D.M. 14 maggio 1991, n. 232 Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria. (suppl. ord. alla G.U. n. 180 del 2 agosto 1991)

TARIFFE PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

 

NORME GENERALI

 

Art. 1 - Premesse.

a) Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è validoe vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell'Ordine Nazionale;

b) i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3);

c) i Consigli degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;

d) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per la liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.

 

Art. 2 - Vari tipi di incarico.

1. Gli incarichi professionali possono essere:

a) individuali: se conferiti ad un solo professionista che esegue le prestazioni con responsabilità propria verso il committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi;

b) coordinati: se conferiti a più professionisti della stessa categoria o di categorie diverse, uno dei quali viene scelto dal committente, con funzione di coordinatore;

c) collegiali: se pur conferiti singolarmente a professionisti debbono essere svolti collegialmente;

d) di rappresentanza: qualora il professionista sia chiamato a rappresentare il privato o l’Ente pubblico in Commissioni di studio.

2. I compensi relativi agli incarichi di cui alle lettere b) e c), sono determinati in base a quanto stabilito nell'art. 10.

 

Art. 3 - Competenze e onorari.

1. L'importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e delle eventuali maggiorazioni.

Gli onorari vengono distinti secondo le modalità inerenti alle loro determinazioni, e precisamente:

a) onorari valutati in relazione al tempo impiegato: I categoria;

b) onorari valutati secondo l’estensione, la misura, la quantità: II categoria;

c) onorari valutati secondo percentuale dei valori e dei costi: III categoria;

d) onorari valutati a discrezione: IV categoria.

2. Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura inferiore a quella risultante dal calcolo a vacazione, essa può essere compensata a vacazione anziché a percentuale, a misura o a quantità.

 

Art. 4 - Collaboratori ed ausiliari.

1) Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232 C.C.

2) La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del professionista.

3) Il compenso per le prestazioni dei collaboratori a carico del professionista se l’incarico viene compensato a percentuale, a misura, a quantità o a discrezione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore, di cui al successivo art. 29, sono invece a carico del committente.

4) Il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo è interamente a carico del committente.

5) Le spese sostenute dai collaboratori e dagli ausiliari sono sempre a carico del committente.

 

Art. 5 - Incarico con carattere d'urgenza.

1. Le prestazioni che, per la natura dell'incarico o per espressa pattuizione, hanno carattere d'urgenza sono compensate con maggiorazioni fino al 20% delle competenze complessivamente dovute, sempreché l’incarico sia stato espletato entro i termini originariamente stabiliti o in quelli per i quali il committente, su tempestiva richiesta del professionista, abbia concesso regolare proroga.

 

Art. 6 - Diritti fissi.

1. Al professionista, oltre agli onorari, è dovuto il rimborso del costo delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi ecc., forniti al cliente, oltre la prima copia come previsto dall'art. 12. Se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato originale, spetta il rimborso del costo delle copie aumentato del 20%.

 

Art. 7 - Rimborso spese.

1. E’ sempre dovuto al professionista il rimborso delle seguenti spese:

a) vitto e alloggio fuori residenza, con rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo della tariffa d'albergo di I categoria, con l’aumento del 10% per spese accessorie;

b) spese di bollo, di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;

c) spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza, per consulenze legali e quant'altro necessario per l’espletamento dell'incarico ricevuto, previo accordo con il committente;

d) spese postali, telefoniche, telegrafiche;

e) spese di viaggio su nave, aereo, ferrovia in I classe comprensive dei supplementi vari e vagone letto;

f) spese di trasporto per percorrenza su strada, tanto con mezzi propri quanto con mezzi noleggiati, che debbono essere integralmente rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche, oppure con fatture del mezzo noleggiato;

g) eventuali contributi previdenziali indiretti previsti dalle leggi;

h) spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo.

 

Art. 8 - Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese.

1. Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto dovuto al professionista per l’espletamento dell'incarico conferitogli, salvo i rimborsi previsti dall'art. 7.

2. Il professionista ha la facoltà di conglobare i rimborsi di cui all'art. 7 e le altre eventuali spese sostenute per l’espletamento dell'incarico, in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella P.

 

Art. 9 - Compenso a specialisti ausiliari.

1. Gli onorari dovuti a uno specialista al quale si rivolto il professionista per incarico e con il consenso del committente, sono pagati da quest'ultimo, indipendentemente dalle competenze dovute al professionista.

 

Art. 10 - Incarico a collegio di professionisti.

1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, spetta a ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in proprio, l’intero onorario relativo al lavoro svolto.

2. Qualora del collegio facciano parte professionisti iscritti ad altri Ordini professionali, a ciascuno di essi è dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

3. La nomina di commissioni di studio, sia da parte di privati che di Enti pubblici, costituisce incarico professionale; il compenso per i singoli componenti viene determinato in base alla natura dell'incarico ed alle rispettive tariffe professionali.

Art. 11 - Variazione ai progetti.

1. Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazioni, richieste dal committente, debbono essere compensate a discrezione in aggiunta alle competenze del progetto originale.

 

Art. 12 - Copia dell'elaborato.

1. Al committente spetta una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l’opera commessa, con tutti i chiarimenti, dati ed atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

2. Per ogni copia in più valgono le disposizioni contenute nell'art. 6.

 

Art. 13 - Lavoro in contesto o contraddittorio.

1. Quando una stima o una perizia debbano essere discusse in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al professionista un aumento degli onorari fino al 30%.

 

Art. 14 - Cessazione dell'incarico professionale.

1. Quando la cessazione del rapporto avvenga per volontà del professionista, per motivate cause di impedimento, questi ha diritto unicamente al compenso corrispondente al lavoro svolto.

2. La cessazione del rapporto dovuta a morte o invalidità permanente del professionista comporta il pagamento delle prestazioni fino alla data della cessazione.

 

Art. 15 - Sospensione delle prestazioni professionali.

1. La sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal professionista, non comporta la decadenza dell'incarico. Qualora tale sospensione si protragga per oltre 12 mesi dalla data della medesima, il professionista ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni inerenti alla revoca (art. 16) rinunziando alla prosecuzione dell'incarico.

 

Art. 16 - Revoca dell'incarico.

1. Quando l’incarico dato al professionista viene revocato per cause da lui non dipendenti spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso relativo al lavoro svolto con l’aumento del 25%, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

 

Art. 17 - Proprietà degli elaborati.

1. Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera del professionista, resta sempre riservata a quest'ultimo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento.

2. La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

 

Art. 18 - Uso diverso dell'opera del professionista.

1. Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

2. Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei lavori, liquidazioni, ecc.).

 

Art. 19 - Contenuto della specifica.

1. La specifica deve contenere:

a) l’intestazione del professionista con codice fiscale, partita IVA e quanto altro richiesto dalla legge;

b) specie e data dell'incarico;

c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;

d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sé, per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il 2 comma dell'art. 8;

e) la nota delle competenze dovute per sé e per i collaboratori;

f) gli acconti ricevuti;

g) il timbro professionale in calce.

 

Art. 20 - Acconti.

1. Il professionista ha diritto di chiedere al committente, durante il corso dei lavori, il versamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese presunte e del 75% degli onorari, che gli spettano secondo la presente tariffa professionale, per la parte dei lavori fino a quel momento eseguita.

2. Qualora il committente non abbia versato gli acconti dovuti, compete al professionista sull'ammontare di questi ultimi l’interesse legale.

3. Per eventuali controversie il Foro Giudiziario competente è quello del luogo di residenza del professionista.

 

Art. 21 - Vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine.

1. L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

2. Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra non iscritti all'Albo.

 

Art. 22 - Revisione e liquidazione delle parcelle.

1. La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.

2. La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

3. Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano stati già approvati dalla controparte.

4. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.

5. Il parere della Commissione non è vincolante.

6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificandolo in calce alla parcella, il risultato della revisione.

 

Art. 23 - Compenso per la revisione delle parcelle.

1. Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal professionista, spetta all'Ordine, una percentuale del 2% sull'importo totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione, esclusa IVA.

2. Se la revisione della specifica richiesta dal committente o da un terzo avente diritto la percentuale da versare all'Ordine viene aumentata del 3%.

 

Art. 24 - Perizie asseverate.

1. Le relazioni o perizie asseverate con giuramento sono compensate con l’aumento del 10% sugli onorari spettanti al Dottore agronomo e/o forestale, con un minimo di L. 50.000.

 

Prima categoria - Onorari valutati in relazione al tempo impiegato

Art. 25 - Generalità.

  1. Qualora il tempo occorrente per le prestazioni abbia carattere determinante o non siano applicabili le tariffe a percentuale o a quantità’ o a discrezione, gli onorari sono valutati in ragione del tempo impiegato.

  2. Tali prestazioni vengono compensate a vacazione oraria secondo le modalità degli articoli successivi.
  3. Sono stabiliti a titolo esemplificativo gli onorari a vacazione per :
  1. lavori al tavolo, calcoli relativi ;
  2. sopralluoghi tecnici ricerche ;
  3. accesso ad uffici, ricerche di dati e documenti ;
  4. lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo.

 

Art. 26 - Calcolo delle vacazioni.

  1. Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente impiegato.
  2. Per ogni ora o frazione di ora si calcola una vacazione
  3. Nel computo delle vacazioni si deve tener conto anche dei tempi di trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in residenza.

 

Art. 27 - Compenso per vacazione.

  1. Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un’ ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.
  2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%
  3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai comma precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%.

 

Art. 28 - Breve consulenza e consulto verbale.

1. Per un semplice consulto verbale o per breve consulenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, il compenso minimo è di L. 35.000.

 

Art. 29 - Onorario integrativo.

  1. Ad integrazione dell’onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di :
  1. 9.000 per il professionista

    L, 6.000 per il collaboratore di concetto.

 

Seconda categoria - Onorari valutati in relazione all’estensione, alla misura o alla quantità.

Sezione I - Lavori topografici.

Art. 30 - Generalità.

  1. Sono comprese in questa sezione tutte le prestazioni relative :
  1. al rilevamento e alla misura di terreni, abitati, fabbricati e altre opere ;
  2. al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che rappresentino lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che riguardino incarico di carattere autonomo ;
  3. ai tracciamenti ;
  4. alle livellazioni.

 

Art. 31 - Rilevamento di terreni. Compensi in genere.

  1. Gli onorari relativi al rilevamento, sono stabiliti dall’allegata tabella A
  2. In aggiunta a tali onorari spetta l’indennità integrativa di vacazione per il tempo necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai collaboratori.
  3. Per l’applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle seguenti classi :
  1. Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi :
  1. pianura ;
  2. collina ;
  3. montagna.

 

Art. 32 - Formazione di planimetria.

  1. Per la redazione di planimetrie di terreni e centri abitati partendo da rilievi originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l’indicazione di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto dalla tabella A per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.
  2. Detto compenso può essere ridotto al 50% qualora per la redazione delle suindicate planimetrie vengano utilizzate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.

 

Art. 33 - Piani e tipi particellari.

  1. Se viene richiesta la formazione di piani o tipi particellari, frazionamenti, sempre desunti da rilievi originali, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tacheometrici, possono essere aumentati fino al 100%.
  2. Per le aree fabbricabili ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle superfici vengono compensati a discrezione.
  3. In caso lottizzazione se vengono richieste descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento per atti di trasferimento ecc., l’aumento di cui al primo comma è fissato a discrezione.
  4. L’individuazione di particelle, con l’indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura, viene compensata a parte in ragione di L. 4.000 per particella.

 

Art. 34 - Rilievi di strisce per tracciati stradali, canali acquedotti e simili.

  1. Anche ai rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando la estensione della striscia rilevata in base ad una larghezza non minore di metri 30.

 

Art. 35 - Tracciamenti con picchettazione.

  1. I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché i relativi disegni, quotati in scala.

 

Art. 36 - Tracciamenti di strade, canali e simili.

  1. I tracciamenti di strade canali e simili in base a progetto, secondo l’indicazione della tabella A, comprendono l’apposizione dei picchetti, la livellazione tacheometrica dell’asse, la picchettazione delle curve, la misura in andata e ritorno, il disegno del profilo longitudinale quotato in scala.

 

Art. 37 - Contenuto dei rilievi e dei disegni.

  1. Il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata.

 

Art. 38 - Livellazioni.

  1. Le livellazioni di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza di errore non superiore a 2 mm per chilometro per quelle di precisione e 3 cm per chilometro per quelle tecniche.

 

Art. 39 - Canneggiata.

  1. La canneggiata eseguita con triplometro, e le misurazioni, eseguite con nastro metrico, controllate in andata e in ritorno, sono compensate in base alla tabella A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.
  2. Se la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato fino al 100%.

 

Art. 40 - Rilevamento e rappresentazione grafica di fabbricati.

  1. Il rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:
  1. Per edifici con pianta complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.
  2. Detti compensi, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscano documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denunce della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti ad imposta, alle domande di voltura per passaggi che danno luogo a frazionamento.
  3.  

Art. 41 – Misurazione dei terreni.

1. La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di delimitazione dei singoli appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente, fermo restando il compenso integrativo di cui all’ art. 29.

  1. I suddetti compensi possono essere variati:
  1. con un aumento fino al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per quelli intersecati da strade, canali, ecc.;
  2. con un aumento fino al 50% per i terreni difficilmente praticabili, perché accidentati, scoscesi, paludosi, ecc.

 

Frazionamenti.

Art. 42 – Frazionamenti e compensi.

  1. I frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in studio dal professionista e dai suoi collaboratori.
  2. In particolare, per i frazionamenti, l’importo risultante è maggiorato di una quota fissa di L. 10.000 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un compenso concordato in rapporto all’importanza e alla difficoltà del lavoro.

 

Rilievi di opere stradali e idrauliche.

Art. 43 – Compensi.

  1. I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonché la riproduzione degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:
  2. Per un numero di sezioni intermedie si procede per interpolazione lineare.
  3. Per i profili longitudinali sono applicati gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nell’allegata tabella A con un aumento del 20% computando l’estensione in base ad una lunghezza di mt. 30.

 

Sezione 2 – Miglioramenti agrari in generale.

Art. 44 – Compensi.

1. Per lo studio dei miglioramenti agrari in generale,che non dia luogo alla valutazione di costi, quali l’impianto di nuovi ordinamenti colturali, la sostituzione di alcuni fattori produttivi , i piani di miglioramento agrario e/o di valorizzazione aziendale, le competenze spettanti al professionista sono quelle previste dalla tabella che segue, con l’aggiunta di quelle spettanti per l’esecuzione eventuale di lavori topografici:

 

_ Fino a 10 ettari L. 200.000

_ da 10 a 20 ettari L. 18.000 per ettaro

_ da 20 a 50 ettari L. 15.000 per ettaro

_ oltre i 50 ettari L. 10.000 per ettaro

 

Sezione 3 - Classificazione dei terreni.

Art. 45 - Compensi.

  1. Nelle prestazioni inerenti alla formazione di Catasti per Consorzi di bonifica, di irrigazione, di Comunità montana e di miglioramento fondiario; per la determinazione delle qualità e classi di utenza, catastalmente delimitate, al professionista è corrisposto il seguente compenso:

_fino a 1.000 ettari L. 2.600 ad ettaro

_per 5.000 ettari L. 1.500 ad ettaro

_per 10.000 ettari L. 1.300 ad ettaro

_per 20.000 ettari ed oltre L.1.200 ad ettaro

  1. Per superfici intermedie si procede per interpolazione lineare.

1) Lo studio di parametri da adottare per la ripartizione degli oneri è compensato a discrezione.

  1. Il classamento per superfici catastalmente delimitate è compensato secondo la tabella sopra indicata.
  2. 3) La cartografia necessaria e i dati catastali occorrenti dovranno essere forniti dal committente; in caso diverso la spesa necessaria è retribuita a parte.

 

Sezione 4 - Assestamento Forestale.

Art. 46 - Compensi.

  1. Per la redazione di piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei parametri dendroauxometrici per rilievo diretto p per stima, studio del bosco normale e modalità di trattamento con calcolo della ripresa, l’onorario, ragguagliato ad ettaro di superficie lorda, è il seguente:
  1. boschi di alto fusto

per ettari 100     L. 35.000/ha

"" """ 250             L. 30.000/ha

"" """ 500             L. 25.000/ha

"" """ 1.000         L. 20.000/ha

"" """ 2.000         L. 15.000/ha

"" """ 4.000         L. 12.000/ha

oltre 4.000         L. 10.000/ha

  1. Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
  2. Cedui e rimboschimenti fino allo stadio di novelleto.
  3. La tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l’alto fusto.
  4. Nel caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte a 2/3.
  5. Pascoli, terreni, agrari, incolti produttivi ed improduttivi descritti nel piano:

        per i primi 1.000/ha L. 1.000/ha

        per gli ettari successivi L. 700/ha

  1. Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi vanno considerati isolatamente ai fini delle applicazioni delle precedenti tariffe anche se appartengono allo stesso proprietario.
  2. Qualora si tratti di revisione l’onorario è ridotto fino ad un massimo del20% in rapporto alla possibilità da parte del tecnico di usufruire di dati cartografici e particellari del piano scaduto.
  3. Eventuali altre prestazioni dirette del committente come elaborazioni meccanografiche, sono valutate di volta in volta in relazione all’effettivo vantaggio che il tecnico ne potrà trarre.
  4. La cartografia di piano è compensata a parte come segue:
  1. carta catastale: in scala 1: 10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche: da L.2.500 a L.4.000/ha di superficie da assestare.
  1. L’importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.

  1. Carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1: 10.000 con solo riporto del particellare forestale e delle classi economiche:

        da L.500 a L.1.000/ha della superficie catastale pianificata.

  1. Qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscono un unico elaborato: da L.3.000 a L.5.000/ha con le stesse modalità di applicazione di cui alla lettera a.
  2. Carte tematiche speciali ( vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali utilizzazioni ed esbosco ecc. ) preventivamente concordate; da L.1.000 a L.3.000/ha della superficie rappresentata per scala 1: 10.000 e da L.400 a L.1.200/ha per scala 1: 25.000, in funzione del tipo di lavoro richiesti.

10. Eventuali rilievi topografici particolari ( verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc. ) vengono compensati a parte secondo quanto stabilito nella 2° classe Sezione 1° Tabella A.

11. Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all’originale sono compensate come indicato nell’art. 12.

12. Il personale di campagna coadiutore è a carico del committente.

Sezione 5 - Misurazione delle scorte morte.

Art. 47 - Compensi.

  1. Quando formi incarico a sé stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura, anche per il personale manuale di aiuto, per la sola misurazione in volume e trasformazioni in peso al professionista sono corrisposti i compensi di cui alla tabella che segue, oltre alle vacazioni integrative per sopralluoghi:

 

Sezione 6 - Consegne e riconsegne - Bilanci.

Art. 48 - Contenuto dell’incarico.

  1. Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi in campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del bene.

Art. 49 - Compensi.

  1. Oltre alle vacazioni integrative al professionista spettano i compensi di cui alla tabella B.
  2. La formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo è compensata a parte.
  3. Il personale coadiutore sulle operazioni di campagna necessarie per la compilazione dei verbali è a carico del committente.

Art. 50 - Planimetrie.

  1. Qualora il committente intenda che la planimetria non sia puramente indicativa ma venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta particolareggiata dei beni con indicazione risultante da misura degli appezzamenti e dei fabbricati, al professionista spettano le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 51 - Inventari ex novo.

  1. Gli onorari, indicati nella tabella B si applicano nel caso che l’inventario venga redatto sulla scorta di analoghi atti precedenti.
  2. Qualora l’inventario sia da impostarsi ex novo gli onorari sono aumentati del30%.

Art. 52 - Inventari di immobili in particolare stato di vetustà.

  1. Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà gli onorari possono essere aumentati del 20%.

Art. 53 - Inventari di terreni adibiti a particolari coltivazioni

  1. Gli onorari per consegna, riconsegna e bilanci di terreni adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio possono essere aumentati fino all’80% della misura prevista per le colture arboree specializzate.

Art. 54 - Inventari relativi ad industrie.

  1. La compilazione di inventari di consegna e riconsegna relativi ad industrie in genere nonché ad attrezzature, macchinari, materie prime e prodotti, deve essere compensata a vacazione.

Art.55 - Inventari di beni situati in località diverse.

  1. Nel caso in cui i beni oggetto di inventari di consegna e riconsegna siano frazionati o staccati, perché posti in località diverse, le tariffe previste si applicano per ogni singolo bene.

 

Terza categoria - Onorari valutati secondo la percentuale dei valori e dei costi.

Parte 1 - Onorari per stime.

Sezione 1 - Stima dei beni immobili.

Art. 56 - Tipi di stima.

  1. Le stime di beni immobili possono essere finalizzate alla determinazione del valore di mercato, di costo e/o di altri tipi di valore ( trasformazione, surrogazione ecc. ) .
  2. Le stime possono essere:

a basso contenuto metodologico: viene formulata attraverso la semplice enunciazione del valore dell’immobile sulla base dei soli elementi essenziali che lo determinano;

a medio contenuto metodologico viene formulata attraverso l’illustrazione della procedura adottata ( sintetiche di vario tipo, ecc. ) sulla base di dati elementari ( prezzi di mercato, dei prodotti o dei fattori produttivi, ecc. ) che non abbiano richiesto indagini particolareggiate.

  1. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare;

d elevato contenuto metodologico: viene formulata attraverso l’illustrazione dettagliata della procedura estimativa adottata ( sintetiche di vario tipo, analitica o per capitalizzazione, mediante modelli statistici ) sulla base di dati elementari ( prezzi di mercato, dei prodotti e dei fattori produttivi, variabili indipendenti, ecc. ) che abbiano richiesto indagini particolareggiate ed elaborazioni complesse.

  1. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare.

Art. 57 - Compensi.

  1. Per la stima di beni immobili al professionista spetta un onorario come da tabella C.
  2. I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, ecc. vengono compensati a parte.
  3. Agli onorari vanno aggiunti i rimborsi delle spese ed i compensi accessori di cui agli artt. 6 e 7.
  4. Qualora la stima si riferisca ad epoca precedente a quella dell’incarico, l’onorario può essere maggiorato fino al 50% in relazione alla difficoltà dell’indagine storica.
  5. Tale onorario deve essere sempre riferito al valore attuale degli immobili.

Art. 58 - Immobili in particolari condizioni.

  1. Per i beni immobili di colle o montagna, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario della zona, gli onorari della tabella C possono essere maggiorati del 30%.

Art. 59 - Stime di immobili diversi.

  1. Qualora il patrimonio da stimare risulti costituito da diverse unità che debbano essere valutate separatamente, la tariffa di cui alla tabella C va applicata sul valore di ciascuna di esse.

 

Sezione 2 - Stima di miglioramenti fondiari.

Art. 60 - Compensi.

  1. La stima dei miglioramenti fondiari in base al costo di riproduzione è compensata secondo la tabella che segue:

 

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

  1. Qualora venga richiesto un giudizio di convenienza, l’onorario è stabilito come segue:
  1. in base all’incremento di valore del fondo: si applica l’onorario di cui alla tabella C al valore del fondo migliorato, aumentato del 60%;
  2. in base all’incremento del reddito o di altri indicatori: si applicano gli onorari della tabella C al Bf prima della trasformazione moltiplicato per 25.

 

Sezione 3 - Stime per espropriazione.

Art. 61 - Compensi.

  1. Nelle stime per determinare le indennità di espropriazione occorre distinguere due casi:

1° caso: espropriazione totale del fondo;

2° caso espropriazione parziale del fondo per la quale si rende necessaria la stima differenziale.

  1. Nel primo caso l’onorario si determina applicando le percentuali previste nella tabella C ai singoli valori stimati ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel secondo caso l’onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore del fondo prima dell’occupazione ed al valore del fondo residuo dopo l’occupazione; in quest’ultimo caso ridotte nella misura variabile dal 30 al 50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda stima.
  2. Sono compensati a parte, secondo le rispettive tabelle: la valutazione dei frutti pendenti, dei soprassuoli - quando questi non siano stati compresi nel valore del fondo - quella relativa ai mancati redditi dei terreni occupati per il periodo di occupazione temporanea, nonché la stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero essere corrisposti all’avente causa in conseguenza dell’esproprio o della costruzione delle opere.
  3. Sono compensate a parte anche le prestazioni necessarie per frazionamenti, verifiche da compiere, ricerche catastali e simili, in base alle relative tabelle.
  4. Per i verbali di consistenza da redigersi in contraddittorio al momento dell’occupazione, si applicano le tariffe di cui alla tabella B, diminuite del 50%.
  5. L’onorario conseguente alle suddette prestazioni, ai sensi dell’ultimo comma del precedente art. 57, deve essere sempre calcolato sugli indennizzi riportati all’attualità.

 

Sezione 4 - Stime per divisioni patrimoniali.

Art. 62 - Compensi per divisioni e formazione di quote.

  1. Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio ( tab. C ).
  2. Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione; il 50% nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.
  3. Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo condividente, in caso di estromissione con assegnazione di quota.
  4. Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.

Art. 63 - Compensi per operazioni di confinazione.

  1. Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate secondo la tabella A, come previsto dall’art. 39.

Art. 64 - Esame e parere sui progetti divisionali già eseguiti.

  1. L’esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell’onorario relativo al valore del progetto esaminato.

 

Sezione 5 - Stima di fabbricati industriali e macchinari.

Art. 65 - Compensi.

  1. Gli onorari relativi alla stima di fabbricati per industrie agrarie e relativi macchinari, nonché di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, che non formino completamento necessario di un’azienda agricola, sono quelli previsti dalla tabella C maggiorate del 20%.

 

Sezione 6 - Determinazione dei valori locativi.

Art. 66 - Compensi.

  1. Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli immobili sono compensate nelle seguenti misure:

sul canone di affitto annuo fino a L. 1.000.000 9%

sul canone di affitto annuo fino a L. 3.000.000 6%

sul canone di affitto annuo fino a L. 5.000.000 e oltre 4%

per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

 

Sezione 7 - Stime forestali.

Art. 67 - Stime forestali e di colture arboree da legno.

  1. Dette stime possono riguardare:
  1. valore del capitale terra, cioè del fondo privo di soprassuolo ( subito dopo il taglio ) ma disposto alla rinnovazione del bosco, dovendosi ritenere perpetuamente ripetuta in avvenire la coltura forestale;
  2. valore del bosco, cioè del complesso risultante dal capitale terra e del soprassuolo;
  3. valore del soprassuolo.
  1. Per dette stime spettano al professionista gli onorari riportati nella tabella C oltre il rimborso spese di cui all’art. 7.

Art. 68 - Progetti di taglio ( o di utilizzazione forestale ).

  1. Il professionista, dopo aver provveduto alla "martellata" delle piante da abbattere ( per l’alto fusto ) ed alla scelta delle "aree di saggio" ( per il ceduo ), determina la massa legnosa ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di macchiatico, il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato dalla relazione tecnica e dal capitolato di taglio.
  2. Per tali lavori competono al professionista, oltre i rimborsi di cui all’art. 7, gli onorari di cui alla tabella D.
  3. La valutazione dei prodotti secondari del bosco è compensata secondo le relative tariffe ( art. 47 ).

 

Sezione 8 - Stima di scorte e di frutti pendenti.

Art. 69 - Compensi.

  1. Le stime delle scorte vive, delle morte e dei frutti pendenti vengono compensate secondo la tabella che segue:

 

Sezione 8 - Stima della servitù prediale.

Art. 70 - Compensi

  1. Gli onorari spettanti al professionista per la stima delle servitù prediali ( di passaggio, di acquedotto, di metanodotto, di elettrodotto, di teleferiche, di maceri, ecc. ) si calcolano applicando all’indennizzo totale, risultante dalla somma degli indennizzi per diminuzione di valore del fondo, per il valore della striscia soggetta a servitù, per danni vari e quant’altro, le seguenti aliquote percentuali:
  2. I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Art. 71 - Stime dei diritti reali di godimento.

  1. Quando la stima ha per oggetto la determinazione del valore capitale dei diritti reali di godimento ( usufrutto, vitalizio, enfiteusi, decime o canoni, livelli, ecc. ) o del valore di immobili al netto dei diritti di cui sopra, gli onorari del professionista sono determinati applicando al valore stimato i compensi previsti dalla tabella C, maggiorati del 50%.
  2. Qualora, invece, la stima abbia per oggetto la determinazione di un canone annuo di usufrutto, vitalizio o similari, l’onorario è il seguente:
  3. I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

 

Sezione 10 - Stima delle acque.

Art. 72 - Compensi.

  1. Quando la stima è volta a determinare il prezzo d’uso delle acque in perpetuo o per un numero determinato di anni, l’onorario va calcolato in base alla tabella D.
  2. Quando invece la stima è legata all’utilizzazione delle acque e quindi all’incremento di reddito fondiario, l’onorario va calcolato come al precedente art. 60.

 

Sezione 11 - Stima dei prodotti agricoli.

Art. 73 - Compensi.

  1. Le stime che anno per oggetto la valutazione dei prodotti agricoli, con eccezione della stima dei tabacchi disciplinata dall’art. 74, anche quando formino incarico a sé stante, sono compensate applicando al valore stimato le aliquote percentuali di cui alla tabella D.
  2. Quando la stima è particolareggiata le percentuali di cui sopra vengono aumentate del 50%.
  3. I compensi della tabella D non sono comprensivi delle eventuali operazioni di misurazioni e sopralluoghi.

Art. 74 - Stima dei tabacchi.

  1. Per la stima dei tabacchi secchi allo stato sciolto, da consegnare secondo le norme CEE alle ditte trasformatrici, spetta al professionista un compenso per quintale di peso lordo, al netto degli involucri, di L.4.000 per i tabacchi levantini e di L.3.000 per i tabacchi americani chiari ( Virginia Bright, Burlay, Maryland ) e per i tabacchi americani scuri ( Kentucky, ecc. ).
  2. Per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore, spetta un compenso di L.5.000 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.
  3. Per l’assistenza davanti ad una commissione di perizia, spetta un compenso minimo di L.150.000 per partite fino a 100 quintali e per le quantità eccedenti l’1% dell’importo del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento.
  4. Per l’assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta per i primi 100 quintali un compenso del 2,50% sull’importo globale del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l’eccedenza, un compenso dell’1,50%.

 

Sezione 12 - Stima dei soprassuoli.

Art. 75 - Compensi.

  1. Le stime che anno per oggetto la valutazione del solo soprassuolo vanno compensate con le percentuali di cui alla tabella C aumentate dell’80%.
  2. Qualora la stima venga richiesta anche per il terreno di impianto e sue pertinenze ( fabbricati, serre, impianti irrigui, ecc. ) l’onorario va calcolato ai sensi dell’art. 57 ( tab. C ).

 

Sezione 13 - Liquidazione di danni.

Art. 76 - Contenuto e compensi.

1. Oltre i rilievi, calcoli, ecc., da computare a parte, a vacazione, il compenso è il seguente:

  1. Grandine: le prestazioni del professionista per la stima e liquidazione dei danni causati dalla grandine vanno compensate in relazione al capitale assicurato, riferito al valore intero e al danno liquidato, secondo la tabella seguente:

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

  1. Danneggiamenti per cause varie:

gli onorari per le stime relative a danneggiamenti ( agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque inquinate, ceneri in generale, ecc. ) si determinano nelle seguenti misure sul valore del danno stimato:

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

  1. Incendio: per le stime dei danni causati da incendio gli onorari vengono compensati nella misura indicata dalla tabella C per stima a medio contenuto metodologico per beni immobili e dal 1° capoverso dell’art. 69 per le scorte e frutti pendenti.
  2. Danni a beni di varia natura: qualora la valutazione del danno si riferisca a colture vivaistiche e/o ortofrutticole, o comunque comporti indagini laboriose, dovute alla particolarità del bene, gli onorari possono essere aumentati del 30% con riferimento a quelli della lett. b);
  3. Per i danni a prodotti agricoli: immagazzinati o trasportati gli onorari sono quelli previsti dalla tab. D, aumentati del 50% nel caso la stima sia accompagnata da una relazione motiva.

                            home.GIF (1995 byte)                         letter2.gif (1149 byte) agroca@tiscali.it