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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: OBBLIGO PER LE AZIENDE CON

PIU’ DI 14 DIPENDENTI


 

Il supplemento ordinario n. 57/L della Gazzetta Ufficiale n° 68 del 23/3/99 pubblica la legge 12.3.1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Tale legge è profondamente innovativa rispetto alla legge 482/68 ed in particolare estende l’obbligo di assumere disabili anche alle aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, aziende che erano escluse dalla precedente normativa.

Illustriamo di seguito i principali punti delle nuova normativa.

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI E INVALIDI DA ASSUMERE

I datori di lavoro sono obbligati ad assumere invalidi nelle seguenti misure:

Dimensioni aziendali Numero invalidi

con più di 50 dipendenti occupati 7% dei lavoratori occupati

tra 36 e 50 " " 2 lavoratori

tra 15 e 35 " " 1 lavoratore

Tali obblighi sono sospesi in caso di:

- CIG Straordinaria

- Imprese che attuano contratti di solidarietà

- Per la durata della procedura di mobilità

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DA ASSUMERE (art. 4)

Non si computano nel numero di dipendenti agli effetti della determinazione del numero di invalidi da assumere:

- i lavoratori assunti ai sensi della presente legge;

- i contratti a termine di durata non superiore ai nove mesi;

- i dirigenti;

- i lavoratori divenuti inidonei a svolgere le proprie mansioni ed aventi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, purchè l’invalidità non sia causata dall’accertato inadempimento del datore di lavoro.

Vengono invece computati:

- i part-time in base all’orario di lavoro effettuato;

- i lavoratori disabili occupati a domicilio o con telelavoro purchè la loro prestazione equivalga all’orario normale di lavoro previsto dal CCNL.

Le frazioni superiori allo 0.50 sono considerate unità.

ESCLUSIONI, ESONERI PARZIALI E CONTRIBUTI ESONERATIVI (art. 5)

All’obbligo di assunzione non sono tenute:

- le imprese che operano nel settore del trasporto pubblico anche per il personale viaggiante e navigante;

- le imprese che operano nel settore degli impianti a fune, per il personale addetto all’esercizio ed alla regolarità del trasporto.

La legge prevede modifiche per gli "esoneri parziali".

Entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Legge, il Ministero del Lavoro dovrà emanare un decreto che disciplinerà i provvedimenti relativi agli esoneri parziali, i criteri e le modalità per la loro concessione, che avverrà solo in presenza di adeguata motivazione.

L’esonero sarà comunque subordinato al versamento ad un "Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili" di un contributi pari a L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun "posto" non occupato.

Modalità, termini di riscossione e quant’altro saranno determinati dalle Regioni nei termini sopra previsti. E’ possibile, su motivata richiesta, essere autorizzati a compensare, in presenza di più unità produttive, il numero di disabili da collocare in ciascuna di esse.

MODALITA’ DI ASSUNZIONE (art. 7 e 11)

Due le modalità di assunzione che avvengono tramite gli uffici competenti:

1. facendo richiesta d’avviamento

2. stipulando apposite convenzioni.

Le richieste sono nominative:

- per le aziende da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici e per le organizzazioni sindacali;

- per il 50% per le aziende da 36 a 50 dipendenti;

- per il 60% per le aziende oltre i 50 dipendenti.

Le convenzioni, al fine di favorire l’inserimento lavorativo, stabiliscono i tempi e le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare e possono prevedere:

- la scelta nominativa;

- lo svolgimento di tirocini;

- l’allungamento del periodo di prova, purchè l’esito negativo non sia riferibile alle menomazioni da cui il soggetto è affetto;

- l’apposizione di un termine.

Nel caso di progetti di inserimento mirato, possono essere derogati i limiti di età e di durata dei contratti di formazione e di apprendistato.

ELENCHI E GRADUATORIE (art. 8)

Le persone disabili in cerca di occupazione si iscrivono presso gli uffici competenti e, in base alle loro capacità lavorative ed al loro grado di minorazione viene redatta una scheda personale e vengono inseriti in un’ unica graduatoria stilata in base a criteri definiti dalla Regione.

I lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo (es.: soppressione del posto di lavoro, riduzione delle attività lavorative) mantengono la posizione di graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.

RICHIESTA DI AVVIAMENTO (art. 9)

I datori di lavoro devono presentare, entro sessanta giorni dal momento in cui insorge l’obbligo, richiesta di avviamento che può essere effettuata inviando un prospetto informativo dal quale risulti:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

- il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;

- i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Il prospetto dovrà essere inviato con una periodicità che sarà stabilita con apposito decreto ministeriale. Tale decreto potrà ance prevedere che lo stesso prospetto possa essere integrato con altre informazioni.

I disabili psichici verranno avviati su richiesta nominativa e avranno diritto alle agevolazioni contributive previste dalla legge. Qualora l’assunzione del lavoratore invalido venga rifiutata, la Direzione Provinciale del Lavoro redarrà un verbale che trasmetterà agli uffici competenti ed alla autorità giudiziaria.

REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 10)

E’ regolamentato come gli altri, con divieto di chiedere prestazioni non compatibili con le minorazioni. Durante lo svolgimento del rapporto, il disabile, nel caso di aggravamento della sua situazione, o il disabile e il datore di lavoro, nel caso di significativa riorganizzazione del lavoro con cambiamento di mansioni, possono richiedere alla speciale commissione medica la verifica all’incompatibilità delle minorazioni con le mansioni affidate all’invalido.

Qualora la stessa venga accertata, il rapporto di lavoro rimane sospeso senza retribuzione sino a che l’incompatibilità persiste.

Qualora sia accertata la definitiva impossibilità di reinserimento, il rapporto di lavoro può essere risolto. Inoltre, in caso di procedura di mobilità o di riduzione del personale, il licenziamento è annullabile se al momento della cessazione del rapporto il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore al numero di quelli da occupare previsti dalla legge.

Indipendentemente dalla causa di cessazione, l’azienda deve darne comunicazione agli uffici competenti entro 10 giorni da quando la stessa avviene.

AGEVOLAZIONI (art. 13)

Attraverso le convenzioni gli uffici competenti possono concedere:

- per disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o per disabili con handicap intellettivo e psichico, la fiscalizzazione totale dei contributi per un periodo massimo di 8 anni;

- per disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%, la fiscalizzazione del 50% dei contributi per la durata massima di 5 anni;

- il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alla possibilità operativa dei disabili con riduzione della capacità lavorativa al 50%.

Sempre nell’ambito delle convenzioni, qualora il datore di lavoro faccia effettuare un tirocinio formativo volto all’assunzione del disabile, per un periodo non superiore ai 12 mesi non rinnovabili, anche per la durata relativa all’obbligo di assunzione rimangono a carico del datore di lavoro l’assicurazione INAIL (anche qui in regime convenzionato) e una assicurazione per la responsabilità civile. Siccome le agevolazioni qui previste sono concesse nel limite della disponibilità di un apposito fondo, il Ministro del Lavoro dovrà stabilire i criteri per la ripartizione delle disponibilità e la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni.

SANZIONI (art. 15)

ritardato invio del prospetto per L. 1.000.000 per ritardato invio più L. 50.000

l’avviamento dei disabili per ogni giorno di ulteriore ritardo

mancata copertura della quota di riserva, L. 100.000 per ogni giorno lavorativo per

per motivi imputabili al datore di lavoro, ciascun disabile non occupato

dopo 60 giorni da cui è insorto l’obbligo

BANDI O CONCESSIONI PUBBLICHE (art. 17)

Le imprese che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici o di concessioni con pubbliche amministrazioni devono presentare una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante la posizione regolare dell’azienda a fronte delle norme della presente legge, supportata da analoga dichiarazione rilasciata dagli uffici competenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art. 18)

La legge fa salve le assunzioni effettuate in base alla 482/1968 sul collocamento obbligatorio, che rimangono confermate e sono computate ai fini dell’adeguamento dell’obbligo. Inoltre, per gli orfani e vedove/i, è prevista una quota di riserva, pari all’1% per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, con l’obbligo di assunzione di una unità per quelli che occupano da 50 a 150 persone.

ENTRATA IN VIGORE (art. 23)

Ad esclusione delle diverse decorrenze riportate nel testo, riguardanti in particolar modo i decreti da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione, le disposizioni della legge entrano in vigore 300 giorni dopo la pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale (gennaio 2000).

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