11/141                 SINDACALE                1/04/99

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REFERENDUM POPOLARE DEL 18 Aprile 1999

Permessi per i lavoratori impegnati ai seggi elettorali


 

Il prossimo 18 Aprile, si svolgeranno i referendum popolari.

I permessi per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici Elettorali sono disciplinati dall’art. 11 della Legge 21.03.90 n. 53 e dalla Legge 29.01.92 n. 69.

L’art. 11 della Legge 53 prevede che i giorni di assenza dal lavoro vengano considerati a tutti gli effetti, sia economici che normativi, giorni di attività lavorativa. Pertanto, per tali giornate, il lavoratore dovrà percepire la medesima retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

La Legge 29.01.92 n. 69 detta norme di interpretazione autentica del predetto articolo, stabilendo che i lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei comitati promotori, hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione per i giorni lavorativi di assenza dalle Aziende, al pagamento di specifiche quote di retribuzione, o riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per poter beneficiare dei predetti diritti, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro i documenti di nomina o di incarico e, alla ripresa del lavoro, un certificato vidimato e firmato dal Presidente del Seggio, attestante le funzioni svolte, la presenza al seggio, la data e l’ora di chiusura delle operazioni di scrutinio.

Ai lavoratori che devono esercitare il diritto di voto in comuni diversi da quello in cui prestano la propria attività lavorativa, l’Azienda concederà, ove richiesti, permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario per recarsi ai seggi.

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