8/105          F I S C A L E            05/03/99

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I.V.A.: DICHIARAZIONI PERIODICHE


 

Con DPR n. 100 del 23.3.98 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16.4.98) sono state istituite le nuove dichiarazioni periodiche IVA nelle quali dovranno essere riportati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, insieme ad altri elementi (i modelli sono in fase di pubblicazione).

Per l’anno 1999 i soggetti obbligati alla presentazione delle DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA sono esclusivamente i SOGGETTI IRPEG, cioè le società di capitale.

I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni sono i seguenti:

- Soggetti con liquidazione IVA mensili:

entro la fine del mese in cui cade il termine di liquidazione mensile (essa deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento);

- Soggetti con liquidazione IVA trimestrale:

entro la fine del mese in cui cade il termine di liquidazione trimestrale (essa deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).

Tuttavia, per quanto riguarda i contribuenti mensili, le prime tre dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999 e per quanto riguarda i contribuenti trimestrali, la dichiarazione relativa al primo trimestre, dovranno essere presentate entro il

30 aprile 1999.

Le dichiarazioni periodiche devono essere presentate anche se evidenzia una eccedenza a credito.

Le dichiarazioni vanno presentate ad un Istituto di Credito o un Ufficio postale ovvero tramite un soggetto abilitato alla trasmissione via telematica.

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