8/109 SINDACALE 05/03/99
LAVORO STRAORDINARIO: CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 10/99 del 1° febbraio scorso, circolare che riproduciamo nelle pagine seguenti, ha fornito istruzioni in merito alla disciplina del lavoro straordinario di cui alla Legge 409/98.
In particolare la predetta circolare pone la propria attenzione sui seguenti punti:
1. CAUSALI DI RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO
Vengono identificate le ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro straordinario al di là dei limiti quantificativi fissati dalla Legge 409/1998
2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Viene ribadito lobbligo di comunicazione entro 24 ore dallinizio delle prestazioni di lavoro straordinario oltre la 45a ora settimanale alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo.
Tale comunicazione deve contenere unicamente lindicazione del numero dei lavoratori che hanno superato tale limite.
Si precisa inoltre che, in presenza di lavoro straordinario ed indipendentemente dalla durata dello stesso, deve esserne data comunicazione entro 24 ore alle R.S.U. e, in mancanza, alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale nei casi in cui lo svolgimento di straordinario sia dovuto a:
- eccezionali esigenze tecnico-produttive senza possibilità di fronteggiarle con lassunzione di lavoratori
- casi di forza maggiore in cui linterruzione del lavoro comporti pericolo o danno alle persone o alle cose.
3. SISTEMA SANZIONATORIO
Sono previsti due distinti tipi di sanzione amministrativa riguardanti luna, il superamento dei limiti temporali al di fuori dei casi previsti, laltra, la mancata o ritardata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del ricorso al lavoro straordinario eccedente la 45a ora.
- Superamento dei limiti temporali e al di fuori dei casi previsti:
da Lire 100.000 a Lire 300.000 per ogni lavoratore utilizzato in lavoro straordinario.
- Mancata o ritardata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro:
da Lire 50.000 a Lire 300.000;
se linosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero, si è verificata nel corso dellanno solare per più di 50 giorni,
da Lire 300.000 a Lire 2.000.000.
4. LAVORO EFFETTIVO
Al raggiungimento delle 40 ore settimanali, rimanendo in vigore il riferimento alla nozione di lavoro effettivo, non concorrono:
- i periodi di non lavoro concordati a livello collettivo con la finalità di ridurre lorario di lavoro (es. ferie aggiuntive, riduzioni dellorario di lavoro o altri permessi) o tutelare la salute (es. la mezzora per i turnisti, la pausa per la refezione o altri riposi intermedi aziendalmente convenuti);
- le ore comunque non effettivamente prestate nel corso della settimana per varie cause, quali: festività infrasettimanali, malattie, infortuni, permessi retributivi e non, assenze, ecc.
Inoltre, avendo lart. 13, 1° comma della Legge n° 196/1997 previsto che "i contratti collettivi nazionali possono ........... riferire lorario normale della durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore allanno", ugualmente non concorrono al superamento delle 40 ore settimanali i periodi di ricorso alla flessibilità dellorario, previsti dai C.C.N.L., caratterizzati da settimane in cui si superano le 40 ore settimanali e da settimane in cui tali ore eccedenti sono compensate con corrispondenti riposi, entro un predeterminato arco temporale.
ATTIVITA E LAVORATORI ESCLUSI
Dalla limitazione dellorario legale (40 ore settimanali), sono esclusi (artt. 10 e 11 del R.D. 10.09.1923 n° 1955):
I lavori preparatori o complementari, che debbano essere eseguiti fuori dellorario di lavoro, strettamente necessari per:
predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro;
apprestare le materie prime;
ultimare e sgomberare i prodotti;
realizzare in genere tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo;
riparare, costruire, fare la manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante lorario normale senza inconvenienti per lesercizio o pericoli per gli operai;
compilare linventario dellanno;
la custodia o vigilanza dellazienda;
le verifiche e prove straordinarie.
Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attività delle fabbriche e per i quali il prolungamento dellorario è indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.
Nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione (es. cambio turno).
Non sono soggetti alle limitazioni dellorario, (artt. 1 e 3 del R.D.L. 15 Marzo 1923, n° 692):
- Il personale direttivo, cioè quello preposto alla Direzione tecnica ed amministrativa dellazienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dellandamento dei servizi tra cui anche i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale;
- I commessi viaggiatori;
- I lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;
- I lavoratori a domicilio;
- I lavoratori domestici.