14/166                    SINDACALE                 10/05/99

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AGENTI DI COMMERCIO: NOVITA’ LEGISLATIVE


 

Il recente decreto legislativo 15.02.1999, n. 65 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.03.1999 ha parzialmente modificato il D.Lgs 303/1991, nell’ottica di allineamento del rapporto di agenzia alle direttive dell’Unione europea, attraverso le modifiche degli articoli 1742, 1746, 1748, 1749 e 1751 del codice civile.

Di seguito spieghiamo i contenuti:

Articolo 1742, codice civile

Il secondo comma dell’articolo 1742 è stato riscritto e prevede per il contratto di agenzia la forma scritta, con la precisazione che ciascuna delle parti ha diritto di ricevere dall’altra un documento, da questa sottoscritto, che riproduca il contenuto del contratto e le clausole aggiuntive.

Articolo 1746, codice civile

Il primo comma dell’articolo 1746 è stato sostituito dalla previsione che, nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede, adempiendo all’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, fornendo al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

Viene espressamente indicata l’inderogabilità di tale comma, essendo dato per nullo ogni patto contrario. Rispetto alla formulazione precedente, viene espressamente introdotto il riferimento alla lealtà e alla buona fede, nonchè l’inderogabilità della disposizione.

Articolo 1748, codice civile

L’articolo 1748 viene rubricato come "Diritti dell’agente". Tale nuova formulazione prevede il diritto da parte dell’agente alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento, nonchè per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo diversa pattuizione.

Inoltre, l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è dovuta prevalentemente all’attività svolta dall’agente; in questi casi la provvigione è dovuta all’agente precedente, salvo che specifiche circostanze rendano equa la ripartizione con l’agente o gli agenti intervenuti.

La principale modifica apportata all’articolo 1748 riguarda il momento dal quale spetta la provvigione all’agente. Essa spetta, infatti, nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (e non più, quindi, alla regolare esecuzione del contratto) e, in ogni caso, inderogabilmente, al più tardi al momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

L’agente, infine, è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente, essendo nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

L’agente non ha, poi, diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Articolo 1749, codice civile

Quanto all’articolo 1749, esso viene a essere completamente modificato e rubricato come "Obblighi del preponente". Il preponente, che deve agire con lealtà e buona fede, ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’agente tutte le informazioni e la documentazione necessarie, nonchè quello di avvertire entro un termine ragionevole l’agente in caso di previsione di un volume di operazioni commerciali notevolmente inferiore a quello che l’agente potrebbe ragionevolmente attendersi.

Inoltre, il preponente deve consegnare all’agente un estratto conto (indicante gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo) delle provvigioni dovute, al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui le provvigioni sono maturate.

L’agente ha diritto a tutte le informazioni necessarie alla verifica dell’importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, a visionare un estratto dei libri contabili. L’articolo è inderogabile, essendo nullo ogni patto contrario. La precedente formulazione dell’articolo 1749 viene a essere compresa nel nuovo articolo 1748.

Articolo 1751, codice civile

La principale modifica apportata dal decreto legislativo in oggetto riguarda l’articolo 1751 relativo all’indennità in caso di cessazione del rapporto. Nella precedente formulazione venivano date come condizioni alternative quella dell’equità e quella dell’incremento e dello sviluppo degli affari da parte dell’agente. La nuova formulazione, correggendo la precedente, porta le predette condizioni non più come alternative, ma come complementari, dovendosi verificare entrambe.

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Da un’attenta rilettura delle modifiche apportate ai succitati articoli del codice civile, si pone in evidenza un problema di armonizzazione con quanto previsto dagli accordi economici collettivi, sia in materia di "star del credere", sia in materia di indennità di cessazione di rapporto.

Gli accordi economici collettivi sono in corso di rinnovo e dovranno ovviamente recepire le nuove norme sopra esposte.

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