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RIFIUTI

Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 "Decreto Ronchi"

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene


Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 39/393 del 15 dicembre 1998, con la quale segnalavamo l’istituzione, le finalitą e i soggetti obbligati ad iscriversi al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - RIPE, per informare che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, riunitosi il 16 dicembre 1998, ha deliberato quanto segue:

- per beni in polietilene si intendono quei beni interamente, o almeno per pił del 50%, costituiti in polietilene: [per i beni composti da pił materiali vige il principio della prevalenza]; non rientrano nel campo di applicazione gli imballaggi primari, secondari e terziari [come gią segnalato nella ns. precedente comunicazione], i beni durevoli, i rifiuti sanitari ed i rifiuti da veicoli a motore e rimorchi.

- - i produttori di imballaggi e di beni in polietilene (PE) devono iscriversi sia al COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica) che al RIPE;

- - l’obbligo vigente di conferire i rifiuti di beni in polietilene al Consorzio viene considerato assolto con la consegna degli stessi a soggetti in regola con l’iscrizione al RIPE che effettuano, per conto del Consorzio, attivitą di raccolta, trasporto e stoccaggio.

- - i raccoglitori ed i trasportatori gią iscritti al Consorzio sono titolati ad operare purchč regolarmente iscritti all’Albo nazionale gestori rifiuti ed in possesso delle altre eventuali autorizzazioni previste dal Decreto Ronchi.

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