Quesiti e pareri inerenti l'attestazione SOA
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DOMANDA Le imprese in possesso dell’Attestazione di qualificazione, qualora vincano una gara o vengano sorteggiate per la verifica a campione, devono ripresentare tutta la documentazione relativa ai requisiti posseduti?

RISPOSTA Ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.P.R. n. 34/2000, l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

Ne consegue che l’impresa in possesso di tale attestazione, qualora vinca una gara, non è tenuta a presentare tutta la documentazione alla Stazione appaltante e non può, neanche, essere sottoposta alla verifica a campione prevista dall’art.10 comma 1-quater della Legge n.109/94.

Solo in caso di appalti di importo a base di gara superiore a L.40.000.000.000 l’Impresa, nonostante sia in possesso di attestazione di qualificazione, è sottoposta alla verifica a campione suddetta, ma limitatamente al requisito della cifra d’affari (si veda in proposito l’art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 34/2000).

DOMANDA Qualora in un certificato di esecuzione lavori rilasciato prima del 01/03/2000 non sia stato indicato erroneamente un subappalto regolarmente autorizzato, cosa potrebbe fare l’Impresa subappaltatrice?

RISPOSTA L’impresa subappaltatrice potrebbe richiedere alla stazione appaltante un nuovo certificato di esecuzione lavori corretto (e che sia conforme all’allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000).

DOMANDA Per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti privati, quali documenti possono sostituire il contratto, qualora questo non sia stato mai stipulato?

RISPOSTA È possibile sostituire il contratto soltanto con il Preventivo e la Comunicazione di Accettazione del Preventivo. Si tenga, comunque, presente che in tali documenti, nelle fatture e nel certificato di esecuzione lavori devono essere descritti in maniera analitica i lavori eseguiti.

DOMANDA Quale soggetto deve essere indicato nel certificato di esecuzione lavori (allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000) nello spazio relativo al Responsabile della Condotta dei Lavori?

RISPOSTA Il Responsabile della Condotta dei Lavori è il Direttore Tecnico dell’Impresa oppure quel soggetto che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.M. n. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere.

DOMANDA Il capannone per il ricovero dei mezzi può essere inserito, se ammortizzato, nel calcolo relativo all’attrezzatura?

RISPOSTA Secondo il nostro parere (e salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici) il capannone per il ricovero dei mezzi non può essere inserito nel calcolo.

DOMANDA In caso di lavori di sistemazione di area a verde per committenti privati, per i quali solitamente non esiste una concessione edilizia, una DIA o altro e non esiste neanche un progetto, è necessario produrre, insieme al certificato di esecuzione lavori,  al contratto e alle fatture, la dichiarazione di conformità al progetto firmata dal direttore dei lavori?

RISPOSTA No, in tali casi non è necessario produrre la dichiarazione di conformità al progetto.

DOMANDA Per ottenere l’Attestazione di qualificazione, è necessario che ci sia corrispondenza tra l’attività dell’impresa indicata nel certificato CCIAA e le categorie richieste?

RISPOSTA Si, è necessario che ci sia corrispondenza.

DOMANDA Per la dimostrazione dei requisiti dei lavori eseguiti e dei lavori di punta, è possibile presentare soltanto gli Stati di Avanzamento Lavori?

RISPOSTA No. I lavori eseguiti e i lavori di punta possono essere dimostrati soltanto mediante i certificati di esecuzione lavori, i quali, così come chiarito nella Determinazione n. 48 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, sono documenti diversi dai certificati di collaudo e dai certificati di regolare esecuzione e possono riferirsi anche a lavori in corso.

DOMANDA L'Impresa che usufruisce dell’apporto del Direttore Tecnico deve comunque dimostrare di essere in possesso di un'idonea cifra d'affari, corrispondente all'importo dei lavori acquisiti tramite D.T.?
Che cosa accade se l’impresa è nata nell’anno 2000?

RISPOSTA L’impresa che richiede l’Attestazione di qualificazione mediante l’apporto del Direttore Tecnico, deve sempre dimostrare di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000. In particolare, deve sempre dimostrare di essere in possesso di una cifra d’affari non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie.
Pertanto, una impresa costituita nell’anno 2000 potrà richiedere l’Attestazione di qualificazione solo dopo la data di deposito, presso gli uffici amministrativi competenti, dei documenti fiscali relativi all’anno 2000.

DOMANDA Una Impresa che possiede una cifra d’affari (realizzata negli ultimi 5 anni) di L. 400.000.000 fino a che importo può richiedere l’attestazione?

RISPOSTA Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34/2000, è possibile richiedere l’Attestazione di qualificazione, in qualsivoglia categoria, per un importo minimo di L. 500.000.000 (I classifica) ed è necessario dimostrare di aver realizzato negli ultimi cinque anni (con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta) una cifra d’affari non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Pertanto non è possibile ottenere l’Attestazione, qualora la cifra d’affari suddetta sia pari a L. 400.000.000.

DOMANDA Una impresa che vuole chiedere l’Attestazione di qualificazione per una categoria e per la VI classifica (L. 20.000.000.000), può usufruire dell’apporto da parte di un numero di direttori tecnici tale da totalizzare e fare proprio l'importo occorrente?

RISPOSTA Premesso che l’Attestazione di qualificazione mediante l’apporto del Direttore Tecnico può essere rilasciata soltanto fino alla III classifica d’importo (L.2.000.000.000), non è, comunque, possibile sommare i lavori apportati da più Direttori Tecnici per la stessa categoria.

DOMANDA L'amministratore unico di una S.a.s che ora è diventato direttore tecnico di una S.r.l., può portare nella nuova società i lavori svolti? E se sì in che percentuale? Da premettere che dai certificati dei lavori che intende portare nella nuova società risulta lui come socio accomandatario o amministratore, ma il direttore tecnico dei lavori è una persona diversa.

RISPOSTA L’art. 18 comma 14 del D.P.R. n. 34/2000 prevede che, affinché l’impresa possa usufruire dell’apporto del direttore tecnico, quest’ultimo debba aver svolto funzioni di direttore tecnico per conto di imprese già iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori ovvero in possesso di Attestazione di qualificazione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’Attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico dell’Impresa che richiede l’Attestazione di qualificazione.
Pertanto, relativamente al caso prospettato, la nuova s.r.l. può usufruire dell’apporto del direttore tecnico solo se nei certificati di esecuzione sia indicato quest’ultimo quale responsabile della condotta dei lavori.

DOMANDA Nel caso in cui una cooperativa si sciolga o decida di operare solo nel settore privato, l’Attestazione precedentemente conseguita può essere ceduta?

RISPOSTA In nessun caso l’Attestazione di qualificazione può essere ceduta da un soggetto giuridico ad un altro.

DOMANDA Un’Impresa può, ai fini dell’Attestazione di qualificazione, computare tra i lavori eseguiti quelli di ristrutturazione della propria sede, allegando DIA, fatture, dichiarazione del Direttore dei Lavori, ecc…?

RISPOSTA Sì, è possibile, purché l’Impresa produca tutta la documentazione prevista per la dimostrazione dei lavori eseguiti per conto proprio.

DOMANDA L’impresa che deposita il bilancio redatto secondo le direttive europee può usufruire dell’Incremento convenzionale premiante?

RISPOSTA Se l’Impresa in esame è una Impresa tenuta alla redazione del bilancio ed è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 34/2000, può usufruire dell’incremento convenzionale premiante.

DOMANDA L’impresa che si avvale di prestazioni di manodopera può sommare l’importo delle relative fatture al costo sostenuto per il personale?

RISPOSTA Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, si deve fare riferimento esclusivamente ai costi sostenuti per il personale dipendente. Pertanto i costi sostenuti per prestazioni di mano d’opera non possono essere presi in considerazione.

DOMANDA Un’impresa che ha acquistato attrezzatura minuta, che non ha ammortizzato, può utilizzare gli importi delle relative fatture ai fini della dimostrazione del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche?

RISPOSTA Ai fini della dimostrazione del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche, possono essere presi in considerazione solo le quote di ammortamento ordinario, le quote di ammortamento figurativo, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio rientranti nel quinquennio di riferimento. Pertanto, l’importo relativo all’attrezzatura minuta non ammortizzata non può essere utilizzato per il raggiungimento delle percentuali minime previste dall’art. 18 co.8 del D.P.R. n. 34/2000.

DOMANDA Qual è il quinquennio a cui fare riferimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale?

RISPOSTA Per la dimostrazione dei requisiti della cifra d’affari, dell’adeguato organico medio annuo e dell’adeguata attrezzatura tecnica si deve fare riferimento al quinquennio fiscalmente documentabile. Pertanto, se una Impresa chiedesse l’Attestazione di qualificazione in data 30/11/2000 o in data 20/02/2001, dovrebbe produrre i documenti fiscali presentati agli uffici competenti (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, modelli Unico, bilanci, ……) relativi agli anni 1999, 1998, 1997, 1996 e 1995; se la chiedesse, invece, in data 08/08/2001 (cioè dopo le scadenze per la presentazione agli uffici competenti), dovrebbe presentare quelli relativi agli anni 2000,1999,1998,1997 e 1996.

Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione del requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, si deve fare riferimento ai lavori svolti nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la S.O.A.. Pertanto, se l’Impresa chiedesse l’Attestazione in data 30/11/2000, sarebbero presi in considerazione soltanto i lavori che ricadono nel quinquennio 01/12/1995-30/11/2000

DOMANDA Relativamente ai “noleggi a freddo”, è sufficiente produrre le relative fatture, qualora manchino i contratti?

RISPOSTA Qualora manchino i contratti è sufficiente, per la dimostrazione delle quote relative ai noleggi, produrre le relative fatture.

DOMANDA Qualora un’impresa, riceva più ordini di esecuzione lavori, può sommare gli importi relativi a tali ordini di esecuzione in modo da considerarli come un unico lavoro?

RISPOSTA Ogni ordine di esecuzione rappresenta un singolo lavoro e, pertanto, non è possibile, a meno che non ci siano dei contratti aperti, sommare gli importi relativi a singoli ordini di esecuzione in modo da far risultare un unico lavoro.

DOMANDA

Come si calcola la retribuzione figurativa del Titolare e/o Soci?

RISPOSTA

Per il calcolo della retribuzione figurativa si può fare riferimento alla tabella seguente:

Per le Imprese Individuali, artigiane e Società di Persone, la retribuzione annuale del titolare e dei soci, è pari a 5 volte la retribuzione media convenzionale INAIL

Anno

Retribuzione Convenzionale INAIL

Fattore di moltiplicazione

Retribuzione Annuale di riferimento

1995

17.853.000

X 5

89.265.000

1996

18.818.000

X 5

94.090.000

1997

19.552.000

X 5

97.760.000

1998

19.884.000

X 5

99.420.000

1999

20.242.000

X 5

101.210.000

Valore della retribuzione convenzionale INAIL spettante per il quinquennio

481.745.000

 


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