REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI MILANO

 

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento della Sezione di Milano dell'ANIPLA completa, per i Soci di Milano, lo Statuto ed il Regolamento Generale dell'Associazione.

 

Art. 2 - Territorio di competenza

La Sezione di Milano dell'ANIPLA ha competenza, fino a diversa deliberazione del Consiglio Generale, sulla Lombardia.

 

Art. 3 - Modalità di approvazione di nuovi Soci (art. 6 dello Statuto)

L'accettazione della domanda di ammissione di nuovi Soci, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, o di altro organo da questo delegato, verrà comunicata per iscritto agli interessati, inviando loro contestualmente opportuni stralci dello Statuto e del Regolamento generale e una copia del presente Regolamento unitamente alla tessera d'associazione valida per l'anno in corso.

 

Art. 4 - Proposte di variazioni delle quote sociali (art. 10 dello Statuto; art. 27 del R.G.)

In mancanza di altre iniziative, è compito del Tesoriere di Sezione di sottoporre tempestivamente al Consiglio Direttivo le proposte per le variazioni delle quote sociali, o per il loro mantenimento, per l'anno seguente.

 

Art. 5 - Numero dei membri del Consiglio Direttivo

Con riferimento all'art. 37 dello Statuto, il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato in ventitrè persone; questo numero potrà essere variato con delibera dell'assemblea della Sezione, ottenuta anche mediante referendum, su proposta motivata da parte dei C.D. per l'approvazione di tale modifica è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti alla votazione. Il nuovo numero dei membri del C.D. entrerà in vigore a partire dall'elezione del C.D. successivo a quello in carica all'atto della modifica.

 

Art. 6 - Cooptazione di esperti

Il C.D. potrà essere integrato da un certo numero di esperti, specializzati in alcuni campi dell'automazione con il compito di assistere il C.D. nelle discussioni riguardanti manifestazioni o attività nel campo di loro competenza ed eventualmente di contribuire alle attività in questione.

A tali esperti potrà essere delegata, da parte del C.D. la facoltà di prendere decisioni riguardanti le attività suddette secondo modalità da esso fissate. Gli esperti partecipano alle riunioni del C.D. per le quali sono stati convocati, e hanno voto consultivo.

 

Art. 7 - Numero dei Revisori dei Conti

Con riferimento all' art. 43 dello Statuto, il numero dei Revisori dei Conti viene fissato in due Revisori effettivi e un Revisore supplente.

 

Art. 8 - Commissione elettorale

La commissione elettorale, composta da tre persone, incaricata di formare la lista dei candidati per il rinnovo del C.D. e dei Revisori dei Conti di Sezione, di cui all'art. 21 del R.G. viene nominata dal C.D. al più presto (non oltre la fine degli anni dispari), affinchè essa possa eventualmente fornire suggerimenti per la sostituzione di membri del C.D. dimissionari o decaduti (vedi art. 10 del presente Regolamento).

La nomina viene fatta dal C.D. su proposta del Presidente o di altri Consiglieri, con votazione a scrutinio segreto.

Tale commissione, oltre a preparare la lista dei candidati per il. C.D. successivo (vedi art. seguente) fornisce anche suggerimenti non vincolanti per la nomina da parte del successivo C.D. dei rappresentanti della Sezione nel C.G. tenendo presente quanto raccomandato all'art 11 del presente Regolamento.

La commissione decade insieme al C.D. che l'ha nominata. I membri della commissione possono far parte delle commissioni elettorali nominate dai successivi C.D. per non più di due bienni successivi.

 

Art. 9 - Numero dei candidati per il rinnovo del C.D. e dei Revisori dei Conti di Sezione - Modalità di votazione.

Il numero dei candidati per il rinnovo del C.D. e dei R.C. sarà uguale tempestivamente al numero dei Consiglieri e dei R.C. da eleggere.

Nella lista dei candidati (ciascuno illustrato da un breve profilo preparato dalla commissione elettorale) sottoposta all'approvazione dell' assemblea dei Soci per referendum, verranno indicati separatamente i candidati proposti per la carica di Consigliere, dei Revisori effettivi e quello proposto per Revisore supplente.

I Soci depenneranno dalla lista i nomi che non intendono votare, e potranno eventualmente sostituirli con altri sempre senza superare il numero di cui al primo capoverso del presente articolo.

I Soci verranno invitati con comunicazione da inviarsi entro il 15 ottobre a proporre autocandidature (vedi art. 21 del R.G.).

Nella comunicazione sarà indicata la data limite per l'accettazione di tali proposte (15 novembre indicativamente).

 

Art. 10 - Sostituzione di membri del C.D. dimissionari o decaduti

Per la sostituzione di membri del C.D. le cui dimissioni siano state accettate daI C.D. o confermate dall’ interessato o di membri che siano stati dichiarati decaduti, se la sostituzione deve avvenire mediante cooptazione a norma dell'art. 38 dello Statuto, il Presidente, al fine di formulare delle proposte da sottoporre al C.D. consulterà preventivamente la commissione di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Nella discussione susseguente ogni membro del C.D. potrà sottoporre altri nomi.

La votazione viene effettuata a scrutinio segreto; se ci sono pi candidati, la votazione viene effettuata indicando un numero di nominativi superiore a quello dei membri da eleggere.

Risultano eletti, nell'ordine, fino a copertura dei posti vacanti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla votazione. Se dopo l'elezione restano posti vacanti la votazione potrà essere ripetuta; la ripetizione potrà essere fatta una sola volta, a meno che vengano incluse in aggiunta o in sostituzione proposte di nuovi candidati.

Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla votazione, le proposte di cooptazione si intendono respinte.

Le votazioni potranno avvenire mediante referendum secondo quanto previsto all'art. 8 del R.G.; in questo caso, unitamente alla scheda di votazione, verrà inviato ai votanti un foglio contenente i dati essenziali del o dei candidati e dell'attività attualmente svolta.

La procedura suddetta verrà ripetuta integralmente in caso che si producano successivamente vacanze, entro il limite stabilito dall'art. 38 dello Statuto.

 

Art. 11 - Scelta dei rappresentanti della Sezione presso il C.G.

I rappresentanti della Sezione nel C.G. possono anche non far parte del C.D. Tuttavia almeno 1/3 di tali rappresentanti, oltre al Presidente di Sezione, ne devono far parte.

La scelta dei rappresentanti verrà fatta in modo che la Sezione sia rappresentata nel C.G. da esperti di vari tipi di attività o di specialisti nel campo dell'automazione.

I rappresentanti della Sezione nel C.G. vengono nominati dal C.D. entro il 15 marzo degli anni dispari (art. 20 del R.G.), e il loro numero viene fissato dal C.D. all'atto della nomina, entro i limiti stabiliti dall'art 25 del R.G. Tale numero non può essere variato fino alla decadenza del C.D.

La nomina a Consigliere Generale dovrà essere subito comunicata e poi confermata per iscritto agli interessati e da questi accettata per iscritto; ad accettazioni avvenute l'elenco dei membri verrà comunicato entro fine marzo al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale.

 

Art. 12 - Collaborazione con il Consiglio Generale

In preparazione delle riunioni dei C.G. il Presidente di Sezione, o, in difetto, qualsiasi membro dei C.G. appartenente alla Sezione d Milano, avrà cura di raccogliere presso i membri del C.D. (possibilmente nel corso di una riunione del C.D.) opinioni utili per la discussione di quanto previsto all'ordine del giorno della annunciata riunione del C.G. o per l'aggiunta di argomenti integrativi.

 
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Esse sono aggiornate da Luca.Ferrarini@polimi.it. Ultimo aggiornamento: luglio 1998.