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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - D.P.R. 203/88

ATTIVITA’ A RIDOTTO INQUINAMENTO

Disposizioni concernenti alcune prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88 nei confronti di Ditte esercenti le attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell’Allegato 2 al D.P.R. 25/7/91


 

Segnaliamo che, con Decreto 23/3/99 n. 1662, il Dirigente del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale ha dettato "Disposizioni concernenti alcune prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88 nei confronti di Ditte esercenti le attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell’Allegato 2 al D.P.R. 25/7/91".

In particolare, il Decreto prevede che le Ditte che svolgono le attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificate nell’Allegato 2 al D.P.R. 25/7/91 [L’elenco completo di tali attività è riportato in chiusura di comunicazione], già autorizzate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88 [L’art. 7 del D.P.R. stabilisce le procedure ed i criteri per il rilascio, da parte della Regione, dell’autorizzazione allo scarico in atmosfera in caso di "nuovo impianto" (art. 6), di "modifiche sostanziali" delle emissioni o di "trasferimento dell’impianto in altra località" (art. 15)] con provvedimenti contenenti tra le altre, prescrizioni concernenti l’installazione di un contaore registratore grafico di eventi e l’effettuazione delle analisi delle emissioni con cadenza annuale .... "possono non installare il contaore in argomento ed effettuare i prescritti rilievi analitici con cadenza biennale anzichè annuale, previo invio al competente Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale di una comunicazione formulata secondo il fac-simile allegato al provvedimento in oggetto [Il fac-simile da utilizzare è riportato alla pagina successiva] ".

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi agli Uffici della Associazione [Att.ne dr. M. Cappelletti].

Disposizioni concernenti alcune prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88 nei confronti di Ditte esercenti le attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell’Allegato 2 al D.P.R. 25/7/91

 

FAC - SIMILE

[Ricopiare su carta intestata dell’azienda (carta semplice)]

ALLA REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE TUTELA AMBIENTALE

SERVIZIO PROTEZIONE AMBIENTALE

E SICUREZZA INDUSTRIALE

VIA F. FILZI 22

20124 MILANO

e.p.c. Al Comune

.....................................

Alla A.S.L.

della Provincia

.....................................

Alla A.S.L.

della Provincia

.....................................

P.M.I.P. - U.O.C.

....................................

 

Oggetto: Comunicazione concernente l’applicazione del Decreto 23 marzo 1999, n. 1662 "Disposizioni concernenti alcune prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88 nei confronti di Ditte esercenti le attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell’Allegato 2 al D.P.R. 25/7/91".

Il sottoscritto ................................................. nato a ......................., il ....................... residente in ................................., via ......................................, n. ....................... in qualità di legale rappresentante della ditta ..................................

autorizzata con D.G.R./Decreto n. ........ del ................., ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, alla:

- costruzione di un nuovo impianto (art. 6 del D.P.R. n. 203/88)

- modifica sostanziale di un impianto esistente (art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88)

- - trasferimento di un impianto esistente (art. 15, lett. b), del D.P.R. n. 203/88)

(evidenziare la/le casistica/e di interesse)

di un impianto/i utilizzato/i per lo svolgimento dell’attività a ridotto inquinamento atmosferico indicata/e al/i punto/i ........ dell’Allegato 2 [L’elenco delle attività a ridotto inquinamento è riportato in chiusura di comunicazione] al D.P.R. 25/07/1991

COMUNICA

di volersi avvalere di quanto disposto dal Decreto in oggetto e, pertanto, di:

- - non installare il contaore registratore grafico di eventi

- - eseguire le analisi delle emissioni prodotte dal/i proprio/i impianto/i con cadenza biennale anzichè annuale

(evidenziare la/le casistica/e di interesse)

Distinti saluti.

Li, .............................

.........................

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

[Come riportato dall’Allegato II al D.P.R. 25 luglio 1991. Le attività oggetto di specifica Deliberazione da parte della Regione sono state evidenziate in grassetto]

Descrizione attività

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/giorno [Kg/g].

2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g.

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 Kg/g.

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g.

8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g.

10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g.

11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 Kg/g.

12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.

13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.

15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.

16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g.

17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g.

19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g.

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 100 Kg/g.

26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 Kg/g.

28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 Kg/g.

29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 Kg/g.

30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.

31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

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