2/17 E C O L O G I C O 19/01/99
RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)
D.M. 28 aprile 1998 n. 406: Procedure per liscrizione allAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Si segnala la pubblicazione sulla G.U. n. 276 del 25.11.98, del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, titolato "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dellUnione Europea, avente ad oggetto la disciplina dellAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti".
Si ricorda che, ai sensi dellarticolo 30, comma 4, del D. Lgs. 22/97, devono iscriversi allAlbo:
- le imprese che svolgono a titolo professionale [cioè per conto di terzi] attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse stesse prodotti [Fanno eccezione, e quindi non sono tenute alliscrizione, le imprese che trasportano, in conto proprio, rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 30 Kg o lt/giorno];
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- le imprese di commercio ed intermediazione dei rifiuti;
- le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
- le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Il Comitato nazionale (art. 6) mantiene le funzioni di indirizzo e di coordinamento nonchè quelle sui ricorsi delle imprese verso le delibere adottate dalle sezioni regionali.
Le imprese, in base al tipo ed alla dimensione dellattività, possono richiedere liscrizione per una o più categorie e relative classi, così come individuate dagli articoli 8 e 9 del regolamento.
Gli articoli 10 e 11 disciplinano le condizioni ed i requisiti (morali, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria). A tale proposito è interessante la nuova possibilità di conseguire i previsti requisiti di idoneità tecnica tramite la partecipazione ad apposito corso di formazione (art. 11, comma 1, lett. a), i cui criteri e modalità di svolgimento dovranno essere definiti dal Comitato nazionale.
La sezione regionale dellAlbo (art. 12) cura le procedure di iscrizione delle imprese richiedenti e deve concludere listruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, dando comunicazione allimpresa sul relativo esito; i 90 giorni possono essere interrotti una sola volta qualora la documentazione risulti incompleta o sia necessaria lacquisizione di ulteriori elementi (viene assegnato un termine decorso il quale, se limpresa non risponde alla richiesta, la domanda di iscrizione decade automaticamente).
In caso di esito positivo, limpresa deve presentare entro i successivi 90 giorni le garanzie finanziarie richieste (termine perentorio per il decadimento della pratica di iscrizione allAlbo); la sezione regionale delibera laccettazione delle garanzie entro 45 giorni e nei seguenti 10 giorni formalizza liscrizione.
Le imprese iscritte allAlbo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia delliscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
Le imprese iscritte allAlbo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio e al riutilizzo sono invece tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni.
Il decreto abroga, a partire dal 10 dicembre 1998 (data di entrata in vigore dello stesso), la precedente normativa "tecnica" per liscrizione allAlbo [cioè il D.M. 21 giugno 1991 n. 324 e successive modificazioni]; entro 6 mesi le singole sezioni regionali dovranno aggiornare le iscrizioni già effettuate, che conservano piena validità, sulla base delle nuove categorie e classi.
Le domande di iscrizione per le attività di commercio ed intermediazione, bonifica di siti e beni contenenti amianto devono essere presentate entro 60 giorni dalle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale: per le stesse sono previsti particolari moduli e diritti di iscrizione (art. 23, comma 6).
Il testo integrale del provvedimento è disponibile presso gli uffici dellAssociazione.