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I.V.A.: DICHIARAZIONI PERIODICHE


 

Con Decreto del Ministero delle Finanze 26.2.99 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.99) è stato approvato il modello di dichiarazione periodica IVA nel quale dovranno essere riportati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, insieme ad altri elementi esplicitamente richiesti.

Ribadiamo che per l’anno 1999 i soggetti obbligati alla presentazione delle DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA sono esclusivamente i SOGGETTI IRPEG, cioè le società di capitali.

Restano confermati i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni.

- Soggetti con liquidazione IVA mensile.

entro la fine del mese in cui cade il termine di liquidazione mensile (essa deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento);

- Soggetti con liquidazione IVA trimestrale:

entro la fine del mese in cui cade il termine di liquidazione trimestrale (essa deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).

Viene altresì confermato che, con riferimento ai contribuenti mensili, le prime tre dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999 dovranno essere presentate utilizzando un’unica busta entro il

30 aprile 1999.

I contribuenti trimestrali invece si atterranno al termine ordinario di presentazione: la prima dichiarazione relativa al 1° trimestre 99 dovrà pertanto essere presentata entro il 31 maggio 1999.

Ricordiamo che le dichiarazioni periodiche devono essere presentate anche se evidenziano una eccedenza a credito e che tale credito non è compensabile fatta salva una particolare eccezione.

Tale deroga riguarda i soggetti ammessi al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38 bis comma 2 DPR 633/72 e cioè coloro che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’applicazione di un’aliquota media sulle operazioni passive superiore a quella sulle operazioni attive maggiorata del 10% e coloro che effettuano operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari.

Le istruzioni alla compilazione recitano testualmente:

"Si chiarisce che il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica (rigo VP 11) non può essere utilizzato per compensare debiti concernenti altri tributi o contributi, ad esclusione dell’eccedenza di credito rimborsabile trimestralmente (vedi VP 14)".

A tal proposito, la Circolare Ministeriale 24 marzo 1999, n. 68/E ha precisato che "i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, qualora intendano richiedere il rimborso infrannuale dell’eccedenza d’imposta detraibile al competente ufficio IVA e delle Entrate, possono, in alternativa, presentare l’istanza prevista dal D:M: 23 luglio 1975 ovvero un esemplare del modello di dichiarazione periodica."

Per quanto riguarda la compilazione del modello, occorre innanzitutto indicare i dati anagrafici del contribuente, nonché i dati relativi al periodo di riferimento della dichiarazione.

La dichiarazione IVA periodica può ovviamente essere espressa in Euro. Tale scelta, una volta esercitata, impone che tutte le successive dichiarazioni siano redatte utilizzando la valuta Euro.

Al rigo VP 1 devono essere indicate tutte le operazioni effettuate per il periodo di riferimento, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse.

Al rigo VP2 va indicato l’ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, comprese nel precedente rigo VP1, cioè, nel dettaglio, l’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41 del D. L. 30 agosto 1993, n. 331), al netto delle variazioni in diminuzione, comprendendo le triangolari promosse da soggetti comunitari, le triangolari promosse da soggetti nazionali e le intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato comunitario.

Non vanno invece inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitari non imponibili, di cui all’art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

Al rigo VP3 va indicato l’ammontare (al netto dell’IVA) relativo a tutti gli acquisti rilevanti agli effetti dell’IVA (compresi gli acquisti con IVA indetraibile - autovetture, spese di rappresentanza, ecc.-), annotati nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica di cui si tiene conto per il calcolo dell’IVA da detrarre, indipendentemente dal fatto che l’imposta risulti effettivamente detraibile. In detto rigo deve essere compreso anche l’importo degli acquisti ad esigibilità differita (art. 6, ultimo comma, D.P.R. 633/72) registrati per il periodo di riferimento (Circ. Min. Finanze 24 marzo 1999, n. 68/E).

Al rigo VP4 va indicato l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, compresi nel precedente rigo VP3, cioè, nel dettaglio, l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati distintamente nel registro degli acquisti (articolo 25), a prescindere dalla circostanza che trattasi di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette, comprendendo gli acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA.

Non vanno invece inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie rese a committente soggetto passivo d’imposta nazionale.

Al rigo VP5 va indicato l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso periodo. Nel presente rigo va compresa anche l’IVA a debito relativa agli acquisti intracomunitari ed alle operazioni di cui all’art. 17, terzo comma.

Al rigo VP6 va indicato l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione, previa annotazione di tali operazioni nel registro degli acquisti.

Al rigo VP7 va indicato l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla liquidazione del periodo precedente, sempreché non sia stato richiesto come rimborso infrannuale o sia stato compensato con altri tributi o contributi, ovvero ridotto a seguito di ravvedimento o per altri motivi.

Al rigo VP8 va indicato l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagamento unificato (F24).

Al rigo VP9 va indicato l’importo degli interessi dovuti, relativi alla liquidazione periodica dei contribuenti trimestrali.

Al rigo VP10 va indicata l’imposta da versare risultante dalla differenza tra l’IVA a debito (VP5) e la somma degli importi indicati ai righi VP6, VP7 e VP8. A detta differenza vanno aggiunti eventualmente gli interessi indicati nel rigo VP9.

Al rigo VP11 va indicata l’IVA a credito da computare in detrazione nel periodo successivo, risultante dalla somma degli importi indicati ai righi VP6 e VP7. Da detta somma va detratto l’importo indicato al rigo VP5.

Al rigo VP12 va indicato l’importo dell’IVA versato, risultante dal modello di pagamento unificato (colonna degli "importi a debito versati" nella sezione "Erario"), indipendentemente dal fatto che l’importo non sia stato in tutto o in parte effettivamente versato a seguito di compensazione con altri tributi o contributi. Il contribuente deve indicare l’importo, comprensivo degli interessi (in caso di liquidazioni trimestrali), e gli estremi del relativo versamento. Qualora l’importo da versare non superi lire 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo. In tal caso, nel periodo in cui l’importo da versare non superi le 50.000 lire, questo deve comunque essere indicato nel rigo VP10 (IVA da versare), mentre non dovrà essere compilato il rigo VP12 (versamento). Nel periodo successivo, invece, detto importo dovrà essere ricompreso solo nel rigo VP12.

Per gli estremi dei versamenti effettuati ad uno sportello bancario, occorre indicare il codice di concessione (che si desume indicando i primi tre caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti), la data, il codice ABI (5 caratteri) e il codice CAB (5 caratteri) riportati dal modello unificato di pagamento.

Per i versamenti effettuati tramite servizio postale, occorre indicare il codice concessione, il codice azienda desunto dal modello di pagamento e la data.

Per i versamenti effettuati direttamente presso il concessionario della riscossione, occorre indicare il codice concessione e la data.

In caso di più versamenti afferenti lo stesso periodo, devono essere riportati gli estremi dell’ultimo versamento effettuato.

Nel rigo VP12, relativamente alla dichiarazione presentata per il mese di dicembre e per il quarto trimestre, il contribuente non deve comprendere l’importo versato a titolo d’acconto.

Al rigo VP 13 occorre barrare la prima casella solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato in tutto o in parte il versamento dell’IVA dovuta perché ha usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Si dovrà barrare la seconda casella nel caso in cui il contribuente si sia avvalso del differimento dell’imposta previsto dall’articolo 74, comma 4-bis del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura).

Il rigo VP14 è riservato, come già detto, ai contribuenti che intendono chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA, ai sensi del 2° comma dell’art. 38bis, ovvero che intendono compensarlo con altri tributi utilizzando l’apposito modello di pagamento unificato.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale indicando, in tal caso, nella casella 1, il codice di carica corrispondente, riportato nella Tabella qui di seguito esposta.

Il codice fiscale all’interno del riquadro deve essere compilato nell’ipotesi in cui il dichiarante sottoscrittore della dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente; nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sottoscrivere la dichiarazione, il codice fiscale può non essere compilato.

Tabella codice di carica

1 Rappresentanza legale o negoziale

2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)

3 Curatore fallimentare

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)

5 Commissario giudiziale (Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)

6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)

7 Eredi del contribuente

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

Il modello deve essere presentato, utilizzando l’apposita busta, ad uno sportello bancario convenzionato o ad un ufficio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero tramite un soggetto abilitato alla trasmissione per via telematica.

Sul bollettino cartaceo è riprodotto il modello di dichiarazione IVA periodica.

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