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INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Impianti "esistenti" - Autorizzazione in via generale: modalità e procedure

D.G.R. 12 Febbraio 1999 - n. 6/41406

"Art. 13 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e punto 18) del D.P.C.M. 21 luglio 1989. Autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti esistenti, come definiti al punto 9) del D.P.C.M. 21 luglio 1989, provvisoriamente autorizzati ex art. 13, c. 3, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203"


 

Il 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 1999 pubblica la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/41406 con la quale la Regione autorizza, in via generale, la continuazione delle emissioni degli impianti "esistenti".

Gli impianti "esistenti" sono, ai sensi del D.P.R. 203 e della successiva normativa in materia di inquinamento atmosferico, gli "impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 [La legge 615/66 e il D.P.R. 322/71 sono, rispettivamente, la normativa "quadro" di riferimento e il suo regolamento di attuazione, limitatamente al settore delle industrie, in vigore prima dell’emanazione del D.P.R. 203]".

L’iter procedurale per l’ottenimento delle autorizzazioni allo scarico in atmosfera era iniziato nel 1989, con l’emanazione del D.P.R. 203 e l’obbligo, per i titolari di tutti gli impianti "esistenti", di inoltrare formale domanda di autorizzazione all’autorità competente [L’Ente pubblico destinatario di tale richiesta era la Regione], corredata da una relazione tecnica descrittiva dei cicli di lavorazione svolti e, in caso di superamento dei limiti tabellari, di un "piano di adeguamento" delle emissioni.

La continuazione delle emissioni avrebbe dovuto essere successivamente autorizzata da un atto formale (Decreto, Delibera di Giunta ....... ) rilasciato dalla Regione.

Quanto esposto riguardava esclusivamente gli impianti "esistenti" [Normalmente gli addetti ai lavori si riferiscono a questa tipologia di impianti e all’iter procedurale ad essi connesso con la dizione "ex art. 12", dall’articolo del D.P.R. 203 che aveva dettato le norme ad essi dedicate].

Rimanevano invece soggette a specifica Deliberazione autorizzativa regionale, rilasciata preventivamente alla attivazione, tutte le "modifiche sostanziali" delle emissioni intervenute dopo la domanda di autorizzazione ex art. 12, il trasferimento in altra località [Le modifiche sostanziali e i trasferimenti sono normati dall’art. 15 del D.P.R. 203] e l’apertura di "nuovi" impianti [L’apertura e l’attivazione di nuovi impianti sono normate dall’art. 6 del D.P.R. 203].

Per maggior comprensione, riportiamo di seguito un breve dettaglio della procedure previste (sia per le aziende che per gli Enti pubblici coinvolti) per il rilascio della autorizzazione allo scarico degli impianti "esistenti":

- L’Art. 12 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, come prima evidenziato, aveva posto l’obbligo, in capo ai titolari degli impianti industriali e artigianali di presentare, entro il luglio 1989 [Tale termine temporale era stato successivamente prorogato fino al luglio 1991], domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera, nonchè l’eventuale progetto di adeguamento delle emissioni stesse, da inviare in caso di superamento dei limiti tabellari [I limiti tabellari di riferimento sono stati individuati dallo Stato con il D.M. 12 luglio 1990. I termini temporali per l’adeguamento delle emissioni ai liniti tabellari sono stati scaglionati nel periodo 1994-1997. Attualmente. quindi, tutte le emissioni degli impianti "esistenti" devono essere conformi ai limiti stabiliti dal D.M. del 12 luglio 1990].

A seguito di tale obbligo, alla Regione sono pervenute più di 30.000 domande, rendendo impossibile l’emanazione di provvedimenti "singoli" (cioè personalizzati per ciascuna azienda) e rendendo invece necessaria l’adozione di un provvedimento di autorizzazione "in via generale".

- - Le Regioni (per effetto dell’art. 13 del citato D.P.R. 203/88) avrebbero dovuto autorizzare, in via provvisoria, la continuazione delle emissioni provenienti dagli impianti "esistenti", stabilendo altresì le prescrizioni sui tempi e sui modi di adeguamento.

Il medesimo articolo prevedeva inoltre l’obbligo, da parte delle imprese, in caso di mancata pronuncia della Regione sulla domanda, di realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati sulla domanda stessa e di rispettare comunque il più elevato dei valori di emissione definiti dalle linee guida statali.

- - La Regione avrebbe dovuto concedere successivamente l’autorizzazione definitiva, dopo aver accertato l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione provvisoria o dopo aver constatato la realizzazione del progetto di adeguamento.

- - La normativa ha subito, nel 1991, una ulteriore modifica con l’emanazione del D.P.R. 25 luglio 1991, che ha introdotto due ulteriori differenziazioni, individuando rispettivamente:

- un "Elenco delle attività ad inquinamento poco significativo", che ha escluso tali attività, inizialmente comprese, dall’ambito di applicazione del D.P.R. 203/88;

[Tali attività, il cui elenco è riportato in chiusura di comunicazione, risultando escluse dall’ambito di applicazione del D.P.R. 203, non dovranno essere autorizzate dalla Regione e non dovranno seguire l’iter procedurale indicato dalla Deliberazione regionale].

- un "Elenco di attività a ridotto inquinamento atmosferico", comprese nell’ambito di applicazione del D.P.R. 203, ma per le quali le Regioni avrebbero potuto prevedere un iter amministrativo semplificato per l’inoltro della domanda di autorizzazione e il successivo rilascio del provvedimento autorizzativo.

[La Regione Lombardia ha emanato disposizioni per alcune di queste attività (sono quelle evidenziate in grassetto nell’elenco riportato in chiusura di circolare). Tali attività risultano comunque comprese nell’ambito di applicazione del D.P.R. 203: dovranno pertanto, analogamente agli impianti "maggiori", essere autorizzate dalla Regione e seguire l’iter procedurale indicato dalla Deliberazione regionale].

La Regione ha potuto finalmente, con la Deliberazione 12 Febbraio 1999, n. 6/41406, intervenire sulla problematica prima descritta, individuando i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni.

La Deliberazione prevede di:

- autorizzare definitivamente, in via generale, la continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti "esistenti" secondo le procedure di seguito specificate:

Campo di applicazione

- Il provvedimento è riferito a tutti gli impianti "esistenti", come sopra definiti, relativamente ai quali siano stati presentati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/88, la domanda di autorizzazione e l’eventuale progetto di adeguamento delle emissioni [Dovrebbero rientrare in questa casistica tutti gli impianti che erano in funzione alla data del luglio 1988: in caso contrario il titolare di tali impianti sarebbe passibile di denuncia penale, non avendo ottemperato a un preciso obbligo del D.P.R. 203].

Termini temporali di adeguamento/analisi alle emissioni

- Entro un anno dalla pubblicazione della Delibera [Quindi entro il 23 marzo 2000], tutte le Ditte devono aver effettuato le analisi delle emissioni prodotte dai propri impianti, secondo i metodi di campionamento ed analisi e le modalità previste dalle linee guida statali [Art. 4 del D.M. 12 luglio 1990].

- L’autorizzazione definitiva decorre dal momento in cui l’esito delle analisi certifica il rispetto dei limiti di emissione.

Le successive analisi dovranno essere effettuate con cadenza annuale.

- Per gli impianti utilizzati per l’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico [Si rimanda all’elenco riportato in chiusura di comunicazione], le analisi devono essere effettuate con cadenza biennale.

- tab I referti analitici non devono essere trasmessi ad alcun Ente, ma devono invece essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Controlli eseguiti dalle ASL

- Il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) [P.M.I.P.: si tratta del servizio delle A.S.L. che ha la competenza, sia amministrativa che tecnica, per l’esecuzione dei controlli alle emissioni in atmosfera] territorialmente competenti si attivano, eventualmente adottando un metodo di controllo "campione", per la verifica del rispetto del disposto della Delibera.

Il provvedimento consente di sanare una situazione tenuta in sospeso, dal punto di vista amministrativo, ormai da diversi anni, anche se alcuni punti devono essere ulteriormente definiti.

In particolare:

- Con riferimento agli impianti esistenti, relativamente ai quali siano stati emanati specifici provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 15, lett. a), del D.P.R. 203/88 [Si tratta degli impianti esistenti che hanno subito "modifiche sostanziali delle emissioni", per le quali sono stati emanati specifici provvedimenti regionali], le analisi prescritte da tali provvedimenti e dalla Delibera possono essere effettuate, una prima volta, contemporaneamente, mentre quelle successive devono essere effettuate nell’osservanza delle diverse cadenze temporali.

- Eventuali specifiche prescrizioni concernenti i limiti sulle emissioni in atmosfera dettate dalla Giunta Regionale precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 203/88 mantengono la propria efficacia, anche se i limiti tabellari di riferimento risultano diversi da quelli fissati dallo Stato con il D.M. 12 luglio 1990.

Le aziende che si trovano nella situazione descritta sono pregate di contattare direttamente gli uffici dell’Associazione [Att.ne dr. M. Cappelletti].

- I provvedimenti emanati dalla Regione per autorizzare gli impianti a "ridotto inquinamento" fanno riferimento a criteri diversi dal rispetto dei limiti alle emissioni: la Regione ha infatti optato, in taluni casi, per modalità diverse: qualità e composizione delle materie prime, specifiche tecniche degli impianti di contenimento e bonifica degli inquinanti .... .

Rimane quindi aperto il problema di armonizzazione dei diversi criteri adottati.

In relazione alle modalità previste per rendere valide le autorizzazioni (le quali, come prima esposto, divengono operative dopo che i prelievi eseguiti alle emissioni hanno accertato il rispetto dei limiti tabellari) è molto probabile che si crei una notevole "domanda" di analisi con l’avvicinarsi della scadenza (23 marzo 2000) fissata dalla Delibera.

Invitiamo pertanto le aziende a muoversi con tempestività e a programmare con congruo anticipo l’organizzazione dei prelievi e delle analisi alle emissioni.

Nel caso sorgessero difficoltà interpretative, a causa della complessità

del contenuto della Delibera (e conseguentemente della presente comunicazione), si prega di contattare l’Associazione, che potrà mettere a disposizione uno specifico supporto di consulenza,

sia amministrativa che tecnica.

Alla pagina seguente viene riportato uno schema illustrativo delle diverse situazioni nelle quali si possono trovare le aziende.

 

D.P.R. 203/88 e segg. - D.G.R. 12 Febbraio 1999 - n. 6/41406

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI OBBLIGHI

PREVISTI PER GLI IMPIANTI "ESISTENTI"

 

 

Impianti compresi nell’elenco elenco delle "Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo": sono esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 203/88, non devono quindi ottemperare agli adempimenti previsti dalla Delibera.

 

Impianti compresi nell’elenco elenco delle "Attività a ridotto inquinamento atmosferico": sono compresi nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88, devono quindi ottemperare agli adempimenti previsti dalla Delibera (esecuzione di prelievi e analisi alle emissioni, da tenere a disposizione in caso di controllo da parte degli Enti preposti).

E’ però possibile che, per alcune delle attività comprese nell’elenco, i criteri di controllo già stabiliti dalla Regione [I provvedimenti regionali già emanati sono evidenziati in grassetto nell’elenco riportato alle pagine successive] non prevedano il rispetto dei limiti tabellari, ma siano invece fondati su basi diverse (qualità e tipologia delle materie prime, esistenza di un impianto di bonifica con precise specifiche tecniche .....).

In questo caso si raccomanda l’azienda di mettersi direttamente in contatto con gli uffici dell’Associazione [Att.ne dr. M. Cappelletti].

 

Impianti non considerati ai punti precedenti [Dovrebbero costituire la maggior parte degli impianti]: sono compresi nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88, devono quindi ottemperare agli adempimenti previsti dalla Delibera (esecuzione di prelievi e analisi alle emissioni, da tenere a disposizione in caso di controllo da parte degli Enti preposti).

 

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

[Come riportato dall’Allegato II al D.P.R. 25 luglio 1991. Le attività oggetto di specifica Deliberazione da parte della Regione sono state evidenziate in grassetto]

Descrizione attività

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/giorno [Kg/g].

2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g.

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 Kg/g.

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g.

8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g.

10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g.

11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 Kg/g.

12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.

13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.

15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.

16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g.

17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g.

19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g.

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 100 Kg/g.

26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 Kg/g.

28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 Kg/g.

29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 Kg/g.

30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.

31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO

ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

[Come riportato dall’Allegato II al D.P.R. 25 luglio 1991]

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

3. Rosticceria e friggitoria.

4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.

5. Laboratorio odontotecnici.

6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.

7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).

9. Le seguenti lavorazioni tessili:

- Preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

- Nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo:

- le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;

- le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;

- le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.

10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.

11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.

12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

13. Serre.

14. Stirerie.

15. Laboratori fotografici.

16. Autorimesse.

17. Autolavaggi.

18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.

19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.

20. Eliografia.

21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.

22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

24. Impianti trattamento acque.

25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.

26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.

27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura e satinatura.

29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

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