 del T.U.I.R., non è necessario separare
contabilmente il periodo della gestione antecedente alla trasformazione da
quello susseguente; le registrazioni, pertanto , verranno continuate nel
giornale e nel mastro già in uso e le scritture procederanno senza
soluzioni di continuità.
E’ sufficiente che, alla data della trasformazione, sul libro
giornale sia annotato per memoria che le scritture successive a tale data
riguardano fatti amministrativi della società trasformata.
Non vi sono, quindi, scritture contabili da rilevare per il solo fatto
della trasformazione, in quanto l’operazione di trasformazione, muta
solo la forma giuridica della società lasciando invariati tutti i
rapporti giuridici esistenti.
Si tratta solo di annotare su tutti i libri contabili, che sono stati
numerati, vidimati e messi in uso sotto una forma giuridica, che dalla
data della trasformazione quei libri contabili e sociali riportano i fatti
della società nella nuova forma giuridica.
Aspetti fiscali
Ai sensi del comma 1 dell’art.122 del T.U.I.R. la trasformazione
costituisce, ai fini delle imposte sul reddito, operazione fiscalmente
neutrale; ovvero essa, non rappresenta un atto che possa di per sé
determinare la realizzazione o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.
Ciò significa che per la società trasformanda non si realizza alcun
presupposto per la tassazione dei maggiori valori, né per la deducibilità
dei minori valori che l’operazione dovesse fare emergere.
L’atto di trasformazione, infatti, rappresenta soltanto un mutamento
di forma dell’ente sociale, per cui non è possibile accertare
plusvalenze sulla base dei valori normali dei beni. Qualora a seguito
della trasformazione vengano recepiti nel bilancio della società
trasformata valori superiori a quelli rilevati nella contabilità della
società ante-trasformazione, le conseguenti plusvalenze non concorrono
alla formazione del reddito imponibile della società trasformata, in
quanto non costituenti plusvalenze da realizzo ma da semplice iscrizione.
A decorrere dall’esercizio in corso alla data del 31/12/97 la
trasformazione costituisce sempre operazione fiscalmente irrilevante anche
se i plusvalori latenti devono essere evidenziati nella relazione di
stima, iscritti in contabilità e in bilancio. In caso di iscrizione in
bilancio di plusvalenze, queste non saranno assoggettate a tassazione
stante l’abrogato art.54, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. ( secondo cui
le plusvalenze concorrono a formare il reddito se sono iscritte in
bilancio);
In caso di iscrizione di minusvalenze, che trovano in genere
giustificazione nell’adeguamento dei valori contabili della società
ante-trasformazione ai valori di perizia inferiori a quelli contabili,
tali minusvalenze sono fiscalmente irrilevanti. Inoltre, se esse hanno
interessato anche il conto economico, sarà necessario operare una
variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Può accadere che, ove sia stata redatta perizia, questa stimi valori
netti rispetto a quelli riconosciuti agli effetti delle imposte sul
reddito. In questo caso, gli amministratori devono adeguarsi alle minori
valutazioni in sede di bilancio della società trasformata, mentre non
devono dare rilevanza fiscale a tali imputazioni contabili mediante
opportune riprese in sede di dichiarazione dei redditi.
La scelta di fare emergere o meno le plusvalenze è condizionata da
molteplici fattori, tra i quali spiccano le condizioni nelle quali la
trasformazione viene attuata, la necessità di favorire l’allargamento
della partecipazione al capitale a nuovi soci, la necessità più o meno
impellente di ricorrere a finanziamenti di prestito.
Ilaria Lucchetti
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