AICO

Codice dei principi etici di attività degli Operatori di orientamento Italiani

 

Il Codice etico dell'AICO intende promuovere la qualificazione di quanti a vari livelli operano in Italia nel settore dell'orientamento

 



I punti fondanti del Codice sono:

  • La necessità per tutti gli operatori di orientamento di una conoscenza approfondita dei percorsi formativi e professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, delle normative di legge collegate
  • il rispetto del cliente e la promozione delle sue autonome capacità di autoorientamento
  • la separazione rigida dell'orientamento dalle attività di selezione del personale e dalle attività di pubblicizzazione mascherata di singole opportunità formative, educative o professionali
  • la delimitazione delle attività di l'orientamento da quelle a sfondo clinico o psicoterapeutico
  • l'accesso alle professioni dell'orientamento subordinato alle competenze acquisite e non al possesso di un titolo di studio predeterminato

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Codice dei principi etici di attività degli Operatori di orientamento Italiani

1. Questo documento è indirizzato a quanti a vario titolo svolgono attività di orientamento (cosiddetti operatori di orientamento) e definisce una serie di norme di comportamento a cui gli aderenti all'AICO, Associazione Italiana Operatori e Consulenti di Orientamento scelgono di attenersi.

2. L'AICO intende promuovere standard nazionali per lo svolgimento delle attività di orientamento e la formazione degli operatori di orientamento. La stesura di questo Codice dei principi etici di attività rientra in questo processo.

3. L'AICO è un punto di riferimento per le questioni etiche che si presentano nello svolgimento di attività di orientamento, anche per i non associati; le norme e le indicazioni qui raccolte sono soggette a revisioni periodiche sulla base delle problematiche poste e del dibattito fra gli appartenenti all'Associazione e più in generale fra gli operatori di orientamento italiani. Possono attenersi a questo codice anche gli operatori di orientamento non iscritti all'AICO.

Preambolo

4. L'attività di orientamento ha lo scopo di assicurare a tutte le persone la conoscenza di tutte le alternative per loro disponibili nei settori dell'educazione, della formazione, delle professioni, e di aiutarle a costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito formativo e professionale, durante tutto l'arco della vita, fornendo informazioni, consiglio, sostegno.

5. L'attività di orientamento può ad esempio riguardare le scelte scolastiche o formative, le modalità di ricerca di lavoro, le strategie per inserirsi nelle professioni e, quando già occupati, per continuare a crescere professionalmente.

6. L'attività di orientamento può essere svolta in vari contesti, ad esempio Centri per l'impiego e altri sportelli pubblici, scuole, centri di formazione professionale e può prevedere la raccolta e l'erogazione di informazioni in colloqui brevi di prima accoglienza (cosiddetto primo livello delle attività di orientamento), e altre attività cosiddette di secondo livello quali colloqui individuali (cosiddetto counselling), bilanci di competenze, animazione di gruppi, corsi brevi o incontri dedicati alla ricerca di lavoro, alle scelte professionali, alle scelte formative, all'autoimprenditoria.

7. L'attività di orientamento può essere svolta da professionisti specializzati (i cosiddetti consulenti di orientamento) che, sulla base di una conoscenza approfondita e continuamente aggiornata dei percorsi formativi e professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, delle normative di legge rilevanti per i propri clienti svolgono abitualmente, in misura predominante, una o più attività di secondo livello; da professionisti specializzati che svolgono attività di prima accoglienza presso sportelli di orientamento (i cosiddetti operatori di sportello), da persone per le quali lo svolgimento di attività di orientamento non è l'attività professionale principale (ad esempio insegnanti delle varie discipline, economisti, selezionatori del personale, etc.).

8. Il buon operatore di orientamento ha una preparazione multidisciplinare che comprende da una parte una serie di competenze in ambito psicologico (in particolare la capacità di gestire con finalità orientative le dinamiche del colloquio individuale e/o i gruppi) e dall'altra una conoscenza approfondita e continuamente aggiornata dei percorsi formativi e professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, delle normative di legge rilevanti per i propri clienti.

9. In particolare l'attività di orientamento è rivolta a:

  1. aiutare le persone a riconoscere le proprie capacità e aspirazioni e a individuare su questa base obiettivi professionali pienamente soddisfacenti
  2. aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi professionali desiderati, aiutandole quando richiesto a prendere le decisioni più adatte e sostenendole nel percorso
  3. aiutare le persone svantaggiate a inserirsi e a competere con maggiore efficacia nel mondo del lavoro, dell'educazione, della formazione
  4. aiutare i settori del lavoro, dell'educazione, della formazione a rispondere meglio ai mutevoli bisogni degli individui e aiutare gli individui, nel rispetto della loro individualità e autonomia, a rispondere meglio alle mutevoli richieste e opportunità offerte dal mondo del lavoro, dell'educazione, della formazione.

10. I risultati attesi dell'attività di orientamento sono

  1. il miglioramento dell'impiegabilità individuale, e dei livelli di reddito e di soddisfazione personale nell'educazione e nelle professioni
  2. un miglioramento del livello economico generale della società, attraverso la disponibilità di un maggior numero di persone ben preparate e motivate
  3. un migliore inserimento sociale per le persone a rischio di esclusione.

I principi etici

11. Per lo svolgimento di attività di orientamento la conoscenza dei percorsi formativi e professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, e delle normative di legge collegate è fondamentale. Gli operatori di orientamento mantengono un elevato livello di preparazione professionale su questi temi e si aggiornano continuamente. Nel caso di attività indirizzata a tipologie di clienti particolari quali immigrati, disabili, ex carcerati, ex tossicodipendenti, aspiranti imprenditori, gli operatori di orientamento acquisiranno le ulteriori conoscenze specifiche necessarie.

12. Gli operatori di orientamento sono consapevoli che la loro attività può avere effetti significativi sulla vita altrui, pertanto riconoscono la necessità di svolgere la propria attività in maniera conforme a una serie di principi etici. Gli operatori di orientamento non utilizzano la propria influenza per ottenere vantaggi a favore di sé stessi o di altri soggetti diversi dal cliente. Promuovono uguali opportunità per tutti i clienti, senza farsi influenzare da pregiudizi relativi ad appartenenza di razza e di genere, credo politico o religioso, orientamento sessuale, disabilità.

13. Il cliente dell'operatore di orientamento è la persona che ad esso si rivolge per ottenere informazioni, consiglio, o supporto. Nei casi in cui il committente dell'attività di orientamento è diverso dal beneficiario, l'operatore di orientamento privilegia gli interessi del beneficiario.

14. Gli operatori di orientamento riconoscono il diritto all'autodeterminazione e promuovono attivamente l'autonomia e la capacità di autoorientamento di tutti gli individui. Pur svolgendo, quando richiesto, anche il proprio ruolo di consiglieri, eviteranno di imporre le proprie decisioni e di forzare le scelte, i valori, gli stili di vita dei propri clienti; eviteranno ogni pratica rivolta a spingere l'accettazione di offerte di lavoro o l'iscrizione a determinati percorsi formativi.

15. I beneficiari delle attività di orientamento hanno diritto a una informazione/consulenza imparziale. Gli operatori di orientamento svolgono la propria attività dando la priorità alla propria obiettività professionale rispetto a pressioni istituzionali e tornaconto personale. Quando esistono condizioni che possono limitare l'imparzialità della propria attività, l'operatore di orientamento lo spiega in maniera esplicita al cliente prima di avviare l'attività di consulenza/informazione.

16. Nel caso in cui all'operatore di orientamento sia richiesto di presentare una professione o un corso di studi o di formazione da un committente interessato a trovare studenti, corsisti o dipendenti/collaboratori l'operatore di orientamento spiega prima e in maniera chiara chi è il committente, quali sono gli obiettivi del committente, qual è il suo ruolo nell'iniziativa, evitando di presentarsi come operatore di orientamento. In nessun caso, qualora durante l'iniziativa gli venga richiesto di dare un quadro generale delle possibilità formative o lavorative di un determinato settore, o a domanda esplicita di un cliente, ometterà di segnalare qualcuna fra le diverse opportunità di lavoro o di studio esistenti.

17. Nella sua attività di orientamento l'operatore di orientamento evita di raccogliere dai clienti dati non necessari per lo svolgimento della propria attività orientativa. La diffusione di informazioni confidenziali è possibile solo col preventivo assenso del cliente, eccetto nei casi di evidente serio rischio per il cliente o per altri. Nel caso di attività svolta presso strutture dei committenti (scuole, sportelli di orientamento, etc), l'operatore di orientamento si preoccupa che all'interno della struttura sia assicurata la privacy dei dati da lui raccolti.

18. Nella sua attività di orientamento l'operatore di orientamento può venire a conoscenza di 'dati sensibili' relativi a salute, scelte di vita, motivazione, preferenze professionali, precedenti esperienze lavorative e formative che possono non essere coerenti con quanto desiderato dalle imprese. E' vietato in ogni caso l'utilizzo di informazioni di questo tipo raccolte durante attività di orientamento per l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, anche al solo fine di favorire determinate persone rispetto ad altre.

19. Nel caso in cui all'operatore di orientamento è richiesto di svolgere attività di selezione o di raccogliere, anche all'interno di attività di orientamento, dati di qualunque genere per l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, l'operatore di orientamento spiega in maniera esplicita al cliente prima di avviare l'attività chi è il committente, quali sono gli obiettivi del committente, qual è il suo ruolo nell'attività, e evita di presentarsi come operatore di orientamento e di qualificare la sua attività come attività di orientamento.

20. Nel caso in cui l'operatore di orientamento venga a conoscenza, attraverso canali formali o informali, di opportunità di lavoro, di educazione o formazione, può, se ritiene opportuno, segnalarle alla persona o alle persone che, fra tutti i propri vecchi clienti, si ricorda a memoria e che ritiene più adatte, sulla base di una valutazione imparziale e disinteressata.

21. Fermo restando che educazione, formazione e lavoro costituiscono aspetti della vita integrati con tutti gli altri, gli operatori di orientamento evitano, quando prestano la propria attività come operatori di orientamento, di allargare la propria attività di informazione/consulenza ad ambiti diversi (ad esempio affettività, sessualità, salute, etc.), anche nel caso in cui questo sia espressamente richiesto dal cliente e l'operatore di orientamento sia in grado e professionalmente abilitato a farlo. In questi casi gli operatori di orientamento rimandano il cliente ad altri servizi pubblici e altre categorie di esperti (es.: psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, etc.) evitando di segnalare nominativi di singoli professionisti.

22. Anche se l'attività di orientamento può includere un certo grado di sostegno psicologico, gli operatori di orientamento evitano, quando prestano la propria attività come operatori di orientamento, di dare ai colloqui e alle attività di gruppo un'impostazione clinica o psicoterapeutica. Gli operatori di orientamento evitano altresì, quando prestano la propria attività come operatori di orientamento, di prestare assistenza psicologica a clienti il cui disagio psicologico influisce pesantemente sulle loro capacità di perseguire obiettivi formativi o professionali, anche nel caso in cui questo sia espressamente richiesto dal cliente e l'operatore di orientamento sia in grado e professionalmente abilitato a farlo. In questi casi gli operatori di orientamento limitano la propria attività alle tematiche orientative, e rimandano il cliente ad altri servizi pubblici e altre categorie di esperti (psicologi, psichiatri), evitando di segnalare nominativi di singoli professionisti.

23. Questo Codice dei principi etici di attività è parte integrante dello Statuto all'AICO, Associazione Italiana Operatori e Consulenti di Orientamento e può essere liberamente riprodotto indicando l'Associazione e l'indirizzo web www.aiconet.it. Il copyright appartiene a Leonardo Evangelista.

 

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Ultima modifica giungo 2001. Tutto il materiale in questo sito è copyright AICO.


 

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