14/166 SINDACALE 10/05/99
AGENTI DI COMMERCIO: NOVITA LEGISLATIVE
Il recente decreto legislativo 15.02.1999, n. 65 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.03.1999 ha parzialmente modificato il D.Lgs 303/1991, nellottica di allineamento del rapporto di agenzia alle direttive dellUnione europea, attraverso le modifiche degli articoli 1742, 1746, 1748, 1749 e 1751 del codice civile.
Di seguito spieghiamo i contenuti:
Articolo 1742, codice civile
Il secondo comma dellarticolo 1742 è stato riscritto e prevede per il contratto di agenzia la forma scritta, con la precisazione che ciascuna delle parti ha diritto di ricevere dallaltra un documento, da questa sottoscritto, che riproduca il contenuto del contratto e le clausole aggiuntive.
Articolo 1746, codice civile
Il primo comma dellarticolo 1746 è stato sostituito dalla previsione che, nellesecuzione dellincarico, lagente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede, adempiendo allincarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, fornendo al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Viene espressamente indicata linderogabilità di tale comma, essendo dato per nullo ogni patto contrario. Rispetto alla formulazione precedente, viene espressamente introdotto il riferimento alla lealtà e alla buona fede, nonchè linderogabilità della disposizione.
Articolo 1748, codice civile
Larticolo 1748 viene rubricato come "Diritti dellagente". Tale nuova formulazione prevede il diritto da parte dellagente alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento, nonchè per gli affari conclusi dal preponente con terzi che lagente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati allagente, salvo diversa pattuizione.
Inoltre, lagente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto se la proposta è pervenuta al preponente o allagente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è dovuta prevalentemente allattività svolta dallagente; in questi casi la provvigione è dovuta allagente precedente, salvo che specifiche circostanze rendano equa la ripartizione con lagente o gli agenti intervenuti.
La principale modifica apportata allarticolo 1748 riguarda il momento dal quale spetta la provvigione allagente. Essa spetta, infatti, nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (e non più, quindi, alla regolare esecuzione del contratto) e, in ogni caso, inderogabilmente, al più tardi al momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Lagente, infine, è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nellipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente, essendo nullo ogni patto più sfavorevole allagente.
Lagente non ha, poi, diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Articolo 1749, codice civile
Quanto allarticolo 1749, esso viene a essere completamente modificato e rubricato come "Obblighi del preponente". Il preponente, che deve agire con lealtà e buona fede, ha lobbligo di mettere a disposizione dellagente tutte le informazioni e la documentazione necessarie, nonchè quello di avvertire entro un termine ragionevole lagente in caso di previsione di un volume di operazioni commerciali notevolmente inferiore a quello che lagente potrebbe ragionevolmente attendersi.
Inoltre, il preponente deve consegnare allagente un estratto conto (indicante gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo) delle provvigioni dovute, al più tardi entro lultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui le provvigioni sono maturate.
Lagente ha diritto a tutte le informazioni necessarie alla verifica dellimporto delle provvigioni liquidate e, in particolare, a visionare un estratto dei libri contabili. Larticolo è inderogabile, essendo nullo ogni patto contrario. La precedente formulazione dellarticolo 1749 viene a essere compresa nel nuovo articolo 1748.
Articolo 1751, codice civile
La principale modifica apportata dal decreto legislativo in oggetto riguarda larticolo 1751 relativo allindennità in caso di cessazione del rapporto. Nella precedente formulazione venivano date come condizioni alternative quella dellequità e quella dellincremento e dello sviluppo degli affari da parte dellagente. La nuova formulazione, correggendo la precedente, porta le predette condizioni non più come alternative, ma come complementari, dovendosi verificare entrambe.
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Da unattenta rilettura delle modifiche apportate ai succitati articoli del codice civile, si pone in evidenza un problema di armonizzazione con quanto previsto dagli accordi economici collettivi, sia in materia di "star del credere", sia in materia di indennità di cessazione di rapporto.
Gli accordi economici collettivi sono in corso di rinnovo e dovranno ovviamente recepire le nuove norme sopra esposte.