2/18       E C O L O G I C O      19/01/99

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RIGUARDA SOLO LE AZIENDE CHE SI APPROVVIGIONANO

DI ACQUA AUTONOMAMENTE DA POZZI PROPRI,

CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI O ALTRE FONTI

 

LEGGE 319/'76 E SEGG. - SCADENZA DEL 31 GENNAIO 1999

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DELLE QUANTITÀ DI ACQUA PRELEVATE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO AUTONOMAMENTE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.


Ricordiamo, come gli scorsi anni, che le aziende che "al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e fornire denuncia ai competenti Uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni con periodicità non superiore all'anno".

La Regione Lombardia [Delibera Regionale del 9 Dicembre 1986, n. 4°/15443] ha stabilito che le comunicazioni relative alla quantità di acqua prelevata siano inoltrate con riferimento all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) entro un mese dalla fine dell'anno stesso (quindi entro il 31 gennaio 1999 per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1998).

Le denunce devono essere trasmesse utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione e ormai in uso da diversi anni.

SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA TUTTE LE AZIENDE CHE PRELEVANO ACQUA DA PROPRI POZZI DI EMUNGIMENTO, DA CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI O DA QUALUNQUE ALTRA FONTE

Le denunce devono essere inviate ai competenti Uffici della Provincia, dei Comuni e dei Consorzi.

La violazione dell'obbligo di segnalazione è punita con una ammenda compresa tra Lit. 100.000 e Lit. 1.000.000.

La modulistica necessaria, identica a quella già utilizzata gli scorsi anni, è disponibile presso gli Uffici dell'Associazione.

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