9/116          ECOLOGICO/FISCALE          15/03/99

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TASSA RIFIUTI

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 16/E del 9 febbraio 1999, "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Assimilazione comunale. Avvio al recupero dei rifiuti assimilati. Effetti".


 

Una recente Risoluzione del Ministero delle Finanze (n. 16/E del 9 febbraio 1999) fornisce indicazioni sulle modalità di detassazione delle superfici produttive di rifiuti avviati al recupero, come previsto dall’ art. 21, comma 7, del D. Lgs. 22/1997). [Si riporta il testo del citato comma 7 dell’art. 21: "La privativa di cui al comma 1 (cioè la privativa comunale per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili) non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell’accordo di programma di cui all’art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. ... "omissis".... "].

La Risoluzione del Ministero, emanata in seguito ad una specifica interrogazione da parte di un Comune, chiarisce che la riduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) viene estesa a tutti i rifiuti avviati direttamente ad attività di recupero, a condizione che i rifiuti stessi siano stati espressamente assimilati con Deliberazione comunale.

L’entità della riduzione dovrà essere disciplinata da una specifica norma regolamentare.

Il testo integrale della Risoluzione è riportato alla pagina seguente: le parti di maggior interesse per le aziende sono state evidenziate in grassetto.

 

Risoluzione Ministero delle Finanze n. 16/E del 9 febbraio 1999

Oggetto: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Assimilazione comunale. Avvio al recupero dei rifiuti assimilati. Effetti.

" Con la nota sopradistinta si chiede di conoscere, in relazione a domande di detassazione delle superfici produttive di rifiuti avviati al recupero, quale sia l'esatta portata della esclusione dalla privativa comunale prevista dall'art. 21, comma 7 del D. Lgs. n. 22/1997, ed in particolare se la predetta disposizione comporti la mera esclusione dall'obbligo di conferimento o anche l'esonero dal pagamento della tassa sulle superfici produttive dei rifiuti predetti ovvero esenzione dell'intera attività economica, esclusione quest'ultima che sarebbe plausibile soltanto se l'espressione "attività di recupero" si intendesse riferita alle sole imprese aventi come oggetto sociale tale attività.

Al riguardo va rilevato che l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7 sopracitato, non puó essere circoscritto ai rifiuti delle imprese che svolgono l'attività di recupero, ma va riferito al regime da riservare a tutti i rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte dell'operatore economico, sempreché si tratti di rifiuti espressamente assimilati con apposita deliberazione comunale adottata ai sensi dello stesso art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/1997 e sulla base della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984 tuttora operante in forza dell'art. 57, comma 1, del predetto Decreto Legislativo, salve alcune ulteriori limitazioni previste dalla nuova normativa sui rifiuti richiamata nella circolare n. 119/E del 7 maggio 1998.

L’esonero dalla privativa comunale per avvio al recupero:

1. non può essere previsto a priori in sede di assimilazione, ma è determinato in concreto dal successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e dell'art. 49, comma 14, del citato D.Lgs. n. 22/1997 (per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata pubblica, assoggettati a recupero presso insediamenti industriali in base agli accordi di programma di cui all'art. 22, l'esonero dalla privativa riguarda la sola attività di recupero);

2. comporta l'esclusione dall'obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero e conseguentemente il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa-tributo (e, a decorrere dal 2000, della tariffa-corrispettivo; art. 49, comma 14 citato) come già chiarito fin dal 1994 con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 (riferita però ai residui allora non qualificati come rifiuti) e ribadito con le circolari n. 268/E del 1995 e n. 119/E del 1998;

3. non comporta invece la prospettata detassazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 delle superfici produttive dei rifiuti assimilati in quanto non si tratta di rifiuti speciali fin dall'origine ed il regime di rifiuto assimilato continua ad operare, ad ogni effetto, per i produttori che non avviano al recupero i rifiuti del medesimo tipo e che pertanto sono tenuti a conferirli senza riduzione tariffaria al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata ed il recupero cui sono obbligati anche i comuni ai sensi degli artt. 21, 24, 37 e 39 del D.Lgs. n. 22/1997.

La misura della riduzione va disciplinata da una norma regolamentare (come più volte ribadito fin dal 1994), non potendo il funzionario responsabile del tributo direttamente determinare la riduzione della tariffa in base ad un criterio meramente proporzionale alla quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dall'operatore (criterio che incide limitatamente alla quota variabile della futura tariffa), in quanto occorre tener conto dei costi fissi e generali del servizio e dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa ed in futuro dalla tariffa (ad es. spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, dei costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività di controllo sulla gestione ai sensi degli artt. 6, 7 e 49 del D.Lgs. n. 22/1997).

Tali costi rimangono, sia pure in parte, a carico degli operatori, anche se in ipotesi dimostrino di aver avviato al recupero tutti i rifiuti assimilati (ottenendo la riduzione della tassa e in futuro quantomeno l'esonero completo della quota variabile della futura tariffa) oltre alla gestione in proprio degli eventuali rifiuti speciali e pericolosi.

Infine, la determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa (ed in futuro, di tariffa) iscritta presuntivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori, ma successivamente risultante non dovuta.".

 

In concreto, dalla lettura della Risoluzione emerge che le aziende che producono "rifiuti" effettivamente destinati al recupero (carta, cartone, residui di fibre tessili, residui a base di metalli ecc.) potranno:

- farsi rilasciare copia della specifica Delibera di assimilazione emanata da ciascuna Amministrazione Comunale e verificare che tali materiali siano compresi nell’elenco dei rifiuti assimilati individuati dalla stessa Delibera.

(In caso di dubbi interpretativi sui contenuti delle Delibere, le aziende potranno inviarne copia all’Associazione per eventuali approfondimenti);

- qualora i materiali in oggetto siano compresi nell’elenco allegato alla Delibera, le aziende, che provvedono direttamente (tramite cessione a ditte autorizzate) ad avviarli al recupero, dovranno comprovare tale destinazione predisponendo la necessaria documentazione amministrativa [Formulario di Identificazione per il trasporto; Registro di carico e scarico rifiuti] e potranno chiedere alla Amministrazione Comunale lo sgravio o il rimborso per l’eccedenza della tassa versata per l’anno 1998.

Ulteriori indicazioni circa le concrete modalità operative per l’applicazione del disposto della Risoluzione ministeriale saranno fornite appena disponibili.

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