11/140 SINDACALE 01/04/99
LAVORO NOTTURNO
La legge n. 25 del 5 febbraio 1999 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 33L alla G.U. del 12 febbraio 1999, n. 35) ha, tra laltro, dettato disposizioni innovative in merito al lavoro notturno delle donne.
Lart. 17, sostituendo il testo dellart.. 5, L. n. 903/1977, stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dallaccertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (in precedenza, invece, era fissato il divieto fino al settimo mese di età del bambino).
Viene inoltre disposto che il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia lunico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992.