8/112 SUBFORNITURA 05/03/99
LEGGE 192/98 "DISCIPLINA DELLA SUBFORNITURA NELLE ATTIVITA PRODUTTIVE"
AGGIORNAMENTI
Dopo quattro mesi dellentrata in vigore della legge sulla subfornitura (ricordiamo in proposito le nostre comunicazioni n. 16/152, 24/233, 33/329, 37/370) ritorniamo sullargomento per una verifica del grado di applicazione della legge stessa.
La 192/98 è nata con lo scopo di dare parametri di riferimento per equilibrare i rapporti contrattuali fra le parti, rispettivamente committente e subfornitore, inquadrando legislativamente una materia, che fino allentrata in vigore della legge stessa, non aveva vincoli e spesso interpretava in modo eccessivo il libero mercato, creando scompensi a danno delle parti più deboli.
Attualmente lambito del provvedimento è oggetto di differenti interpretazioni. Infatti, parte della dottrina ritiene che il subfornitore sia una sorta di braccio meccanico del committente, al quale quindi è negato ogni apporto "creativo" nella produzione del bene.
La nostra Confederazione, invece, ha sempre sostenuto uninterpretazione ampia delloggetto del contratto di subfornitura, affermando che esso può riguardare sia lesecuzione di un prodotto in conformità a progetti esecutivi, sia lattività del subfornitore in cui venga ricompresa una sua capacità creativa ed un concorso tanto nellesecuzione che nella progettazione del prodotto o del servizio
Allo scopo di valutare, con la collaborazione delle Aziende, la distanza di quattro mesi dellentrata in vigore della legge 192/98, lapplicazione del provvedimento, la CONFAPI ha predisposto il questionario che viene riportato sul bollettino cartaceo.
Le Aziende potranno ritornare via fax ai nostri uffici il questionario compilato.
I dati richiesti garantiscono lanonimato delle imprese.
Per facilitare alle Aziende una rimessa a fuoco dei contenuti della legge, riportiamo il documento di sintesi che è stato distribuito agli associati in occasione della riunione illustrativa, tenutasi presso la nostra sede l11 novembre scorso.