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INQUINAMENTO AMBIENTALE

Calendario delle principali scadenze per il terzo bimestre 1999.


 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 9/115 del 15 marzo 1999, per segnalare, alle pagine seguenti, le scadenze del prossimo bimestre in materia di inquinamento ambientale.

Il riepilogo schematico riportato alle pagine successive indica, come in precedenza:

- l’oggetto dell’adempimento;

- gli Enti pubblici interessati;

- la dettagliata descrizione degli obblighi previsti a carico dell’azienda.

Precisiamo che, come consuetudine, l'approssimarsi della scadenza in questione verrà segnalato con apposita comunicazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE IN MATERIA

DI AMBIENTE E ECOLOGIA - TERZO BIMESTRE 1999

 

20 maggio/20 giugno

Soggetti

interessati: Aziende produttrici di imballaggi e importatrici di imballaggi vuoti Aziende importatrici di imballaggi pieni

Oggetto: Denuncia contributo CONAI per le aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi

Ente: CONAI

Obblighi: Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse, il contributo prelevato nel mese precedente. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro 90 giorni e comunque solo dopo il ricevimento della fattura da parte del CONAI stesso.

La scadenza interessa anche gli utilizzatori/importatori, che, nel corso dei mesi di aprile/maggio, hanno importato "imballaggi pieni " (cioè merce imballata) corrispondenti ad un contributo ambientale mensile superiore al minimo fatturabile stabilito dal CONAI, cioè Lit. 300.000.=.

Per gli importatori di "modiche quantità" (cioè per le aziende il cui importo mensile del Contributo risulta inferiore al minimo fatturabile - Lit. 300.000.=), si rimanda alla ns. comunicazione n. 5/62 del 3 febbraio 1999).

30 giugno (Proroga stabilita dal D.L. 30 aprile 1999, n. 119)

Soggetti

interessati: Aziende produttrici e/o smaltitrici di rifiuti

Oggetto: Denuncia Annuale dei Rifiuti - Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) per l’anno 1998

Ente: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Obblighi: Nuovo termine, stabilito dal D.L. 30 Aprile 1999, n. 119, entro il quale le aziende dovranno comunicare, alle sedi territorialmente competenti delle C.C.I.A.A., la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e/o smaltiti nel corso del precedente anno solare (1 gennaio - 31 dicembre 1998).

Per i dettagli relativi alle modalità operative per la compilazione della denuncia, si rimanda alla ns. comunicazione n. 12/147 del 12 aprile 1999.

30 giugno

Soggetti

interessati: Aziende produttrici e/o smaltitrici di materiali destinati al recupero

Oggetto: Applicabilità delle norme previste dal D. L.ivo 22/97 (Decreto "Ronchi") ai prodotti "ex mercuriali", compresi nell’Allegato 1 al D.M. 5.9.1994

Ente: Amministrazione Provinciale (in quanto destinataria delle eventuali comunicazioni per l’inizio delle attività di recupero e Ente responsabile dei controlli)

Obblighi: Termine a partire dal quale, a meno che non vengano emanati specifici provvedimenti al riguardo, le attività in cui si ottengono come sottoprodotti o vengono utilizzati i materiali di cui all’allegato 1 del D.M. 5 settembre 1994 [si tratta dei materiali "quotati" presso le Camere di Commercio, tuttora esclusi dall’ambito di applicazione delle normative concernenti i rifiuti] sono obbligate ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal Decreto 22/97 (Decreto "Ronchi").

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