8/109          SINDACALE             05/03/99

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LAVORO STRAORDINARIO: CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO


 

Il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 10/99 del 1° febbraio scorso, circolare che riproduciamo nelle pagine seguenti, ha fornito istruzioni in merito alla disciplina del lavoro straordinario di cui alla Legge 409/98.

In particolare la predetta circolare pone la propria attenzione sui seguenti punti:

1. CAUSALI DI RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO

Vengono identificate le ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro straordinario al di là dei limiti quantificativi fissati dalla Legge 409/1998

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Viene ribadito l’obbligo di comunicazione entro 24 ore dall’inizio delle prestazioni di lavoro straordinario oltre la 45a ora settimanale alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo.

Tale comunicazione deve contenere unicamente l’indicazione del numero dei lavoratori che hanno superato tale limite.

Si precisa inoltre che, in presenza di lavoro straordinario ed indipendentemente dalla durata dello stesso, deve esserne data comunicazione entro 24 ore alle R.S.U. e, in mancanza, alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale nei casi in cui lo svolgimento di straordinario sia dovuto a:

- eccezionali esigenze tecnico-produttive senza possibilità di fronteggiarle con l’assunzione di lavoratori

- casi di forza maggiore in cui l’interruzione del lavoro comporti pericolo o danno alle persone o alle cose.

3. SISTEMA SANZIONATORIO

Sono previsti due distinti tipi di sanzione amministrativa riguardanti l’una, il superamento dei limiti temporali al di fuori dei casi previsti, l’altra, la mancata o ritardata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del ricorso al lavoro straordinario eccedente la 45a ora.

- Superamento dei limiti temporali e al di fuori dei casi previsti:

da Lire 100.000 a Lire 300.000 per ogni lavoratore utilizzato in lavoro straordinario.

- Mancata o ritardata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro:

da Lire 50.000 a Lire 300.000;

se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero, si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giorni,

da Lire 300.000 a Lire 2.000.000.

4. LAVORO EFFETTIVO

Al raggiungimento delle 40 ore settimanali, rimanendo in vigore il riferimento alla nozione di lavoro effettivo, non concorrono:

- i periodi di non lavoro concordati a livello collettivo con la finalità di ridurre l’orario di lavoro (es. ferie aggiuntive, riduzioni dell’orario di lavoro o altri permessi) o tutelare la salute (es. la mezz’ora per i turnisti, la pausa per la refezione o altri riposi intermedi aziendalmente convenuti);

- le ore comunque non effettivamente prestate nel corso della settimana per varie cause, quali: festività infrasettimanali, malattie, infortuni, permessi retributivi e non, assenze, ecc.

Inoltre, avendo l’art. 13, 1° comma della Legge n° 196/1997 previsto che "i contratti collettivi nazionali possono ........... riferire l’orario normale della durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno", ugualmente non concorrono al superamento delle 40 ore settimanali i periodi di ricorso alla flessibilità dell’orario, previsti dai C.C.N.L., caratterizzati da settimane in cui si superano le 40 ore settimanali e da settimane in cui tali ore eccedenti sono compensate con corrispondenti riposi, entro un predeterminato arco temporale.

ATTIVITA’ E LAVORATORI ESCLUSI

Dalla limitazione dell’orario legale (40 ore settimanali), sono esclusi (artt. 10 e 11 del R.D. 10.09.1923 n° 1955):

I lavori preparatori o complementari, che debbano essere eseguiti fuori dell’orario di lavoro, strettamente necessari per:

predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro;

apprestare le materie prime;

ultimare e sgomberare i prodotti;

realizzare in genere tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo;

riparare, costruire, fare la manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericoli per gli operai;

compilare l’inventario dell’anno;

la custodia o vigilanza dell’azienda;

le verifiche e prove straordinarie.

Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attività delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell’orario è indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.

Nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione (es. cambio turno).

Non sono soggetti alle limitazioni dell’orario, (artt. 1 e 3 del R.D.L. 15 Marzo 1923, n° 692):

- Il personale direttivo, cioè quello preposto alla Direzione tecnica ed amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi tra cui anche i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale;

- I commessi viaggiatori;

- I lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;

- I lavoratori a domicilio;

- I lavoratori domestici.

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