1/1371                          SINDACALE                           1/04/99

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SETTORE METALMECCANICO:

Indennità di vacanza contrattuale


 

Il CCNL Metalmeccanico Confapi prevede che, decorsi 3 mesi dalla data di scadenza del contratto stesso, nel caso non sia intervenuto alcun accordo di rinnovo, ai lavoratori debba essere corrisposta una "indennità di vacanza contrattuale" fissata nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato da applicarsi sul minimo tabellare più l’indennità di contingenza.

Trascorsi 6 mesi dalla scadenza del contratto senza che ancora sia intervenuto accordo, la percentuale di cui sopra viene elevata al 50%.

L’"indennità di vacanza contrattuale" deve essere indicata come voce a sé stante e fa parte della "retribuzione globale di fatto"; pertanto ne bisogna tenere conto per la determinazione dello straordinario, delle festività, del T.F.R., della gratifica natalizia e di tutti quegli elementi di retribuzione che fanno riferimento alla "retribuzione globale di fatto", mentre non ha alcuna influenza sugli scatti di anzianità che, come è noto, sono calcolati in misura percentuale sul minimo tabellare.

Riportiamo di seguito le misure della "indennità di vacanza contrattuale" da corrispondere a decorrere dal 1° Aprile 1999 fino al 30 Giugno 1999, precisando che, nel caso venga raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL, la stessa non andrà più corrisposta.

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

(Valida dal 1° Aprile 1999 al 30 Giugno 1999)

OPERAI-CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDI - IMPIEGATI - QUADRI

CAT. IMPORTI MENSILI IMPORTI ORARI
1 7.579 43,81
2 8.133 47,01
3 8.729 50,46
4 9.037 52,24
5 9.551 55,21
6 10.044 58,06
7 10.747 62,12
8 11.555 66,79
9 12.436 71,89

APPRENDISTI

% Retr. IMPORTI MENSILI IMPORTI ORARI
67 8.848 33,81
72 6.285 36,33
77 6.721 38,85
82 7.158 41,37
90 7.856 45,41
95 8.585 49,63

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