Associazione Italiana
Sclerosi Multipla

L'AISM e gli Obiettori di Coscienza


L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla nel 1986 ha stipulato una convenzione con la Direzione Generale Leva del Ministero della Difesa per l'assegnazione di obiettori di coscienza.
Nel corso degli anni, parallelamente allo sviluppo progressivo dei servizi di assistenza a sostegno delle persone con sclerosi multipla, l'impiego di obiettori di coscienza in Associazione è andato sempre più crescendo, passando dagli iniziali 28 obiettori in forza alla Associazione sino agli attuali 360 distribuiti su 69 sedi periferiche sul territorio nazionale

I servizi di trasporto con mezzi attrezzati per persone disabili, l'assistenza domiciliare ed ospedaliera, l'organizzazione di momenti di aggregazione e di socializzazione a favore di persone con SM sparse su tutto il territorio nazionale, sono soltanto alcune delle attività che l'Associazione pone in essere quotidianamente su tutto il territorio nazionale grazie all'insostituibile e prezioso supporto degli odc, ai quali l'Associazione, conformemente alla convenzione sottoscritta con LEVADIFE (Direzione Generale Leva), garantisce vitto ed alloggio nel casi previsti.

Tra gli obiettori di coscienza che hanno in passato prestato servizio presso la Associazione, numerosi sono i casi di ragazzi che già prima della presa di servizio conoscevano la realtà AISM - avendo precedentemente avuto occasione di collaborare come volontari - e che hanno deciso di cogliere l'occasione del servizio civile come momento di conferma di una scelta di valori consapevole ed impegnata. Molti ancora i casi di obiettori che al termine del servizio hanno deciso di proseguire, in veste di volontari, nel sostenere l'importante progetto di assistenza portato avanti dalla Associazione.
L’Associazione dal giugno 1998 aderisce alla Consulta Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC), organismo di coordinamento dei maggiori enti convenzionati per l’assegnazione di obiettori di coscienza, che persegue finalità di promozione culturale sui temi dell’Obiezione di coscienza, promuove l’azione legislativa in ambito di servizio civile e obiezione di coscienza, coordina e promuove iniziative per la qualificazione del servizio degli obiettori di coscienza.


COME SI DIVENTA ODC

Istruzioni per la compilazione della domanda di obiezione di coscienza per il servizio civile
La legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale" n. 163 del 15 luglio 1998) ha sostituito la precedente legge 772/72.

Chi è l’obiettore di Coscienza
L’articolo 1 della nuova legge prevede: "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercito del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura ed autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione.

Chi non può essere riconosciuto obiettore di coscienza
L’articolo 2 della legge riguarda le cosiddette "cause ostative", i casi cioè in cui il cittadino non può avvalersi della presente legge: "Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che: a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1961, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di lega che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi; c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Pertanto, il cittadino che si trovasse in una delle condizioni di cui all’articolo 2, non può essere riconosciuto obiettore di coscienza anche se la stessa legge non esclude il ricorso al pretore.

La presentazione della domanda di obiezione

L’articolo 4 della legge descrive la prassi per la presentazione della domanda di obiezione.
I cittadini che a norma dell’articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all’articolo 1 della presente legge nonché l’attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.
All’atto di presentare la domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico e del settore privato, designando fino a dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio e professionali utili.
Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiamo presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di lega entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
I tempi per la presentazione della domanda di obiezione sono dunque:
fino al 31 dicembre 1998: entro 60 giorni dall’arruolamento (la "visita dei due giorni")
dal 1 gennaio 1999: entro 15 giorni dall’arruolamento.
Se però ci si trova nella condizione di studente e si gode di rinvio del servizio precedente la chiamata alle armi. Ad esempio, uno studente universitario che si laurea a giugno 1999, dovrà presentare domanda entro il 31 dicembre 1998.
La domanda va presentata a mano oppure spedita (con raccomandata A/R) al Distretto Militare (o Capitaneria di Porto) di appartenenza. Nel caso di consegna a mano, occorre farsi rilasciare una ricevuta dell’avvenuta presentazione. In ogni caso, si consiglia di conservare fotocopia della domanda presentata. A seguito delle "leggi Bassanini", non è più necessario autenticare la firma apposta in calce alla domanda di obiezione: basterà firmarla dinanzi al funzionario che riceve la documentazione munendosi di documento d’identità valido. Nel caso di spedizione per posta, invece, alla domanda firmata va allegata una dichiarazione sostitutiva con firma autenticata e fotocopia del proprio documento d’identità.
In altre parole, se si presenta la domanda a mano al Distretto, basterà compilare un solo modulo senza autentica. Se si invia la domanda per posta, bisognerà compilare la domanda (firmata senza autentica) e allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare autenticare) insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Presso alcuni Comuni si potrebbe verificare qualche difficoltà per l’autenticità della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva.
In ogni caso, nessun cittadino può essere costretto a presentare la domanda di obiezione utilizzando un determinato fac-simile (anche se questo fosse distribuito dal Distretto Militare): l’importante è che la domanda sia compilata secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge.

Che cosa succede dopo la presentazione della domanda
L’articolo 5 prevede che, fino al 31 dicembre 1999, "Il Ministro della Difesa, sulla base dell’accertamento da parte degli uffici di leva circa l’inesistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l’accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l’accoglimento della domanda.

Dove svolgere il servizio civile
L’articolo 8 prevede che il servizio civile si svolga presso "Amministrazioni dello Stato, enti e organizzazioni pubblici e privati" convenzionati "per l’impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi".
Questi sono dunque i settori d’impiego che si può eventualmente indicare nella domanda di obiezione.
Per quanto riguarda l’indicazione dell’Ente (fino ad un massimo di 10), è consigliabile prendere contatto preventivamente alla domanda con l’Ente che si vorrebbe indicare nella domanda per concordare un progetto di servizio e per l’eventuale segnalazione nominativa.

L’assegnazione dell’obiettore in servizio
L’articolo 9 della legge prevede: "Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro un termine di un anno dall’accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all’articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 19, che costituiscono il limine massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l’obiettore è collocato in congedo secondo le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l’aerea vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 2".


Cosa fare per prestare servizio civile presso l'AISM

E' di fondamentale importanza che gli interessati a prestare servizio presso la Associazione prendano diretto contatto con la Sezione territoriale prescelta in modo da consentire una reciproca conoscenza ed una scelta il più possibile consapevole.
La Sezione potrà quindi segnalare alla Sede Nazionale AISM di Genova i nominativi delle persone di cui richiedere precettazione, fornendo i riferimenti della domanda di obiezione nonché dell'eventuale accoglimento della stessa oltre alla data di nascita dell’aspirante Odc ed al consegno informato ai sensi della Legge 675/96 (privacy).
Si fa presente che la richiesta di precettazione nominativa è subordinata alla verifica da parte delle Sezioni AISM dell’idoneità dell’aspirante Odc rispetto al piano di impiego associativo, verifica che viene effettuata mediante periodi di tirocinio tecnico-pratico salvo che l’Odc non abbia già svolto presso la sede AISM pregresse esperienze di volontariato.
Sarà quindi cura della Sede Nazionale attivarsi presso Levadife (e nel prossimo futuro presso l’ufficio per il Servizio Civile) allo scopo di ottenere l'assegnazione dei nominativi segnalati dalle Sezioni, i quali, compatibilmente con la disponibilità di posti liberi presso le strutture periferiche prescelte e la tempestività della segnalazione, vengono solitamente assegnati alle sedi prescelte.


Per contattarci:
aismnu@tiscalinet.it