2/15       E C O L O G I C O     19/01/99

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RIFIUTI

DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 (DECRETO "RONCHI")

Modifiche e integrazioni alla normativa attualmente in vigore

Precisazioni relative alle modifiche apportate dalla Legge 426/98 e dal "collegato" alla Legge Finanziaria per il 1999.


 

Riprendiamo il contenuto della ns. ultima comunicazione relativa ai rifiuti, n. 39/392 del 15 dicembre u.s., per precisare in dettaglio alcune delle modifiche apportate alla normativa in vigore dalla Legge 426/98, "Nuovi interventi in campo ambientale"e dal collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 1999.

In particolare:

- Formulari di identificazione per il trasporto

Il trasporto, effettuato in proprio da parte dei produttori, di modiche quantità di rifiuti (inferiori a 30 Kg o 30 lt/giorno) è stato esonerato dall’obbligo di predisposizione del formulario.

Tale decisione, analogamente alla esenzione dall’iscrizione all’Albo smaltitori prevista per le aziende che eseguono in proprio il trasporto di piccole quantità di rifiuti pericolosi, semplifica le procedure di gestione amministrativa per le "microproduzioni" di rifiuti.

- Materiali ex mercuriali

(Materiali "quotati", compresi nell’Allegato 1 del D.M. 5.9.1994)

Il "collegato" alla Finanziaria ha ulteriormente prorogato il termine dopo il quale le norme previste per i rifiuti si sarebbero dovute applicare anche ai materiali ex mercuriali (ex materiali quotati): tale termine, inizialmente previsto al 17 luglio 1998 e quindi slittato al 31 dicembre, è ora stato prorogato fino al 30 giugno 1999.

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