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MODELLO 770/99

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE, I CONTRIBUTI E I PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL 1998


 

Nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.1999 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1999 recante:

"Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999".

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione predisposta dal contribuente

Può essere presentata, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente:

- a una banca convenzionata,

- a un ufficio postale,

- a un intermediario abilitato.

Presentazione in banca o in posta: possono essere presentate in banca o in posta non solo le dichiarazioni redatte a mano o a macchina, ma anche quelle redatte con strumenti informatici.

Le banche e gli uffici postali, che ricevono gratuitamente le dichiarazioni, sono tenuti a rilasciare la ricevuta di presentazione. Le banche non possono accettare più di cinque dichiarazioni per volta dalla stessa persona.

Presentazione a un intermediario abilitato: i soggetti abilitati alla trasmissione in via telematica hanno la facoltà di trasmettere anche le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate. Per il servizio di trasmissione può essere chiesto un compenso. L’impegno a trasmettere le dichiarazioni che vengono loro consegnate può essere assunto solo nei confronti del singolo contribuente (non nei confronti di altri professionisti).

Gli intermediari devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione con l’impegno a trasmetterla in via telematica, nonché una ricevuta della dichiarazione. L’originale della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario, deve essere conservata dall'intermediario.

La dichiarazione predisposta da intermediari abilitati

Le istruzioni al modello 770/99 precisano che gli intermediari abilitati sono obbligati alla trasmissione delle dichiarazioni da loro predisposte. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare le dichiarazioni da loro predisposte.

La consegna in banca o in posta può essere fatta solo direttamente dal dichiarante.

L’intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente una ricevuta di presentazione, nonché una copia della dichiarazione, con l’impegno a trasmetterla in via telematica.

La ricevuta di presentazione, come precisato nella circolare 57/E del 5 marzo 1999, deve contenere la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato.

Il numero di protocollo deve essere costituito da:

* quattro caratteri, per l’individuazione della sede che esegue la protocollazione. Nel caso in cui venga effettuata un’unica protocollazione, per l’unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;

* sette caratteri, per l’indicazione del progressivo di numerazione.

L’originale della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario, deve essere conservata dall’intermediario.

La copia da rilasciare al contribuente può essere consegnata in parte su supporto cartaceo e in parte su supporto magnetico. Devono essere sempre consegnati su supporto cartaceo il modello base i quadri riepilogativi dei versamenti (ST, SU e SQ), il quadro dei dati riassuntivi (SS) e il quadro dei soggetti estinti (SV).

La dichiarazione predisposta da soggetti non abilitati alla trasmissione in via telematica

Deve essere restituita al dichiarante, che deve provvedere alla presentazione della stessa come se fosse stata da lui predisposta, consegnandola in banca o in posta o a un intermediario abilitato.

La dichiarazione predisposta da società ed enti di grandi dimensioni

Le società di capitali e gli enti commerciali che hanno rispettivamente un capitale sociale o un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire possono presentare la dichiarazione in via telematica o direttamente (previa abilitazione) o mediante un intermediario abilitato.

Tali soggetti non possono in ogni caso presentare la dichiarazione in banca o in posta.

Nell’ambito dei gruppi in cui almeno una delle società o ente (obbligato a presentare la dichiarazione in Italia) è in possesso dei requisiti richiesti, la trasmissione telematica può essere effettuata da uno o più dei soggetti dello stesso gruppo (sempre previa abilitazione), anche se non è in possesso dei menzionati requisiti.

La società che incarica altra società del gruppo della trasmissione telematica, deve consegnare la dichiarazione su supporto cartaceo debitamente sottoscritta, rispettando il termine di presentazione in banca o in posta dei modelli cartacei. Solo la società che effettua direttamente l’invio telematico della propria dichiarazione deve rispettare il termine del 30 settembre.

Nel riquadro «Presentazione della dichiarazione» la società incaricata della trasmissione deve indicare il proprio codice fiscale, la data e il numero di protocollo della ricevuta e deve firmare per attestare l’impegno alla trasmissione telematica. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla copia del modello sul quale sono state apposte le firme e i dati della ricevuta. Tale copia deve essere conservata dalla società dichiarante.

Per ogni società appartenente al gruppo resta aperta la possibilità di provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il modello 770/99 su supporti magnetici

La dichiarazione 770/99 va presentata su supporti magnetici, predisposti sulla base dei contenuti e delle specifiche tecniche stabiliti con D.M. 19 aprile 1999 (Suppl. Ord. n. 84 alla G.U. n.98 del 28.41999), dai sostituti che hanno corrisposto nel 1998 compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui e inferiori alle 12 mensilità, a un numero di lavoratori dipendenti non inferiori alle 50 unità.

Le istruzioni al 770/99 precisano che possono presentare la dichiarazione su supporti magnetici, se tale modalità risulta più agevole, anche i sostituti che, pur avendo corrisposto emolumenti a un numero di dipendenti inferiore a 50, hanno comunque effettuato ritenute nei confronti di almeno 50 percipienti. E’ quindi possibile tenere conto anche dei soggetti che hanno percepito redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, ma comunque soggetti a ritenute alla fonte.

Come già evidenziato nella ns. comunicazione n. 14/171 del 10.05.1999, tuttavia, il D.M. 19 aprile 1999 ha allargato la platea dei contribuenti che possono effettuare la presentazione su supporto magnetico, disponendo che anche coloro i quali non abbiano effettuato ritenute ad almeno 50 percipienti possano predisporre la dichiarazione su supporto magnetico, purché tenuti alla presentazione del Mod. 770/99 in forma separata. Ovviamente tali soggetti potranno usufruire della proroga del termine di presentazione al 30 settembre 1999.

I supporti magnetici possono essere presentati esclusivamente a un ufficio postale, utilizzando l’apposita bolla di consegna (di cui all’Allegato B del D.M. 19 aprile 1999 sopracitato). L’obbligo di presentazione dei modelli 770 su supporti magnetici non sussiste nei casi in cui la dichiarazione viene presentata a un intermediario abilitato.

La dichiarazione predisposta da due soggetti diversi

Il modello 770 può essere suddiviso in non più di due parti, predisposte da due soggetti diversi, solo a condizione che almeno una delle due parti sia trasmessa in via telematica da un intermediario abilitato. La suddivisione nelle due parti non è libera, ma deve seguire le regole piuttosto rigide dettate dalle istruzioni al modello 770/99.

A) La prima parte deve contenere necessariamente:

- il modello base con i dati identificativi del sostituto,

- i quadri relativi ai riepiloghi dei versamenti (ST, SU e SQ),

- il quadro dei dati riassuntivi di tutti i quadri (SS), che va compilato obbligatoriamente con riferimento a tutti i quadri, compresi quelli compilati dall’altro soggetto,

- il quadro SV da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione,

- uno o più dei vari quadri.

B) La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, deve contenere soltanto il modello base e i quadri dallo stesso compilati.

Ogni quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti. Non è quindi possibile che ì due soggetti provvedano a compilare uno stesso quadro, anche se per dati diversi. Pertanto anche i quadri relativi ai riepiloghi dei versamenti devono essere predisposti dal soggetto che compila la prima parte.

Sul retro del frontespizio, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", ciascuno dei due soggetti, deve indicare il codice fiscale dell’intermediario che trasmette l’altra parte della dichiarazione. Nel caso in cui l’altra parte della dichiarazione non venga trasmessa da un intermediario abilitato, ma venga trasmessa direttamente dalla società o ente o venga consegnata a una banca o alla posta deve essere barrata l’apposita casella; la lettera "A", nell’apposita casella, se si impegna a presentare o trasmettere la prima parte, barrando le caselle relative ai quadri compilati; la lettera «B», se si impegna a presentare o trasmettere i quadri relativi alla seconda parte, barrando le caselle relative ai quadri che compongono tale parte.

In ogni caso, nel riquadro "Firma della dichiarazione" devono essere barrate le caselle relative a tutti i quadri che compongono la dichiarazione compresi quelli che vengono compilati dall'altro soggetto.

La dichiarazione dei sostituti è l’unica dichiarazione che può essere inviata separatamente da due soggetti.

In tutti gli altri casi la dichiarazione unificata deve essere trasmessa unitariamente da un solo intermediario.

Non è possibile, ad esempio, che un intermediario invii la dichiarazione dei redditi ed un altro invii la dichiarazione dei sostituti.

La ricevuta della trasmissione telematica

Entro i cinque giorni successivi all’invio telematico della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria restituisce all’intermediario una ricevuta della corretta ricezione del file. Nella ricevuta verrà indicato anche il nominativo del soggetto che ha provveduto all’invio telematico.

La ricevuta può essere richiesta dal dichiarante all’intermediario oppure all’amministrazione finanziaria (uffici delle entrate, uffici delle imposte e uffici Iva) a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di invio della dichiarazione.

Termini di presentazione della dichiarazione

Per quanto riguarda il calendario relativo ai differenti termini di presentazione della dichiarazione Mod. 770/99, si rinvia alla ns. comunicazione n. 14/171 del 10.05.1999.

La presentazione dei modelli 730/99

I sostituti che nel 1999 prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti dovranno consegnare in banca o in posta o a un intermediario abilitato i modelli 730/99, con i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730/3) e le buste contenenti i modelli 730-1 (8 per mille) e le schede per la scelta del 4 per mille, utilizzando l’apposito "modulo 730".

Le buste devono essere consegnate raggruppate in plichi chiusi, contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco di buste, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Mod. 730-1 e scheda per la destinazione del quattro per mille dell’IRPEF redditi 1998" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta. Il termine di consegna verrà successivamente definito.

I sostituti che presentano le dichiarazioni Mod. 730 su supporto magnetico dovranno consegnare ad un ufficio delle "Poste Italiane S.p.A." entro il 30 settembre 1999 in plichi chiusi a cura del sostituto d’imposta con l’apposita bolla per la consegna redatta in triplice esemplare.

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Il Mod.770/99 si compone di una parte comune a tutti i sostituti d'imposta (Modello base) e da una serie di quadri staccati da compilare in relazione alle diverse ritenute operate.

Il Modello base contiene:

- nel frontespizio, i dati identificativi del dichiarante e l’informativa ai sensi della Legge sulla Privacy;

- nella seconda facciata, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto firmatario della dichiarazione; alla scelta dell’utilizzo delle eccedenze di versamenti di ritenute (D.P.R. 445/97); alla sottoscrizione della dichiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97).

I Quadri staccati di maggiore rilevanza sono i seguenti:

* Quadro SA, relativo ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

* Quadro SB, relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione del cessazione del rapporto, nonché alla prestazioni in forma di capitale corrisposte alle forme pensionistiche complementari;

* Quadro SC, relativo ai redditi di lavoro autonomo e a taluni redditi diversi;

* Quadro SD, relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1998;

* Quadro SE, relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, comprese quelle degli incaricati alle vendite a domicilio;

* Quadro SI, relativo a utili distribuiti nell'anno 1998;

* Quadro SS, relativo ai dati riassuntivi;

* Quadro ST, relativo alle ritenute operate ed ai versamenti effettuati e ad altri dati relativi al sostituto d’imposta;

* Quadro SU, relativo alle ritenute operate ed ai versamenti eseguiti;

* Quadro SV, contenente l’elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/99 in qualità di successore.

Ricordiamo che tutti i dati inseriti nel Mod. 770/99 vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre, senza pertanto dover procedere preventivamente ad alcun arrotondamento.

1-MODELLO BASE

1.1 - SECONDA FACCIATA

Negli spazi in alto a destra vanno indicati nell'ordine:

- cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) e nome (senza abbreviazioni) ovvero la denominazione o la ragione sociale in maniera completa così come risulta dall'eventuale atto costitutivo;

- il numero di codice fiscale (esso deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette negli altri casi);

1.1.1 - Tipo di dichiarazione

Va barrata la casella nell’ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa di un Mod. 770/99 precedentemente presentato.

1.1.2 - Le persone fisiche, imprese individuali o soggetti che esercitino un'arte o professione, debbono compilare il secondo riquadro indicando, nell'ordine (da sinistra a destra):

1 - la data di nascita (le cifre unitarie devono essere precedute dallo zero)

2 - il sesso (M o F);

3 - il comune di nascita (per i nati all'estero lo stato estero di nascita);

4 - la Provincia di nascita mediante l’indicazione della sigla automobilistica; per ROMA = RM (i nati all'estero devono omettere l'indicazione);

5 - la data (mese e anno) della variazione della residenza anagrafica;

6 - la residenza anagrafica o (se diverso) il domicilio fiscale. Le relative caselle devono tuttavia essere compilate solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

7 - il codice di attività, già utilizzato per la dichiarazione annuale I.V.A., da ricercare nella tabella delle attività economiche I.S.T.A.T., di cui al D.M. 9.12.1991 (Suppl. Ord. n. 85 alla G.U. 14.12.1991 n. 293), come modificata ed integrata dal D.M. 12.12.1992 (Suppl.Ord. n. 129 alla G.U. 15.12.1992 n. 294). La tabella dei codici di attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella del 1993. Nel caso di esercizio di più attività il codice di riferimento è quello relativo all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito;

8 - il numero di telefono (preceduto dal prefisso teleselettivo).

1.1.3 - Le società di persone o di capitali e gli enti non commerciali debbono compilare il

terzo riquadro indicando, nell'ordine (da sinistra a destra):

1 - la sede legale, precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per ROMA = RM), la frazione, la via, il numero civico e il C.A.P.. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia;

2 - il domicilio fiscale, solamente se diverso dalla sede legale. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia. La sede amministrativa va indicata nella riga relativa al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale;

3 - il codice di attività, già utilizzato per la dichiarazione annuale I.V.A., da ricercare nella tabella delle attività economiche I.S.T.A.T., di cui al D.M. 9.12.1991 (Suppl. Ord. n. 85 alla G.U. 14.12.1991 n. 293), come modificata ed integrata dal D.M. 12.12.1992 (Suppl.Ord. n. 129 alla G.U. 15.12.1992 n. 294). La tabella dei codici di attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella del 1993;

4 - il codice dello "stato" della società o ente (1 - soggetto in normale attività, 2 - soggetto in liquidazione per cessazione di attività, 3 - soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, 4 - soggetto estinto);

5 - il codice della "natura giuridica" (Soggetti residenti: 1 - società in accomandita per azioni; 2 - società a responsabilità limitata; 3 - società per azioni; 23 - società semplici, irregolari e di fatto, 24 - società in nome collettivo; 25 - società in accomandita semplice; ecc.. // Soggetti non residenti: 30 - società semplici, irregolari e di fatto; 31 - società in nome collettivo; 32 - società in accomandita semplice; 35 - società in accomandita per azioni, 36 - società a responsabilità limitata; 37 - società per azioni; ecc.);

6 - il codice della "situazione" della società o ente (1 - periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa; 2 - periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione; 3 - periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa; 5 - periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa; 6 - periodo normale d'imposta);

7 - il numero di telefono, preceduto dal prefisso teleselettivo.

1.1.4 - Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

a) codice fiscale;

b) codice carica: ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione, si deve riportare nell'apposita casella il codice:

1 - se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

2 - se curatore di eredità giacente, amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;

3 - se curatore fallimentare;

4 - se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 - se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

6 - se rappresentante fiscale di soggetto non residente;

7 - se erede del contribuente;

8 - se liquidatore (liquidazione volontaria).

9 - se amministratore di condominio;

10 - se condomino;

11 - se per conto di una pubblica amministrazione.

c) cognome (per le donne indicare il cognome da nubile);

d) nome (senza abbreviazioni);

e) sesso: barrare la casella M o F;

f) data, comune e provincia (in sigla) di nascita;

g) residenza anagrafica del rappresentante, tenendo presente che dovrà indicarsi il domicilio fiscale, in luogo della residenza anagrafica, nel caso in cui siano diversi.

Tali dati devono essere indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione dell'anno scorso o se,

in tale anno, la dichiarazione non è stata presentata. La residenza (o il domicilio fiscale) può comunque essere indicata anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

h) il numero di telefono, preceduto dal prefisso teleselettivo.

1.1.5 - Eccedenza di versamenti di ritenute

Nel riquadro devono essere indicate le eccedenze di ritenute versate in eccesso relative al periodo d’imposta 1998 e non scomputate in tale periodo, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 445/97, dai successivi versamenti di ritenute relative alla stessa categoria di reddito.

L’eccedenza viene altresì evidenziata nel quadro ST al rigo ST22.

L’importo di tale eccedenza dovrà essere indicato:

- nel primo campo, se il sostituto sceglie di utilizzarla in compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il sostituto d’imposta intende compensare o ha già compensato ai sensi del D. Lgs. 241/97, utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/97, i versamenti di ritenute relative al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24;

- nel secondo campo, se il sostituto intende chiederne il rimborso, barrando la relativa casella in caso di richiesta di rimborso in Euro.

1.1.6 Firma della dichiarazione

Prima della firma del presidente o dei componenti dell’organo di controllo della società o ente e del dichiarante o di chi ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto, è richiesta la barratura delle caselle relative ai quadri compilati.

1.1.7 Presentazione della dichiarazione

Il presente riquadro deve essere compilato dall’intermediario abilitato o dal contribuente in caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d’imposta.

1.1.8 - Visto di conformità (riservato al C.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

Il modello base del 770 si conclude con uno spazio riservato all’apposizione del visto di conformità rilasciato dal C.A.F. o dal professionista abilitato, che prestino l’assistenza fiscale.

Tale visto non è pertanto richiesto qualora l’assistenza fiscale non sia prestata da tali soggetti.

Al sensi dell’art. 78, 41 comma, della legge 30.12.1991 n. 413 e successive modificazioni e integrazioni, sono richiesti:

- i dati identificativi del C.A.F. (codice fiscale e numero di iscrizione all'albo) e del responsabile per l’apposizione del visto del C.A.F. o del professionista (codice fiscale);

- la firma del responsabile per l'opposizione del visto del C.A.F. o del professionista.

2 - QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Per la compilazione del quadro SA ricordiamo che:

1) ogni foglio, che contiene n. 2 nominativi di percettori, deve essere numerato progressivamente. Se non è sufficiente, l’elencazione deve continuare utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente nella casella "Mod. N.";

2) i totali degli importi vanno indicati nel quadro SS relativo ai dati riassuntivi.

Nel quadro SA vanno dichiarati, nominativamente per ciascun percipiente:

- i redditi di lavoro dipendente relativi all’anno 1998 e corrisposti nel 1998;

- i redditi di lavoro dipendente relativi all’anno 1998 e corrisposti entro il 12 gennaio 1999 (art. 48, comma 1, del T.U.I.R.) le cui ritenute sono state versate entro il 16 febbraio 1999;

- i redditi di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti e corrisposti nel 1998;

- le pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati;

- le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente);

- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 47 del T.U.I.R. che l’anno scorso andavano indicate nel quadro SC.

Da quest’anno, con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all’Inps, di fatto sostituendo la dichiarazione annuale delle retribuzioni Modello O1/M.

Il Quadro SA deve essere altresì utilizzato per l’indicazione di tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/65, anche se non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati, di fatto sostituendo la denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

Tra le novità di maggiore rilievo spicca certamente la mancata richiesta di indicazione delle somme non soggette a ritenuta, quali le quote esenti di indennità di trasferta, i rimborsi spese a piè di lista, le liberalità in denaro e in natura esenti, ecc., che limitatamente ad alcune di esse sono già state segnalate nelle annotazioni del Cud.

2.1 - MODALITA' DI COMPILAZIONE

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio.

Nel primo riquadro occorre indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

Nel Quadro SA devono essere indicati, per ciascun percipiente e/o assicurato, alcuni dati generali quali i dati identificativi e la qualifica.

Occorre precisare che nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i righi relativi ai redditi erogati da altri soggetti non risultino sufficienti, devono essere compilati distinti numeri d’ordine, riportando nel primo tutti i dati identificativi e contabili e nei successivi esclusivamente i dati identificativi e quelli relativi agli ulteriori redditi erogati da altri soggetti.

In maniera analoga, nel caso in cui nel corso dell’anno si sia verificata una trasformazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali (punto 9, campi a, b, e c), ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a parziale o da tempo determinato a tempo indeterminato, dovranno essere compilati distinti numeri d’ordine, nei quali, fermo restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali.

2.1.1 - Elenco dei percipienti e/o assicurati

Dati identificativi

Punti da 1 a 7

Per ogni singolo lavoratore vanno indicate le generalità, i dati anagrafici, nonché il codice fiscale, secondo le diciture indicate in ogni singola casella.

Punto 8 - Cittadinanza

Va indicata la cittadinanza del percipiente e/o assicurato, riportando il codice relativo al paese estero rilevabile dalla Tabella SG - Elenco dei paesi esteri (in Appendice delle Istruzioni Ministeriali).

Punto 9 - Qualifica

Tale punto sostituisce la casella "qualifica" del quadro B dell’ex Mod. O1/M ed è costituita da cinque sottocampi:

* sottocampo "a": qualifica assicurativa (stesso dato dell’ex Mod. O1/M)

1- Operaio;

2 - Impiegato;

3 - Dirigente

4 - Apprendista non soggetto all’assicurazione infortuni;

5 - Apprendista soggetto all’assicurazione infortuni

6 - Lavoratore a domicilio;

7 - Equiparato o intermedio;

8 - Viaggiatore o piazzista;

W - Apprendista qualificato operaio (art. 21, commi 6 e 22, legge 28/2/87, n. 56)

R - Apprendista qualificato impiegato (art. 21, commi 6 e 22, legge 28/2/87, n. 56);

Q - Quadro;

E - Pilota (fondo volo);

F - Pilota in addestramento (primi 12 mesi);

G - Pilota collaudatore;

H - Tecnico di volo;

L - Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);

M - Tecnico di volo per collaudi;

N - Assistente di volo;

A - Personale della scuola non iscritto all’assicurazione Ivs presso l’INPS;

* sottocampo "b": condizioni contrattuali

F - tempo pieno;

P - tempo parziale.

* sottocampo "c": condizioni contrattuali

I - tempo indeterminato;

D - tempo determinato o contratto a termine;

S - stagionale.

* sottocampo "d": categorie particolari

A - Pensionati;

B - Pensionati da casellario pensionistico;

C - Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori ed assimilati;

D - Insegnanti e presidi di scuola media;

E - Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna;

F - Graduati e truppa;

G - Sottufficiali;

H - Ufficiali;

K - Magistrati;

L - Dipendenti all’estero (art. 3, comma 3, lettera c, del Tuir);

M - Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lettera a, del Tuir);

N - Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lettera b del Tuir);

P - Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio, per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art.. 47, comma 1, lettera c, del Tuir):

Q - Ministri del culto;

R - Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lettera c, del Tuir);

S - Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lettera f, del Tuir);

T - Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all’art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali ecc.) (art. 47, comma 1, lettera q, del Tuir.);

U - Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituito a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lettera h, del Tuir.);

V - Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico delle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lettera h-bis, del Tuir.);

W - Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lettera i, del Tuir.);

Y - Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lettera i, del Tuir.);

Z - Eredi;

* sottocampo "e": ulteriori categorie

A - Percipienti borse lavoro;

B - Tirocinanti;

C - Ricoverati;

D - Detenuti;

E - Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società a eccezione di quelle artigiane

F - Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale;

G - Collaboratori familiari di imprese non artigiane;

H - Partecipanti all’impresa familiare non artigiana;

L - Associati in partecipazione;

M - Iscritti alle compagnie portuali;

N - Componenti le carovane di facchini;

P - Addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

Q - Altri

Tale ultimo sottocampo va compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata in questa sezione

Punti da 10 a 12

Devono essere indicati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto.

Dati fiscali

Punto 13 - Area attività

Deve essere compilato dai sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, i quali devono indicare l'area nella quale è impiegato il percipiente, utilizzando uno dei seguenti codici.

- A - area amministrativa;

- B - area vendita;

- C - area produzione;

- D - se trattasi di attività non inquadrabile specificamente in alcuna delle aree precedenti.

La data di riferimento è quella del 31.12.1998 ovvero quella della risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Punto 14 - Data inizio rapporto

Va compilato unicamente dai sostituti d’imposta destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L. 27.12.97, n. 449 "Collegato alla Finanziaria", le quali prevedono, in favore di imprese che possiedono i requisiti richiesti, il riconoscimento di un credito d’imposta da far valere ai fini del versamento dell’Irpef, dell’Irpeg e dell’Iva. Tale credito viene concesso a fronte di incrementi della base occupazionale rispetto alla data del 30.09.97. Il punto 14 deve essere compilato unicamente per i dipendenti assunti nel 1998.

Punto 15 - Data fine rapporto

Deve essere indicata, espressa in giorno e mese, la data di cessazione del rapporto di lavoro, solo nel caso di cessazione nel corso del 1998.

Punto 16 (omissis)

Punto 17 - Numero giorni detrazioni

Deve essere riportato il numero di giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato che determinato (le detrazioni per i carichi familiari competono invece a 12/esimi).

Si tratta del numero di giorni già indicato nel Cud al punto 6.

Rammentiamo che tali detrazioni spettano per le giornate per le quali decorre il diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta fiscale, compresi i riposi settimanali, le festività e gli altri giorni non lavorativi ed invece non spettano per i giorni per i quali non compete la retribuzione, sottraendo 1/365esimo per ogni giornata non retribuita. Il diritto alla detrazione non viene tuttavia limitato da particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro quali il part-time verticale o orizzontale né nelle altre ipotesi di assenza dal lavoro per le quali il lavoratore viene privato della retribuzione giornaliera ma matura ugualmente il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità o altre mensilità aggiuntive (Min. Finanze - circ. 29.12.1994 n. 226/E).

Punto 18 - Redditi che possono usufruire di detrazioni di lavoro dipendente

Vanno indicati tutti i compensi in denaro e in natura, erogati dal datore di lavoro, che costituiscono reddito imponibile, al netto dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (punto 1 del Cud), e che possono usufruire delle detrazioni di lavoro dipendente previste dall’art. 13, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

Si tratta pertanto dell'imponibile Irpef delle seguenti somme:

- ammontare degli emolumenti in denaro corrisposti nell'anno a ogni dipendente al netto dei contributi a carico dello stesso. Va considerato come emolumento tutto ciò che costituisce "retribuzione fiscale" comprese, ad esempio, le integrazioni salariali a carico della cassa integrazione guadagni e le indennità di malattia, di maternità e cosi via, che secondo le norme (o gli accordi contrattuali) sono anticipate al dipendente dal datore di lavoro. Non devono essere riportati in nessuna casella del quadro SA gli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. 447/76;

- compensi in natura (fringe benefits) che, ai sensi dell’articolo 48, commi 3 e 4, del T.U.I.R., concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente rispettivamente in base al valore normale dei beni e servizi o in base ai criteri forfettari stabiliti dal Ministero delle Finanze (ad es. 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza chilometrica annua di 15.000 km. sulla base delle Tariffe ACI, al netto dell’ammontare trattenuto al dipendente);

- la parte imponibile delle indennità di trasferta, vale a dire l’eccedenza rispetto al limite di esenzione (90.000 lire giornaliere elevate a 150.000 per le trasferte svolte all'estero), i rimborsi delle spese di trasferta nel territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro;

- tutte le altre somme, diverse da quelle in precedenza citate, che concorrono alla formazione dell'imponibile Irpef (comprese le somme derivanti da transazioni intervenute in costanza di rapporto per le quali non è rinvenibile una causa di legittimazione al regime di tassazione separata, la rivalutazione e gli interessi su crediti di lavoro), al lordo di eventuali contributi.

Punto 19 - Redditi che non possono usufruire di detrazioni di lavoro dipendente

Vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47, comma 3, del T.U.I.R. che non danno diritto all’attribuzione di detrazioni di lavoro dipendente (punto 2 del Cud).

Punto 20 - Totale detrazioni

Deve essere indicato il totale di tutte le detrazioni d'imposta attribuite al lavoratore dipendente per l’anno 1998 (punto 8 del Cud), naturalmente ivi comprese quelle corrisposte da un precedente datore di lavoro qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, di tenere conto dei precedenti redditi, ritenute e detrazioni.

In caso di incapienza dell'imposta lorda, l’importo teoricamente spettante delle detrazioni dovrà essere indicato nei successivi punti da 21 a 24: nel punto 20 andrà indicato un importo uguale all'imposta lorda corrispondente al totale imponibile.

Punti da 21 a 24 - Detrazioni d'imposta

Devono essere indicate analiticamente le detrazioni spettanti per:

- coniuge a carico (punto 21) Lit.1.057.552 annue, se il reddito imponibile non supera lire 30.000.000;

Lit.961.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

Lit.889.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

Lit.817.552 annue, se il reddito imponibile supera lire 100.000.000;

come indicato nel punto 3 del Cud;

- familiari a carico (punto 22) Lit. 336.000 complessive annue per ogni familiare, da ripartirsi in proporzione all’effettivo onere sostenuto, come indicato nel punto 4 del Cud;

- lavoro dipendente (punto 23) nelle diverse misure spettanti a seconda dello scaglione di reddito di lavoro dipendente, sulla base dell’art. 13 del T.U.I.R, come indicato nel punto 5 del Cud;

- oneri (punto 24) come indicato nel punto 7 del Cud.

Punto 25 - Ritenute

Devono essere indicate le ritenute relative ai redditi esposti nei punti 18 e 19 e che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio (punto 9 del Cud). Queste ritenute comprendono l’importo delle ritenute eventualmente indicate nel successivo punto 26 (Ritenute sospese).

Non va invece ricompreso l’importo dell’addizionale regionale Irpef, il quale andrà indicato nel successivo punto 28.

Punto 26 - Ritenute sospese

Deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nel precedente punto 25.

Punto 27 - Eccedenza delle ritenute da rimborsare

Vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998, che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso del 1999 (specifica indicazione nelle Annotazioni del Cud)

Punto 28 - Addizionale regionale

Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef determinato dal sostituto in occasione delle operazioni di conguaglio (punto 20 del Cud). Tale importo comprende quello eventualmente indicato nel successivo punto 29 (Addizionale regionale sospesa).

Punto 29 - Addizionale regionale sospesa

Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nel precedente punto 28.

Punto 30 - Importo contributo straordinario per l’Europa restituito

Deve essere indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa restituito al dipendente (punto 70 del Cud).

Punto 31 - Importo contributo straordinario per l’Europa da restituire

Deve essere indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa che il sostituto d’imposta non è stato in grado di rimborsare all’atto delle operazioni di conguaglio, a causa di incapienza del monte ritenute, e che pertanto dovrà essere restituito al dipendente nel corso del periodo d’imposta 1999 (punto 71 del Cud),.

Punti 32 e 33 (omissis)

Punti 34 e 35 - Irpef e addizionale regionale da trattenere

Deve essere indicato l’importo dell’Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef che il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare le operazioni di conguaglio di fine anno (punto 50 e 51 del Cud).

Punti 36 e 37 - Totale oneri per cui spetta detrazione d’imposta e oneri deducibili

Deve essere indicato, rispettivamente, l’importo complessivo degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione d’imposta (somma dei punti 52 e 62 del Cud) e l’importo complessivo degli oneri deducibili che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile (somma dei punti 63 e 69 del Cud). Non devono confluire nella casella 37 le somme per le quali la deduzione dal reddito di lavoro dipendente spetta in virtù dell’art. 48, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. ed è operata nei singoli periodi di paga (ad esempio, i contributi previdenziali a carico del dipendente versati all’Inps ed i contributi assistenziali quali Fasi, Fondo Mario Besusso e simili).

Punto 38

Questa casella deve essere barrata esclusivamente nel quadro SA riferito al soggetto estinto in caso di passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro.

Sezione "Redditi erogati da altri soggetti"

Punti 39 e 46 - Codice fiscale

Occorre indicare il codice fiscale dei diversi soggetti che hanno corrisposto i redditi (punti 42 e 45 del Cud).

Punti 40 e 47 - Causa

Deve essere indicato:

* nel campo "a", il codice relativo alla causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto dagli altri soggetti (i cui numeri di codice fiscale sono stati indicati nei precedenti punti 39 e 46):

- 1) Scissione;

- 2) Conferimento o cessione a titolo oneroso;

- 3) Compensi corrisposti da terzi;

- 4) Indennità erogate dall’Inail;

- 5) Indennità erogate dall’Inps;

- 6) Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall’erogante al sostituto d’imposta;

- 7) Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio;

- 9) Altro.

* nel campo "b", se il reddito è stato compreso nel punto 18 o nel punto 19 del presente quadro SA (punti 44 e 47 del Cud).

Punti 41 e 48 - Imponibile conguagliato

Deve essere indicato il totale imponibile del reddito corrisposto dagli altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (punti 43 e 46 del Cud).

Punti 42 e 49 - Ritenute

Deve essere indicato l’importo delle ritenute operate dagli altri soggetti, comprensivo dell’importo indicato nei successivi punti 43 e 50.

Punti 43 e 50 - Ritenute sospese

Deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 42 e 49.

Punti 44 e 51 - Addizionale regionale

Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta, comprensivo di quello eventualmente indicato nei successivi punti 45 e 52.

Punti 45 e 52 - Addizionale regionale sospesa

Deve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 44 e 51.

Sezione "Arretrati relativi ad anni precedenti"

Punto 53 - Compensi che fruiscono di detrazioni

Deve essere indicato l’ammontare dei compensi che possono usufruire di detrazioni (punto 10 del Cud).

Punto 54 - Compensi che non fruiscono di detrazioni

Deve essere indicato l’ammontare dei compensi che non possono usufruire di detrazioni (punto 15 del Cud).

Punto 55 - Detrazioni

Devono essere indicate le detrazioni d'imposta concesse al lavoratore sugli emolumenti corrisposti nel 1998 ma relativi ad anni precedenti, nei quali tali detrazioni non si siano potute concedere (art. 18, comma 4 del T.U.I..R.) già indicate nel punto 11 del Cud.

Si rammenta che, in tal caso, il sostituto d'imposta, per poter concedere tali detrazione, deve essere in possesso di una dichiarazione del lavoratore riguardante l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascun anno cui gli arretrati si riferiscono.

Punto 56 - Ritenute operate

Deve essere indicata l’importo delle ritenute fiscali operate sui compensi arretrati comprensivo dell’importo indicato nel successivo punto 57 (somma dei punti 12 e 16 del Cud).

Punto 57 - Ritenute sospese

Deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, importo già compreso nel precedente punto 56

Punto 58 - Titolo

Deve essere indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei seguenti codici:

1- Legge sopravvenuta;

2- Contratti Collettivi sopravvenuti;

3- Sentenze sopravvenute;

4- Atti Amministrativi sopravvenuti;

5- Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

6- Se concorrono due o più dei codici precedenti.

Nel punto 59 va indicato il periodo di imposta cui si riferiscono gli arretrati (punto 13 del Cud).

Se si riferiscono a più anni, nella punto 59 va indicato il meno recente di essi e deve essere barrato il punto 60 (punto 14 del Cud).

QUADRO SA - Casi particolari

Somme corrisposte agli eredi del dipendente deceduto (art. 7, comma 3, del T.U.I.R.)

Per ogni erede deve essere compilato uno specifico numero d'ordine, nel quale, oltre ai dati contabili e ai dati anagrafici dell'erede stesso, devono essere indicati i seguenti dati:

- nel campo d) del punto 9 il codice Z "Eredi";

- nel punto 39 il codice fiscale del dipendente deceduto.

I numeri d'ordine utilizzati per l'esposizione dei dati relativi agli eredi non devono necessariamente essere quelli immediatamente successivi al numero d'ordine utilizzato per evidenziare i dati relativi al dipendente deceduto. L'ordine di stampa è libero.

Altri redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi nel conguaglio di fine anno

Nei redditi indicati ai punti 18 e 19 possono essere compresi anche redditi erogati da altri soggetti, diversi dal sostituto dichiarante.

Tale situazione si può verificare nei seguenti casi:

- somme corrisposte da altri soggetti e comunicate al sostituto dal soggetto erogante (indennità corrisposte dall’Inps o dall’Inail);

- somme corrisposte da altri soggetti, per le quali il dipendente ha chiesto al datore di lavoro di tener conto in sede di conguaglio di fine anno, consegnandogli le relative certificazioni entro il 12 gennaio 1999.

In tali casi devono essere compilati anche i punti da 39 a 45 (e da 46 a 52 in presenza di due redditi compresi nel conguaglio). Se i due righi non sono sufficienti, devono essere compilati distinti numeri d’ordine: nel primo numero d’ordine vanno riportati tutti i dati identificativi e contabili, mentre nei numeri d’ordine successivi andranno indicati solo i dati identificativi e quelli dei redditi corrisposti da altri soggetti.

Punto 39 - codice fiscale del precedente datore di lavoro;

Punto 40 - campo "a" - codice della causa che ha determinato il passaggio del dipendente;

Punto 40 - campo "b" - indicare 18 o 19 a seconda che il reddito sia stato compreso al punto 18 o al punto 19;

Punto 41 - imponibile corrisposto da altro soggetto e compreso nel conguaglio di fine anno;

Punto 42 - ritenute operate dall’altro sostituto;

Punto 43 - ritenute non operate dall’altro sostituto per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e già comprese nell'importo del punto 42;

Punto 44 - addizionale regionale Irpef trattenuta dall’altro sostituto;

Punto 45 - addizionale regionale Irpef non trattenuta dall’altro sostituto per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e già compresa nell’importo del punto 45.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro datore di lavoro senza interruzione del rapporto di lavoro per cause che non comportano l'estinzione del precedente soggetto

Il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro datore di lavoro si può verificare nei casi di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda e nei casi di affitto o usufrutto di azienda o di ramo d'azienda, nonché nei casi di scissione parziale. In tali casi non si verifica né l'estinzione del precedente sostituto, né l'interruzione del rapporto di lavoro.

Quando nel corso del periodo di imposta si verifica un passaggio diretto di dipendenti da un datore di lavoro ad altro datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

- effettuare le ritenute d’acconto tenendo conto dell’operato del precedente datore di lavoro;

- effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;

- rilasciare il Cud relativo anche agli emolumenti corrisposti dal precedente datore di lavoro.

In tali casi il punto 18 del quadro SA comprende anche le retribuzioni corrisposte dal precedente datore di lavoro. I dati relativi a tali retribuzioni vanno evidenziati nei punti da 39 a 45, esattamente come descritto nel punto precedente.

Il precedente datore di lavoro dovrà indicare nel quadro SA della propria dichiarazione Mod. 770/99 che presenterà in qualità di sostituto di imposta i dati relativi agli emolumenti corrisposti e alle ritenute effettuate con riferimento ai dipendenti passati in forza all’altro datore di lavoro.

I dati relativi agli arretrati erogati dal precedente datore di lavoro devono essere esposti nel quadro SA compilato dal precedente sostituto.

Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a seguito di operazioni societarie straordinarie o di successione nell’attività - Fusioni proprie o per incorporazione, scissioni totali, trasferimenti di aziende in Onlus, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell’attività da parte uno dei soci, morte dell’imprenditore individuale o del professionista con prosecuzione dell’attività da parte di un erede.

I casi sopracitati sono caratterizzati dalla scomparsa del soggetto preesistente e dalla prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto. Il soggetto che prosegue l’attività deve presentare il 770/99, ricomprendendo anche i dati dei soggetti estinti, i cui dati identificativi devono essere esposti nel quadro SV. I dati contabili riferiti ai soggetti estinti, riguardanti il 1998, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di cessazione dell’attività, devono essere esposti in quadri distinti da quelli in cui vengono indicati i dati del soggetto dichiarante.

Il sostituto che presenta il Modello 770/99 anche per conto dei soggetti estinti deve:

- indicare in distinti quadri SA i dati dei lavoratori dipendenti riferiti ai soggetti estinti. Nei quadri compilati per i soggetti estinti il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e nel rigo SA1 il codice fiscale del soggetto estinto;

- indicare i dati riferiti ai soggetti estinti (compresi quelli relativi agli emolumenti arretrati) nel distinto quadro SA relativamente al periodo del 1998 in cui essi hanno effettivamente operato. Nei casi di fusioni e scissioni, i dati vanno riferiti ai soggetti estinti fino alla data in cui essi hanno effettivamente operato, non avendo rilevanza la diversa data dalla quale si sono fatti decorrere gli effetti giuridici della fusione o della scissione;

Per una corretta compilazione si devono tenere distinte due situazioni.

1) Dipendenti per i quali le operazioni di conguaglio di fine anno 1998 sono state effettuate dal sostituto dichiarante (operazioni intervenute nel 1998 o entro febbraio 1999):

- nel quadro SA del dichiarante devono essere indicati i dati fiscali complessivi dei dipendenti passati direttamente, riferiti all’intero anno (i dati corrispondono a quelli esposti sui modelli Cud rilasciati). Non devono essere compilati i punti da 39 a 45;

- nei quadri SA dei soggetti estinti devono essere indicati i dati dei dipendenti passati direttamente, limitatamente al periodo in cui il soggetto estinto ha operato, e deve essere barrata la casella del punto 38 posta nel riquadro dei dati fiscali;

- nel quadro SS, rigo S1, nell'indicare i dati riassuntivi dei quadri SA compilati, nei punti da 2 a 24 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d’ordine dei quadri SA del soggetto estinto nei quali è stata barrata la casella del punto 38.

2) Dipendenti per i quali il conguaglio di fine 1998 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro è stato fatto dal soggetto estinto. I dati di tali dipendenti vanno esposti solo nei quadri SA dei soggetti estinti. Non deve essere barrata la casella del punto 38. I dati rilevano ai fini dei totali da indicare nel quadro SS.

Dati previdenziali e assistenziali

Per quanto riguarda la compilazione di questa parte del Quadro SA, rimandiamo alla ns. comunicazione n. 15/175 del 14.05.1999.

Dati assicurativi Inail

Nei punti 113 e 114 devono essere indicati, rispettivamente, il numero della posizione assicurativa e il relativo controcodice, nel quale è stato compreso il lavoratore oggetto della dichiarazione.

I punti 117 e 118 devono essere compilati nel caso in cui l’assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un’altra nell’ambito della stessa azienda.

Nel caso sia necessario indicare più posizioni assicurative devono essere utilizzati ulteriori numeri d’ordine.

Le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative devono effettuare la denuncia indicando i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.

I punti 115, 116, 119 e 120 devono essere compilati solo se il periodo di riferimento dell’attività del soggetto assicurato non coincide con l’anno solare, ad esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o in caso di cessazione dell’attività dell’azienda. Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell’anno di riferimento e nell’ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 115 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 116, l’ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

3 - QUADRO SB - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED INDENNITA’ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITA’ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Il quadro SB non ha subito modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno.

Il modello deve essere compilato dai sostituti che nel 1998 hanno erogato indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, anticipazioni e/o acconti sulle medesime indennità (art. 16, comma 1, lett. a) del T.U.I.R.). Tra le altre indennità devono essere comprese le somme e i valori corrisposti, anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

E' opportuno sottolineare che, come per il Cud relativamente alle stesse fattispecie, i contenuti del quadro SB devono essere riferiti esclusivamente a somme effettivamente corrisposte nel 1998, a nulla rilevando la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro ovvero di insorgenza del diritto alla percezione, da parte del dipendente, delle somme stesse.

Occorre porre attenzione al fatto che per quanto riguarda l’indicazione di indennità relative a rapporti di lavoro dipendente cessati nel 1973 e in anni precedenti, si dovrà far uso del quadro SN del Mod. 770/98: dovrà pertanto essere utilizzato un quadro della dichiarazione dell’anno scorso, avendo cura di indicare nell’apposito spazio l’anno di corresponsione.

Nel caso in cui siano state effettuate, nei confronti di uno stesso percipiente, più erogazioni relative alla medesima indennità (corresponsione di due anticipazioni o di un acconto e del relativo saldo), si dovrà compilare un unico numero d’ordine comprensivo dei dati relativi ad entrambe le erogazioni.

In caso di corresponsione di un acconto e del saldo, al punto 19 (Titolo) andrà indicato il codice B.

Qualora debbano essere esposte più erogazioni, per le quali sono previste modalità diverse di determinazione dell’aliquota o della base imponibile (es. in caso di erogazione nel 1998 sia di T.F.R., sia di somme per incentivare l’esodo), dovranno essere compilati due distinti numeri d’ordine.

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell'ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio;

- codice fiscale del sostituto d'imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

3.1 - MODALITA' DI COMPILAZIONE

3.1.1 - Elenco dei percipienti

Punti da 1 a 10

Devono essere indicate le consuete informazioni anagrafiche sui percipienti.

Punto 11 - Data di inizio rapporto di lavoro

Deve essere indicata, nella forma giorno, mese, anno, la data di inizio del rapporto di lavoro.

Punto 12 - Data di cessazione del rapporto di lavoro

Deve essere indicata, nella forma giorno, mese, anno, la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Punto 13 - Periodo di commisurazione

Deve essere indicata l'anzianità aziendale del lavoratore, espressa in anni e mesi, sulla base della quale è stato erogato il trattamento di fine rapporto ed è stata calcolata la ritenuta fiscale, come riportato nella casella 40 del Cud.

Il periodo di commisurazione serve per determinare sia la riduzione spettante (£. 600.000 per anno di anzianità, indicata nella casella 35 del Cud) sia il reddito di riferimento, sul quale calcolare l’aliquota media indicata nella casella 36 del Cud.

Punto 14 - Periodo convenzionale

Deve essere indicata, in anni e mesi, l’eventuale anzianità convenzionale del lavoratore, spettante per contratto o per legge in aggiunta a quella effettiva, della quale si sia tenuto conto nella determinazione dell’entità del trattamento di fine rapporto ed indicata nell’apposito spazio tra le parentesi della casella 40 del Cud.

Secondo l'interpretazione ministeriale (Circ. Min. Finanze n. 2/8/040 del 5.2.1986), nel settore privato, sono da considerarsi anzianità convenzionali:

a) l’anzianità, contrattualmente convenuta, che rende valido ai fini del rapporto, un periodo di tempo pregresso, genericamente o specificamente considerato (esempio: anzianità attribuita quale premio di assunzione nel rapporto di lavoro dei dirigenti; anzianità riconosciuta, per determinate qualifiche tecniche, in funzione della professionalità posseduta; anzianità attribuita quale premio di servizio per altre qualifiche rivestite nei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti con la stessa azienda o con aziende del gruppo; anzianità per servizi svolti all’estero);

b) l’anzianità maturata in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio, nel caso in cui il periodo di preavviso venisse computato al fine della determinazione del TFR, malgrado l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Punti 15 e 16 - Tempo parziale

Deve essere indicato:

- il numero degli anni e dei mesi nel corso dei quali il dipendente ha lavorato a tempo parziale;

- la percentuale risultante dal rapporto tra ore prestate a tempo parziale ed ore contrattuali a tempo pieno nel periodo di cui sopra (ad esempio si indicherà 50% nel caso di lavoratore che abbia prestato, per l’intero periodo, la propria opera per 4 ore al giorno e 20 ore settimanali anziché le 8 ore al giorno e 40 settimanali previste per il tempo pieno).

Punto 17 - Quota eccedente

Deve essere indicata la parte delle indennità di fine rapporto che, maturando in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua, prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 (nuova disciplina del trattamento di fine rapporto), non concorre a formare il reddito di riferimento per il calcolo dell'aliquota IRPEF corrispondente (art. 17, comma 3 del T.U.I.R.).

Il caso tipico è quello dei dirigenti industriali che, fino al 31 gennaio 1979, hanno maturato per contratto una mensilità e mezza e per i quali tale mezza mensilità, accantonata al 31 maggio 1982, deve essere mensilmente rivalutata sulla base degli stessi indici ISTAT utilizzati per la rivalutazione delle indennità di fine rapporto (montante percentuale).

Punto 18 - T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nel 1998 - Mese erogazione

Deve essere indicato il mese del 1998, espresso in forma numerica, nel corso del quale è stato erogato il T.F.R. o un’indennità equipollente ovvero anticipazioni e acconti degli stessi.

Nel caso di più erogazioni in corso d'anno, si indica il mese dell’ultima di esse.

Punto 19 - T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nel 1998 - Titolo erogazione

Deve essere indicato:

- A - se si tratta di anticipazione (in costanza di rapporto di lavoro);

- B - se si tratta di saldo;

- C - se si tratta di acconto (per rapporti cessati nell'anno).

- D - se si tratta di acconto di somme per incentivare l’esodo dei dipendenti;

- E - se si tratta di saldo di somme per incentivare l’esodo dei dipendenti;

- F - se si tratta di anticipazioni di prestazione in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n.124 del 1993;

- G - se si tratta di acconti di prestazione in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n.124 del 1993;

- H - se si tratta di saldo di prestazione in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n.124 del 1993;

Con Circ. Min. Finanze n. 2/8/040 del 5.2.1986 è stato precisato che per "anticipi" sul TFR vanno intese tutte quelle erogazioni, a valere sul trattamento di fine rapporto, che vengono corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in costanza del rapporto di lavoro e, solitamente, a seguito di formale richiesta dello stesso dipendente, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile.

Gli "acconti" costituiscono invece somme erogate a titolo satisfativo, seppure parziale, di un trattamento di liquidazione relativo a un rapporto di lavoro dipendente già definitivamente cessato.

Si parlerà infine di "saldo" di TFR sia quando la liquidazione viene corrisposta in un’unica soluzione, sia quando viene erogata l’ultima tranche in ipotesi di precedenti erogazioni di acconti e/o di anticipi. Pertanto, la corresponsione del "saldo" comporterà la determinazione dell’aliquota nell’ipotesi di erogazione del trattamento di fine rapporto a soggetti già percettori di anticipo, e la determinazione dell’"unica" aliquota nell'ipotesi di liquidazioni corrisposte in un’unica soluzione (ovviamente in mancanza di riliquidazione per fatti sopravvenuti). L’acconto, al contrario, non comporta modificazioni dell’aliquota precedentemente determinata, costituendo un mero frazionamento temporale della corresponsione della liquidazione.

Punto 20 - T.F.R. o Indennità equipollenti corrisposti nel 1998 - % Abbattimento

Questa casella deve essere compilata solo per i pubblici dipendenti.

Deve infatti essere indicata la percentuale di abbattimento applicata alla "indennità equipollente" (cioè non al T.F.R.) prevista per i pubblici dipendenti dall'art. 17, c. 1, del T.U.I.R.: "L’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza".

Punto 21 - T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nel 1998 - Ammontare netto

Deve essere indicato l’ammontare del T.F.R. o delle indennità equipollenti erogate nel 1998:

- al netto degli eventuali acconti ed anticipazioni erogati dal 1974 al 1997, da indicare nel successivo punto 27 (e dell’abbattimento risultante dall’applicazione dell’aliquota, di cui alla casella 20);

- al netto del contributo dello 0,50%, dovuto ai sensi dell’art. 3, c. 15, della legge n. 297/82, che il datore di lavoro versa mensilmente all’INPS e poi trattiene dal T.F.R. maturato nell’anno dal lavoratore;

- al lordo degli eventuali contributi obbligatori a carico del lavoratore (da indicare nel successivo punto 26).

Punti 22-23-24-25 - Altre indennità corrisposte nel 1998 - Mese erogazione - Titolo erogazione - Abbattimento - Ammontare netto

Per questi quattro punti vale quanto detto per le precedenti caselle 18-19-20-21 relative al T.F.R. o indennità equipollenti.

Come è noto infatti ai fini dell’ammontare delle riduzioni e per la determinazione dell’aliquota si prendono in considerazione solo il T.F.R o le indennità equipollenti. Le "altre indennità" vengono tassate per il loro importo globale e con l’aliquota già determinata per il T.F.R.

Per questo si richiede l’indicazione separata dell’ammontare netto del T.F.R. (punto 21) e delle altre indennità (punto 25).

Tra queste ultime sono comprese:

- le indennità sostitutive del preavviso, al lordo dei contributi obbligatori a carico del lavoratore (questi ultimi da indicare nel successivo punto 26);

- le indennità erogate a fronte dell’obbligo di non concorrenza, corrisposte all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2125 C.C.);

- i premi, le incentivazioni, le liberalità, il "premio di prepensionamento", altre somme intese a incentivare l’esodo del personale, ecc., comunque convenuti (per accordo diretto, per accordi sindacali, aziendali, ecc.);

- le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del tardivo pagamento delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, esclusi gli interessi legali;

- le indennità cd. integrative, normalmente costituite con il contributo del datore di lavoro e dello stesso lavoratore, per l'erogazione delle quali è prevista apposita organizzazione, sia direttamente presso il datore di lavoro, sia nella forma di Fondi, Casse e Gestioni speciali - sia autonome, sia costituite presso il datore di lavoro - che erogano somme in aggiunta allo specifico trattamento legale di fine rapporto.

In questa ipotesi è previsto un abbattimento, da indicare nel punto 24, della parte imponibile pari all’importo dei contributi versati dal lavoratore (art.17, comma 2 del T.U.I.R.), sempreché risultino rispettate le seguenti condizioni:

* tale somma non deve superare il 4% della retribuzione imponibile (al netto dei contributi);

* lo statuto della Cassa o del Fondo non deve prevedere clausole che consentano l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità spettante;

Come già detto per il precedente punto 21 l’ammontare delle "Altre indennità" deve essere indicato:

- al netto degli acconti ed anticipazioni erogati dal 1974 al 1997, da indicare nel successivo punto 28 (e dell’abbattimento indicato al punto 24);

- al lordo degli eventuali contributi obbligatori a carico del lavoratore (da indicare nel successivo punto 26).

Punto 26 - Contributi obbligatori a carico del lavoratore

Devono essere indicati i contributi obbligatori trattenuti al lavoratore sugli importi di cui nei precedenti punti 21 e 25. Dal momento che il T.F.R. non costituisce imponibile previdenziale, l’ipotesi normale riguarda i contributi obbligatori sull’indennità sostitutiva di preavviso (che, come già detto, nel punto 25 deve essere riportata al lordo del contributi).

In tale casella si ritiene non debba essere indicato il contributo aggiuntivo dello 0,50%, di cui all’art. 3, commi 15 e 16, della legge n. 297/82, che il datore di lavoro versa mensilmente all’INPS e poi trattiene dal T.F.R. maturato nell’anno, in quanto:

- la norma letteralmente definisce il contributo "a carico del datore di lavoro", detraibile dal TFR dei lavoratori: quindi non è un contributo sul T.F.R. ma solamente detraibile dallo stesso;

- l’accantonamento del T.F.R. avviene al netto di tale contributo.

Punti 27 e 28 - Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1997 - T.F.R. o indennità equipollente - Altre indennità

Devono essere indicati gli importi lordi degli acconti e delle anticipazioni, erogati al lavoratori nel periodo 1974 - 1997 sul T.F.R. o indennità equipollente (punto 27) ovvero sulle altre indennità (punto 28). Infatti nella determinazione dell’imposta dovuta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, si deve tener conto di eventuali acconti ed anticipazioni erogati negli anni precedenti (comunque a partire dal 1974 anno di entrata in vigore del nuovo sistema di tassazione).

Le relative ritenute fiscali devono essere indicate nel successivo punto 39.

Punto 29 - Totale indennità

Deve essere indicato il totale delle indennità risultante dalla somma degli importi riportati nei punti 21, 25, 27 e 28, al netto dei contributi obbligatori, riportati nel punto 26.

Punto 30 - Totale riduzioni

Deve essere indicato il totale dell’abbattimento spettante, pari a £. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione degli eventuali periodi di anzianità convenzionale, come indicato nella casella 35 del Cud.

L’importo della deduzione di £. 600.000 si rende applicabile nei casi di cessazioni di rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, cioè nei confronti di soggetti che al 31.12.97 erano in costanza di rapporto di lavoro e il cui diritto alla percezione del T.F.R. è sorto dal 1° gennaio 1998. Pertanto, sebbene l’indennità venga corrisposta nel 1998, per le interruzioni di rapporti avvenuti fino al 30.12.97 competerà il precedente abbattimento a 500.000 lire .

L'importo di £. 600.000 deve essere rapportato:

- per le frazioni di anno, a dodicesimi (= £. 50.000/mese);

- per il lavoro a part-time, alla percentuale risultante dal rapporto tra ore lavorate a tempo parziale ed ore contrattuali a tempo pieno.

Se cioè un lavoratore per un anno ha effettuato una prestazione di 20 ore, rispetto alle 40 contrattuali, l'abbattimento spettante per quest’anno è pari a £. 300.000 (= 600.000 x 20/40).

Qualora le riduzioni risultassero superiori all’ammontare del T.F.R., nella casella in esame si deve indicare un importo pari a quest’ultimo.

Punto 31 - Reddito di riferimento

Deve essere indicato il T.F.R. o indennità equipollente, che è stato utilizzato per la determinazione del reddito di riferimento al numeratore della formula:

T.F.R. o indennità equipollente

Reddito di riferimento = ----------------------------------- x 12

Periodo di commisurazione

Punto 32 - Aliquota

Deve essere indicata l’aliquota media di tassazione, indicata nella casella 36 del Cud, ottenuta applicando la formula:

IL x 100

--------------------

RR

dove:

IL = è l’imposta lorda calcolata applicando al reddito di riferimento (RR) le aliquote IRPEF in vigore nel 1998.

RR = è il reddito di riferimento, calcolato con la formula di cui al precedente punto 31.

Punti 33 e 34 - Art. 4, 3° comma, L. 482/1985 - Retribuzione media biennio precedente -

Aliquota

Tali punti devono essere compilati solo nel caso di applicazione dell’art. 4, 3° comma, della Legge n. 482/1985, che prevede: "Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, (cioè prima del 1° ottobre 1985), qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano stato in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge".

L’espressione legislativa riveste un duplice significato: oltre cioè a voler dire che le indennità o quote di esse corrisposte dopo il l° ottobre 1985 sono soggette alla nuova normativa, significa anche che, nei loro confronti, si applicano tutte le disposizioni del 1° comma, ultimo periodo, dello stesso articolo, che prevede che "in nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta".

Pertanto i sostituti d'imposta, con riguardo ai rapporti cessati prima dell’1.10.1985, sia nel liquidare le indennità non ancora corrisposte, sia nel liquidare ulteriori quote o saldi delle stesse già parzialmente corrisposte prima dell’1.10.1985, terranno conto del fatto che la nuova imposta non può in ogni caso essere superiore a quella che sarebbe stata applicata dagli stessi sostituiti secondo il vecchio sistema, riducendo conseguentemente l’importo delle ritenute dopo aver operato gli opportuni confronti fra i due sistemi, ove il nuovo sistema risulti più gravoso del vecchio.

Se il datore di lavoro, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, c.3 della Legge n. 482/1985, deve averne fatto specifica menzione nell’apposito spazio del Cud riservato alle Annotazioni.

Punti 35 e 36 -Imponibile T.F.R - Imponibile altre indennità

Devono essere indicati rispettivamente l’ammontare imponibile ai fini fiscali del T.F.R. (al netto quindi delle riduzioni spettanti) e l’ammontare imponibile delle altre indennità e somme (per le quali, com’è noto, non competono invece abbattimenti).

Punto 37 - Imponibile dell’anno

Questa casella va compilata solo se nel periodo 1988-1997 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o un’anticipazione, cioè solo se è stata compilata la casella 34 del Cud.

Ai sensi dell’art. 16 del T.U.I.R., chi riceve somme a titolo di T.F.R. o somme soggette allo stesso trattamento fiscale può optare, in alternativa alla tassazione separata, per la tassazione ordinaria, se la ritiene più conveniente, in sede di dichiarazione dei redditi.

La facoltà può essere esercitata solo con riferimento alle indennità di fine rapporto e loro anticipazioni e acconti percepiti a decorrere dal 1988 e limitatamente a quelle indennità per le quali non si sono avuti negli anni precedenti (sino al 31.12.87) né acconti né anticipazioni.

Una volta esercitata questa opzione nell’anno in cui è stata percepita l’anticipazione o l’acconto, il percipiente è tenuto a mantenere l’opzione anche al momento di ricevere il saldo.

Le caselle 27 e 28 sono state introdotte per consentire all’Amministrazione di verificare chi ha ricevuto acconti o anticipazioni a decorrere dal 1988 e se, al momento di ricevere il saldo, mantiene lo stesso regime di tassazione.

L’importo da indicare è dato dalla differenza tra l'imponibile complessivo (punto 38) e l’imponibile dell’acconto o anticipazioni ricevuti nel periodo 1988 - 1996 (punti 27 e 28) che corrisponde alla parte di imponibile del T.F.R. erogato nell’anno di riferimento.

Punto 38 - Totale reddito imponibile

Deve essere indicato il reddito imponibile ai fini IRPEF, al quale deve essere applicata l’aliquota fiscale per determinare l’imposta dovuta, corrispondente alla somma dei punti 35 e 36.

Punto 39 - Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1997

Devono essere indicate le ritenute fiscali operate sugli acconti e sulle anticipazioni, di cui ai precedenti punti 27 e 28 erogati dal 1974 al 1997.

Punto 40 - Imposta dovuta

Deve essere indicato l’importo ottenuto applicando l’aliquota del punto 32 sul totale del reddito imponibile indicato al punto 38.

Punto 41 - Ritenute fiscali operate in eccedenza

Deve essere compilata solo se il totale delle ritenute operate (punto 42) risulta superiore all’imposta dovuta (punto 40).

Ciò può verificarsi nell’ipotesi in cui un’anticipazione sia stata già tassata (ad esempio, prima dell’entrata in vigore della Legge 482/95), mentre, al momento della riliquidazione, il saldo risulti a credito a seguito di un abbattimento che riduca l’imponibile al di sotto dell’anticipazione a suo tempo erogata.

Il rimborso al contribuente dell’imposta trattenuta in eccedenza potrà avvenire solo in seguito al controllo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’importo indicato in questa casella.

Punto 42 - Ritenute operate

Deve essere indicato l’importo delle ritenute fiscali operate nel 1998 sulle indennità di fine rapporto al netto, quindi, delle ritenute effettuate su acconti e anticipazioni erogati in anni precedenti esposte al punto 39.

Punto 43 - Ritenute sospese

In questo punto deve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Punti 44 - 45 - 46 - 47 - Art. 2122 Cod. Civ. - Tipo - Quota spettante - Indennità spettante - Codice fiscale del dipendente deceduto

I punti in esame devono essere compilati solo nel caso in cui il trattamento di fine rapporto sia stato percepito dagli eredi e dagli aventi diritto del lavoratore deceduto.

In tal caso devono essere, indicati:

- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 44 a 47, del lavoratore dipendente deceduto;

- per ciascun avente diritto o erede, vanno compilati ulteriori numeri d’ordine, esponendo solo i dati anagrafici, i dati contabili dei punti da 45 a 46 e al punto 47 il codice fiscale del dipendente deceduto;

- nel punto 44 deve essere indicato il codice:

1) se trattasi di erogazione di indennità ai sensi dell’art. 2122 C.C. o delle leggi speciali corrispondenti;

2) in caso di eredità;

- nel punto 45 deve essere indicata la quota percentuale dell’indennità di fine rapporto spettante all’erede, o avente diritto, come risultante dalla casella 41 del Cud;

- nel punto 46 deve essere indicata, per ciascun erede o avente diritto, la quota parte dell’indennità spettante, calcolata con la percentuale del punto 45.

Se nel corso del 1998 sono state corrisposte somme sia al deceduto che agli eredi o aventi diritto, deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.

4 - QUADRO SC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E TALUNI REDDITI DIVERSI

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta che nel corso del 1998 hanno corrisposto a persone fisiche o ad associazioni costituite tra artisti e professionisti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, o ad essi assimilati di cui all’art. 49 del T.U.I.R. e alcuni redditi diversi di cui all’art. 81, comma 1 del T.U.I.R., cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. 600/73 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Il Quadro SC raccoglie tutti i redditi di lavoro autonomo e pertanto da quest’anno non è più necessario effettuare alcuna distinzione tra redditi assoggettabili o meno al Contributo Inps 10 - 12%.

A partire da quest’anno non sussiste più nemmeno l’obbligo di inoltro all’Inps di una copia del quadro del 770 relativo ai redditi inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione alla Gestione separata lavoro autonomo Inps 10 - 12%.

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell'ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio;

- codice fiscale del sostituto d'imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

4.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

4.1.1 Elenco dei percipienti

Nei punti da 1 a 10 devono essere riportate le generalità del percipiente; qualora a uno stesso percipiente siano state corrisposte somme a vario titolo, soggette a regime impositivo differente, dovranno essere utilizzati tanti numeri d’ordine quante sono le diverse tipologie di somme corrisposte.

I punti da 11 a 14 devono essere compilate solo se il percipiente è un "non residente".

Nel punto 15 (Causale) dovrà essere riportata la causale del pagamento effettuato dal sostituto, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - Per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

B - Per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;

C - Per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);

D - Per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;

E - Per prestazioni rese nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;

F - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;

G - Per l’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico;

H - A titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

I - A titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

K - Per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;

L - Per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;

M - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

N - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

P - A titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;

Q - Per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o dall’inventore, di

opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico;

R - Per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

S - A titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;

T - Altro titolo diverso dai precedenti.

Nel punto 16 (Ammontare lordo del compenso corrisposto) deve essere indicato l’ammontare lordo dei compensi corrisposti dal sostituto nel 1998; le Istruzioni Ministeriali precisano che "il contributo integrativo del 2% destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17".

Ricordiamo che neppure l’IVA corrisposta dal sostituto al lavoratore autonomo soggetto passivo di tale imposta dovrà essere indicata.

Nel punto 17 (Somme non soggette a ritenuta) deve essere indicata la parte non soggetta a ritenuta delle somme corrisposte al lavoratore autonomo (ad esempio, la detrazione forfettaria del 25% nel caso di compensi erogati a fronte di utilizzo di diritti d’autore) ovvero, nei casi limitati consentiti dalla normativa, dei rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento (ad esempio, pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura).

In questo punto devono essere inoltre indicati i compensi d'importo inferiore a £. 50.000 per prestazioni di lavoro autonomo occasionale corrisposti da enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Nel punto 18 (Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale) occorre indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto il sostituto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni: va compilata solo se è stata barrata la casella del punto 11 (N.R.).

Nel punto 19 (Imponibile) deve essere indicato l'ammontare imponibile su cui applicare il prelievo costituito dalla differenza tra i dati contenuti nei punti 16 e 17.

Nel punto 20 (Ritenute operate) deve essere indicato l’importo della ritenuta operata sulla base imponibile indicata nel punto 19.

Nel punto 21 (Ritenute sospese) deve essere indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

5 - QUADRO SD - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1998

Il presente quadro raccoglie i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 1998.

I dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel corso del 1999 non devono essere riportati nel presente quadro, ma nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da presentare nel 2000.

I sostituti d’imposta sono tenuti a compilare il presente quadro riportando:

* nei punti da 8 a 32 i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi da giugno a dicembre 1998, per il saldo dell’Irpef e del Cssn 1997, per la prima rata di acconto dell’Irpef e del per il 1998, per l’acconto del 20% dell’imposta su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

In tali punti vanno riportati i dati dei conguagli operati nei predetti mesi relativamente ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio a giugno e a luglio;

* nei punti da 33 a 37 i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi di novembre e dicembre 1998, relativamente alla seconda o unica rata di acconto dell’'Irpef dovuta per il 1998.

* nei punti da 38 a 41 i dati identificativi del C.A.A.F. che ha effettuato la comunicazione Mod. 730-4 al sostituto.

Vanno riportati, inoltre, i dati delle operazioni effettuate conseguenti a:

- comunicazioni (anche rettificative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;

- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;

- conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio;

- codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

5.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

I dati relativi ai conguagli vanno indicati distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. Nello stesso numero d’ordine, qualora si verifichino i presupposti, si devono compilare sia i punti da 8 a 32, sia quelli da 33 a 37.

5.1.1 Elenco dei percipienti

I punti da 1 a 7 sono riservati alle indicazioni dei dati anagrafici del dipendente.

Nei punti 8 e 33 va indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente nei successivi punti da 9 a 32 e da 34 a 37.

Nei punti 11, 14, 20, 24 e 35 devono essere indicati gli interessi per incapienza della retribuzione trattenuti nel mese indicato nei sopracitati punti 8 e/o 33. Tali interessi nella misura dello 0,5% mensile dovevano essere versati cumulativamente ai tributi cui si riferivano, senza quindi un’autonoma indicazione sui modelli di versamento.

Nei punti 12, 15, 21 e 25 devono essere indicati gli interessi per rateizzazione (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/97) trattenuti nel mese indicato nel punto 8. La richiesta di rateazione doveva essere espressa dal contribuente indicando (Sezione II, colonna F4, casella 3 del Mod. 730) il numero delle rate (da due a sei) in cui intendeva frazionare il debito complessivo a titolo di saldo Irpef e del Cssn per il 1997, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata e primo acconto Irpef per il 1998. Gli interessi dello 0,5% mensile, applicati sulle rate successive alla prima, dovevano essere versati con il codice 1668, con autonoma indicazione sul Mod. F24.

Nei punti 17, 22 e 27 devono essere riportate le sanzioni amministrative del 3% trattenute a seguito di conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello di giugno, conseguente ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.

I punti 28 e 37 (Esito) devono essere compilati per indicare il motivo per cui il conguaglio non sia stato effettuato in tutto o in parte (tali punti vanno compilati anche quando non risulta alcun debito o credito); in tal caso devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - cessazione del rapporto di lavoro;

B - aspettativa senza retribuzione;

C - decesso;

D - retribuzione insufficiente;

E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;

F - richiesta di minore secondo o unico acconto;

G - situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere indicati più codici;

H - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;

T - altro.

Nel punto 29 (Tipo) deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando i seguenti codici:

A - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;

B - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;

C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;

D - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa pervenuta entro i termini;

E - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;

F - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;

G - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;

H - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

L - dati risultanti dal conguaglio del Mod. 730-3 o 730-4 rettificato;

T - altro.

I punti 30 e 31 (Tot. rate - Num. rate) vanno compilati nel caso in cui il contribuente abbia chiesto la rateazione e in essi devono essere indicati rispettivamente il numero di rate richieste dal dipendente e il numero della rata trattenuta nel mese indicato al punto 8.

Nel punto 32 (Mod. 730/98) deve essere riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/98 non è risultato liquidabile:

01 - errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante;

02 - errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico;

03 - errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge;

04 - errata o incompleta dichiarazione del quadro A Mod. 730/98 del dichiarante;

05 - errata o incompleta dichiarazione del quadro A Mod. 730/98 del coniuge;

06 - errata o incompleta dichiarazione del quadro B Mod. 730/98 del dichiarante;

07 - errata o incompleta dichiarazione del quadro B Mod. 730/98 del coniuge;

08 - errata o incompleta dichiarazione del quadro C Mod. 730/98 del dichiarante;

09 - errata o incompleta dichiarazione del quadro D Mod. 730/98 del dichiarante;

10 - errata o incompleta dichiarazione del quadro E Mod. 730/98 del dichiarante;

11 - errata o incompleta dichiarazione del quadro E Mod. 730/98 del coniuge;

12 - errata o incompleta dichiarazione del quadro F Mod. 730/98 del dichiarante;

13 - errata o incompleta dichiarazione del quadro F Mod. 730/98 del coniuge.

Punti da 38 a 41 - Dati identificativi del C.A.A.F. che ha prestato assistenza

Queste caselle devono essere compilate solo se l’assistenza fiscale al lavoratore interessato è stata resa da un C.A.A.F.; in tal caso nelle caselle in esame devono essere riportati rispettivamente: codice fiscale, denominazione, numero d’iscrizione all’albo del C.A.A.F. e data di ricezione del Mod. 730-4 concernente la comunicazione e nel contempo la bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile dei Modd. 730/98 al sostituto al fine di verificarne la tempestività.

RETTIFICA

CASO 1

Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei modelli 730-3 e 730-4 , i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese vanno esposti su specifici numeri d'ordine.

Il sostituto deve compilare un ulteriore numero d’ordine relativo ai modelli rettificati riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:

* nei punti da 9 a 14, i dati desunti dal modello 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:

- importo da trattenere IRPEF saldo 1997;

- importo da rimborsare IRPEF saldo 1997;

- prima rata di acconto IRPEF per il 1998;

- seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 1998;

- importo da trattenere C.S.S.N. saldo 1997;

- importo da trattenere per acconto d’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

* nel punto 29 (Tipo) dello stesso numero d’ordine va indicato il codice L (dati risultanti dal

Mod. 730-3 o 730-4 rettificato).

CASO 2

Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti, perché consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto, devono essere utilizzati:

- uno o più numeri d’ordine per l’indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 29 del primo numero d’ordine dovrà essere riportato il codice G (conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto) o H (conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio).

- un ulteriore numero d’ordine per indicare i dati del modello che è stato rettificato seguendo le specifiche istruzioni sopra evidenziate.

Se a seguito di rettifica il sostituto ha effettuato rimborsi a titolo di prima rata di acconto Irpef e/o di acconto sui redditi soggetti a tassazione separata e/o si seconda rata di acconto Irpef, dovranno essere compilati rispettivamente i punti 16, 26 e 36.

6 - QUADRO SE - PROVVIGIONI

Questo quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari corrisposte nel 1998, nonché provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 426/71, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio;

- codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

6.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

6.1.1 Elenco dei percipienti

Nei punti da 1 a 10 devono essere riportate le generalità del percipiente.

Nel punto 11 deve essere indicata la causale del pagamento delle provvigioni utilizzando uno dei seguenti codici:

A - agente o rappresentante di commercio monomandatario;

B - agente o rappresentante plurimandatario;

C - commissionario;

D - mediatore;

E - procacciatore di affari.

F - incaricati per la vendita a domicilio;

G - incaricati per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25.02.87, n. 67);

T - Altro titolo diverso dai precedenti.

Nel punto 12 (Ammontare lordo corrisposto) deve essere indicato il totale corrisposto sia in denaro (compresi gli eventuali rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio) sia in natura (ad esempio, viaggi premio), al lordo delle somme non soggette a ritenuta di cui ai punti 13 e 14.

Secondo quanto contenuto nella circolare del ministero delle Finanze n. 24/8/845 del 10.06.83, la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita:

- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al mediatore, al rappresentante di commercio e al procacciatore d’affari per l’attività da questi prestata;

- da eventuali soprapprezzi riconosciuti, derivanti dalla differenza tra prezzo della merce fissato

dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante o procacciatore d’affari;

- da compensi speciali derivanti da prestazioni di garanzia sul regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (ad esempio, a titolo di "star del credere");

- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui il preponente concluda

direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;

- da corrispettivi o proventi in natura;

- da ogni altro compenso inerente all’attività dei soggetti ricordati, compresi i rimborsi spese

connessi all’attività stessa ed escluse somme anticipate per conto dei committenti, che saranno indicati nel punto 13.

Il punto 13 (Spese anticipate) contiene l’indicazione delle somme non soggette a ritenuta ricevute a titolo di rimborso per spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti (come tali risultanti da fattura o altro documento contabile intestato al preponente o alla casa mandante).

Nel punto 14 (Quota provvigioni) occorre indicare la quota di provvigione (l’importo, non la percentuale) esclusa dalla base imponibile pari al 50% o all’80% a seconda che i percipienti non abbiano ovvero abbiano dichiarato ai loro committenti, preponenti o mandanti, secondo le modalità di cui al Dm 16 aprile 1983, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di terzi, richiedendo conseguentemente la riduzione della base imponibile.

Nel punto 15 (Imponibile) deve essere indicato l’importo imponibile ottenuto per differenza dal dato esposto nel punto 12 e quelli esposti nei punti 13 e 14 .

Il punto 16 contiene gli importi delle ritenute operate.

Nel punto 17 (Ritenute sospese) deve essere indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nel precedente punto 16.

7 - QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

In questo quadro (ripristinato in questa edizione della dichiarazione Mod.770) devono essere indicati i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nei diversi quadri staccati del modello di dichiarazione 770/99.

Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate tenendo presente che, ai fini della totalizzazione del numero dei percipienti e/o assistiti laddove richiesto devono essere conteggiati una sola volta quelli elencati più volte.

Dati rilevati dal quadro SA

Nel rigo SS1 bisogna indicare:

* nel punto 1 il numero complessivo dei soggetti elencati ai fini fiscali nel quadro SA, con esclusione degli eredi;

* nel punto 2 il totale degli importi indicati ai punti 18;

* nel punto 3 il totale degli importi indicati ai punti 19;

* nel punto 4 l’importo totale relativo ai punti 20;

* nel punto 5 l’importo totale relativo ai punti 25;

* nel punto 6 l’importo totale relativo ai punti 26;

* nei punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35;

* nei punti 16, 17, 18 e 19 gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 42 e 49, 43 e 50, 44 e 51, 45 e 5;.

* nei punti 20, 21, 22, 23 e 24 gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 53, 54, 55, 56 e 57;

* nel punto 25 il totale dei numeri d’ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali;

* nel punto 26 l’importo totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali;

* nel punto 27 il totale dei numeri d’ordine utilizzati per esporre i dati assicurativi;

Si precisa che negli importi da indicare ai punti da 2 a 24 del rigo SS1 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d’ordine nei quali è stata barrata la casella del punto 38 del quadro SA

Dati rilevati dal quadro SB

Il rigo SS2 va compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati con esclusione degli eredi.

Nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 va indicato, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 21, 25, 25, 27, 28, 37, 38, ,42 e 43.

Dati rilevati dal quadro SC

Il rigo SS3 va compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 va indicato, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Dati rilevati dal quadro SD

Nel rigo SS4 bisogna indicare:

* nel punto 1 il numero complessivo dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale diretta dal sostituto d’imposta nell’anno 1998 a seguito di presentazione del Mod. 730/98;

* nel punto 2 il numero complessivo dei soggetti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F. nell’anno 1998 e ai quali il sostituto d’imposta ha effettuato i conguagli a seguito della relativa comunicazione.

I restanti punti del riquadro devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d’ordine nei quali è stato compilato il punto 29 con il codice L.

* nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;

* nei punti 12, 13, 14, 15 e 16 rispettivamente il totale degli importi dei punti 18, 19, 20, 21 e 22;

* nei punti 17, 18, 19, 20 e 21 rispettivamente il totale degli importi dei punti 23, 24, 25, 26 e 27;

* nei punti 22, 23, 24 rispettivamente il totale degli importi dei punti 34, 35 e 36.

* nel punto 25 il compenso spettante in relazione al numero dei soggetti assistiti di cui al punto 1, ai sensi del D.P.R. 600/73;

* nel punto 26 l’ammontare dei maggiori compensi spettanti, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Dirigenziale 12 novembre 1998 per l’assistenza fiscale prestata nell’anno 1997 ed utilizzato dal sostituto effettuando una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali relative all’anno 1998.

Dati rilevati dal quadro SE

Il rigo SS5 va compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nel punto 2 si deve indicare il totale relativo ai punti 12

Nei punti 3, 4, 5, 6 e 7 si deve indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 13, 14, 15, 16 e 17.

8 - QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, RELATIVI VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Nel quadro ST devono essere indicate tutte le ritenute operate dal sostituto nel corso del 1998, i relativi versamenti, nonché altri dati ad esso relativi.

Come si può notare, sono stati nuovamente accorpati in un quadro i dati relativi alle ritenute operate ed ai relativi versamenti, contrariamente a quanto avvenne lo scorso anno quando i dati venivano esposti rispettivamente nei quadri SK e SL.

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio;

- codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

8.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE

8.1.1 Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Il prospetto si compone di 18 righi e 15 punti.

I dati dei versamenti da indicare in questo quadro devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1998, a partire da quelle corrisposte nel mese di gennaio, i cui versamenti sono stati effettuati entro il 15.02.1999.

Vanno inoltre indicati le ritenute operate e i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12 gennaio 1999 e riferite all’anno 1998. In questo caso, nel punto 1 "Periodo di riferimento" si dovrà indicare il mese di dicembre 1998 o, in caso di diversa indicazione sul modello di pagamento, quanto riportato su tale modello e nel punto 6 "Note" il codice "G".

Le istruzioni non impongono di riportare i dati in ordine cronologico di versamento. Appare, pertanto, possibile inserire i vari versamenti in blocchi omogenei per codice di versamento o per tipologia di reddito.

- Punto 1 - Periodo di riferimento

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1 è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, bisogna indicare l’ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, si dovrà indicare il mese di chiusura dell’esercizio.

Per quanto riguarda l’addizionale regionale all’Irpef si ritiene corretto indicare il solo anno di riferimento (cioè "1998"), in conformità a quanto riportato sul modello di pagamento.

Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente nell’ipotesi di conguaglio di fine anno 1998 effettuato nel mese di gennaio e febbraio 1998, nel punto 2 si dovrà indicare l’importo delle ritenute relative al conguaglio stesso, mentre nel punto 10 andrà indicato il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all’art.23, comma 3, D.P.R. n.600/73, effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo a quello di riferimento).

Nell’ipotesi in cui il conguaglio abbia fatto emergere una differenza d’imposta a credito dei dipendenti, tale differenza andrà riportata unicamente al rigo ST23 del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro".

Qualora su richiesta del percipiente il sostituto trattenga nel corso del 1999 l’importo rimasto incapiente, devono essere indicati i dati dei versamenti relativi alle ritenute operate fino alla data di presentazione del Mod. 770/99.

- Punto 2 - Ritenute effettuate

Deve essere indicato l’importo delle ritenute operate. Con riferimento all’addizionale regionale all’Irpef si ritiene che, in caso di versamenti affluenti a più Regioni effettuati alla stessa data, debbano essere compilati tanti righi quante sono le diverse Regioni destinatarie, sebbene nel quadro non vi sia alcun punto nel quale indicare il codice Regione.

- Punto 3 - Totale importo versato

Deve essere indicato l’importo del versamento, comprensivo degli eventuali interessi a seguito di ravvedimento operoso

- Punto 4 - Interessi

Deve essere indicato l’importo degli interessi, già ricompresi nel precedente punto 3, versati spontaneamente dal sostituto d’imposta a seguito di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

In tal caso, si dovrà procedere come segue:

* in un rigo bisognerà indicare i dati relativi al tardivo versamento, oggetto di ravvedimento, effettuato con il modello F24:

- punto 1 - il mese e l’anno in cui sono state corrisposte effettivamente le somme le cui ritenute sono state versate tardivamente;

- punto 2 - l’ammontare delle ritenute operate (al netto degli interessi);

- punto 3 - l’ammontare delle ritenute versate tardivamente (comprensive degli interessi)

- punto 4 - l’ammontare degli interessi maturati sulle ritenute versate tardivamente;

* in altro rigo bisognerà indicare i dati relativi al versamento della sanzione amministrativa, applicata dal sostituto d’imposta, effettuato con il modello F23.

- Punto 5 - Versamenti ‘99 in Euro

Se il versamento è stato eseguito nel 1999 in Euro, gli importi dei punti 3 e 4 devono essere riportati in Euro e deve essere barrata questa casella.

- Punto 6 - Note

Per la compilazione di questa colonna devono essere indicati i seguenti codici:

A - se il sostituto d’imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli (ad esempio, i condomìni);

B - se il sostituto d’imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all’assistenza fiscale, indicati nel quadro SD della presente dichiarazione;

C - se il sostituto d’imposta ha utilizzato eccedenze di ritenute di fine 1997 compensate nel 1998;

D - se il sostituto d’imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte l’importo del contributo straordinario per l’Europa restituito;

E - se il sostituto d’imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte l’eccedenza di versamento ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 (scomputo delle ritenute versate in eccesso);

F - se il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall’art. 2, comma 1, del D.P.R.10 novembre 1997, n. 445 (sostituti minori);

G - se il versamento si riferisce a ritenute operate su somme e valori relativi al 1998 erogati entro il 12 gennaio 1999;

H - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 2 del D.L. 10.6.1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (premio d’assunzione);

J - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 45 del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito dalla Legge 22.3.1995, n. 85.

K - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d’imposta di cui all’art. 3, comma 213, della

L.28.12.1996, n. 662, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.L. 28.3.1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997, n. 140 (recupero anticipato del credito

d’imposta per anticipo T.F.R.);

L - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 22 della L. 7.8.1997, n. 266 (credito d’imposta per imprese costruttrici di motocicli - rottamazione);

M - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui al D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997, n. 403;

N - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30;

P - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

Q - se il sostituto d’imposta ha utilizzato altri crediti d’imposta a versamento delle ritenute operate;

R - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle

ritenute alla fonte previste dall’art.1 del D.L. 23.12.1993, n. 532, convertito dalla Legge

17.2.1994 n. 111;

S - se il sostituto d’imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all’art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468;

T - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, n. 2729 del 22 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998, emanate a seguito dell’evento sismico del 12 maggio 1997 verificatosi nel comune di Massa Martana;

U - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a

seguito della crisi sismica verificatasi nelle regioni Marche ed Umbria;

V - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali

verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona,

Genova, La Spezia, Lucca e Prato;

W - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2860 dell’8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;

X - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998, nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;

Y - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dalle Ordinanze n. 2590 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, n. 2729 del 22 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone;

Z - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 29 del D.L. 31.12.1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.1997, n. 30 (credito d’imposta per imprese costruttrici di autovetture - rottamazione);

Qualora in una stessa riga debbano essere indicati più codici, questi andranno elencati in ordine alfabetico.

- Punto 7 - R.S.S. Regioni a Statuto Speciale

Si deve indicare "VA", "SA" o "SI" per i sostituti d'imposta che hanno effettuato versamenti di ritenute a favore delle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Sardegna e Sicilia.

- Punto 8 - C/T/F

Si deve indicare la lettera "C" se il versamento è stato effettuato presso il concessionario della riscossione (direttamente ovvero tramite banca o ufficio postale), la lettera "T" in caso di versamento effettuato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, la lettera "F" in caso di versamento effettuato con Mod. F24 o F23.

- Punto 9 - D/C/B

Si deve indicare la lettera "D" se il versamento è stato effettuato tramite distinta, la lettera "C" se il versamento è stato effettuato in c/c postale, "B" se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito.

- Punto 10 - Codice tributo o capitolo

Deve essere indicato il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell’importo minimo delle ritenute effettuate, ovvero, in caso di versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, il capitolo.

Non si dovrà, quindi, indicare "1015" in caso di importi minimi relativi ad es. a codici "1001" o "1012": dovranno essere riportati gli stessi codici "1001" o "1012".

I dati relativi all’effettuazione delle ritenute andranno pertanto esposti analiticamente in singoli righi nei quali si dovrà compilare unicamente i punti 1, 2, 10 ed eventualmente 6, 7 e 11.

I dati relativi al versamento cumulativo devono essere riportati in uno specifico rigo, nel quale il punto 2 non deve essere compilato.

- Punto 11 - Articolo

Se il versamento è stato effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, occorre indicare l’articolo di bilancio utilizzato sul quale lo stesso è stato effettuato.

- Punto 12 - Cod. concessione o tesoreria

Viene richiesta l’indicazione del "Codice concessione" riscontrabile dalle quietanze di versamento o del "Codice tesoreria" relativo alla sezione ove è stato eseguito il versamento.

- Punto 13 - Data di versamento

Va indicata la data di versamento espressa in giorni, mese ed anno.

- Punti 14 e 15 - Banca/Poste/Cod. Azienda - Cod. CAB

In caso di versamento tramite azienda di credito, deve essere riportato il codice ABI e, distintamente, il codice CAB indicati nell’attestazione rilasciata.

In caso di versamento tramite servizio postale, deve essere riportato il codice azienda rilevabile dal modello di pagamento.

8.1.2 - Eccedenze di versamenti di ritenute dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98

Nei righi ST20 e ST21 devono essere indicate rispettivamente le eccedenze nei versamenti di ritenute sui redditi di capitale da dichiarare nel quadro RZ del Modello Unico ‘99/Società di capitali, come previsto dall’art. 2, comma 6, del D.P.R. 322/1978, che sono state utilizzate a compensazione delle ritenute indicate nel quadro ST del Modello 770/99 (ST20) o di competenza del Modello 770, ma utilizzate a compensazione delle ritenute indicate nel quadro RZ dell’Unico ‘99 (ST21).

8.1.3 - Eccedenze di versamenti di ritenute

Nel rigo ST22 deve essere indicata l’eccedenza di ritenute versate rispetto a quelle operate, tenendo conto dei versamenti relativi a ritenute di competenza 1998 effettuati fino alla data di presentazione del Mod. 770/99 (al netto perciò di quanto già scomputato). L’importo di tale rigo deve essere altresì indicato nel riquadro "Eccedenza di versamento di ritenute" posto sulla seconda facciata del Modello Base.

Nel rigo ST23 deve essere indicato l’importo del credito d'imposta spettante ai sensi della L. n. 30 del 1998, al netto di quanto già utilizzato a fronte di versamenti di ritenute relative al 1998 e riportato nella casella 8 del rigo ST29.

8.1.4 - Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro

Nel rigo ST24 (eccedenza di ritenute di fine anno 1997 da compensare nel 1998) deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1997, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1998. L’importo di rigo ST24 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1998 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d’imposta a credito dei dipendenti. In tal caso nella casella "Note" deve essere indicato "C".

Parimenti, nel rigo ST25 (eccedenza di ritenute di fine anno 1998 da compensare nel 1999) deve essere indicata l’eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1998 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel 1999.

8.1.5 - Prospetto per la determinazione dell’anticipo di T.F.R. e dei relativi versamenti

Nel successivo prospetto, nel rigo ST26 devono essere indicati i dati relativi all’anticipo dell’imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall’art. 3, commi da 211 a 213, della

L . 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituiti dall’art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo ì997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

Non devono compilare questo riquadro, in quanto esclusi dall’obbligo del versamento, i soggetti indicati nell’art.1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Nel punto 1 va indicato il numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre 1996, considerato per la determinazione della misura del versamento.

I sostituti che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non superiore a 15, non sono tenuti a proseguire la compilazione del prospetto, in quanto esclusi dall’obbligo dei versamenti nel 1998.

Nel punto 2 va indicata la base di commisurazione dell’anticipo, costituita dall’ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1997, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle anticipazioni già erogate ai dipendenti. Si ricorda che dalla base di commisurazione sono escluse le quote di accantonamento relative ai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che hanno determinato incremento del numero degli addetti, nonché le quote di accantonamento annuale imputabili alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le caselle dei punti 3 e 5 devono essere barrate se i versamenti di cui ai punti 4 e 6 non sono stati effettuati per intervenuta cessazione dell’attività.

Nei punti 4 e 6 vanno indicati gli importi dei versamenti delle due rate effettuati nel 1998.

8.1.6 - Regioni a statuto speciale

Le caselle del rigo ST27 devono essere barrate devono essere barrate dai sostituti d’imposta interessati dai dispositivi di legge riguardanti le entrate devolute rispettivamente alla Regione Valle d’Aosta, alla Regione Sardegna e alla Regione Sicilia.

8.1.7 - Ritenute a titolo d’acconto certificate

Nel rigo ST 28 si deve indicare l’importo delle ritenute effettuate a titolo di acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d’imposta 1998, riportato nelle certificazioni di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 600/73, consegnate ai percipienti.

8.1.8 - Prospetto dei crediti d’imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dal versamento di ritenute, uno o più crediti d’imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 4 "Note" (si veda al punto 8.1.1) del Prospetto delle ritenute alla fonte operate, nei corrispondenti punti del rigo ST29 dovrà essere indicato l’importo relativo.

8.1.9 - Versamenti dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 14, comma 7-bis del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

(omissis)

9 - QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1998

Nel quadro SU devono essere indicati gli importi delle imposte e del Cssn trattenuti e versati dal sostituto a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 1998.

Nei riquadri in alto a destra devono essere indicati nell’ordine:

- codice fiscale del dichiarante;

- numero progressivo del foglio;

- codice fiscale del sostituto d’imposta (soggetto estinto), da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.

9.1 - Imposte trattenute e relativi versamenti

In questo prospetto devono essere indicati gli importi dell’Irpef a saldo e in acconto, nonché quelli relativi all’acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti e versati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 1998.

Gli importi trattenuti devono trovare corrispondenza con quanto è stato indicato nel Quadro SD, nel quale sono stati esposti i conguagli a debito dei dipendenti.

Il prospetto si compone di 19 righi e 11 punti.

- Punto 1 - Periodo di riferimento

Deve essere indicato il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della trattenuta per conguaglio a debito.

Nel caso in cui l’assistenza fiscale si sia svolta senza anomalie di alcun genere, si dovrà indicare "06" per il primo conguaglio (saldo Irpef e Cssn per il 19978, prima rata di acconto Irpef, acconto 20% sui redditi a tassazione separata) e "11" per il conguaglio relativo alla seconda o unica rata di acconto Irpef.

In caso di rateizzazione degli importi a debito per saldo Irpef 1997 e prima rata di acconto Irpef 1998 dovranno essere compilati più righi, in ragione dell’indicazione del diverso importo dell’interesse trattenuto per ogni singola rata.

- Punto 2 - Imposta o sanzione trattenuta

Deve essere indicata l’imposta o la sanzione (sia quella del 3% trattenuta a seguito di conguaglio rettificativo, sia quella applicata dal sostituto che si sia avvalso del ravvedimento operoso) trattenuta.

Se per lo stesso mese è stato trattenuto sia il tributo che la sanzione, dovranno essere compilati due distinti righi.

- Punto 3 - Interessi trattenuti

Vanno indicati gli interessi eventualmente trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale, sia per incapienza della retribuzione che per rateizzazione.

- Punto 4 - Importo versato

Deve essere indicato l’importo versato comprensivo degli interessi. Tale importo dovrà coincidere con l’importo indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Modello F24, in caso di versamento effettuato con tale modalità.

- Punto 5 - Interessi versati a carico del datore di lavoro

Deve essere indicato l’importo degli interessi (già inclusi nel precedente punto 4) versato dal sostituto d’imposta che si è avvalso dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97. In tale ipotesi , si dovrà utilizzare un ulteriore rigo per poter indicare i dati relativi al versamento della sanzione effettuato con il Mod. F23.

- Punto 6 - Interessi versati a carico del dipendente

Deve essere indicato l’importo degli interessi (0,5 % mensile) eventualmente versati a carico del dipendente

- Punto 7 - Versamenti ‘99 in Euro

Se il versamento è stato eseguito nel 1999 in Euro, gli importi dei punti 4, 5 e 6 devono essere riportati in Euro e deve essere barrata questa casella.

- Punto 8 - Codice tributo

Deve essere indicato il codice identificativo del tributo.

- Punto 9 - Data di versamento

Va indicata la data di versamento espressa in giorni, mese ed anno.

- Punto 10 - C/F

Si deve indicare la lettera "C" se il versamento è stato effettuato presso il concessionario della riscossione (direttamente ovvero tramite banca o ufficio postale), la lettera "F" in caso di versamento effettuato con Mod. F24 o F23.

- Punto 11 - D/C/B

Si deve indicare la lettera "D" se il versamento è stato effettuato tramite distinta, la lettera "C" se il versamento è stato effettuato in c/c postale, "B" se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito.

9.2- Versamenti di contributi S.S.N. (DM 10/S)

Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati relativi ai versamenti del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale effettuati a seguito dell’assistenza fiscale prestata nell’anno 1998.

Il prospetto si compone di 14 righi e 4 punti.

- Punto 1 - Contributo versato

Deve essere indicato l’effettivo importo dei contributi versati per il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui redditi diversi da quello di lavoro dipendente alla/e Regione/i mediante il Mod. DM 10/S.

- Punto 2 - Interessi e/o sanzione

Vanno indicati gli interessi (dello 0,5% mensile) e le sanzioni (del 3%) versati in seguito a incapienza della retribuzione di giugno o novembre ovvero di conguagli-bis effettuati in luglio a rettifica dei conguagli di giugno.

- Punto 3 - Periodo di riferimento

Si deve indicare, per ogni versamento effettuato, il mese ed anno in cui il datore ha operato i conguagli.

- Punto 4 - Codice regione

Deve essere indicato il seguente codice della Regione o Provincia autonoma a cui tali contributi sono stati versati:

A - Abruzzo                                    N - Molise

B - Basilicata                                   P - Piemonte

C - Bolzano                                    Q - Puglia

D - Calabria                                    R - Sardegna

E - Campania                                  S - Sicilia

F - Emilia Romagna                         T - Toscana

G - Friuli Venezia Giulia                   U - Trento

H - Lazio                                        V - Umbria

K - Liguria                                      W - Valle d’Aosta

L - Lombardia                                 Z - Veneto

M - Marche

La dichiarazione nei casi di operazioni societarie straordinarie e di successione nell’attività - Il quadro SV

Sono previste particolari modalità di compilazione della dichiarazione nei casi in cui, prima della presentazione della dichiarazione, sia intervenuta una delle seguenti operazioni straordinarie o uno dei seguenti eventi:

- fusioni proprie o per incorporazione,

- scissioni totali,

- trasferimenti di aziende in onlus,

- scioglimento di una società di persone con continuazione dell’attività da parte di un solo dei soci sotto forma di ditta individuale,

- successione a causa della morte dell’imprenditore individuale o dell’esercente arti e professioni, con prosecuzione dell’attività da parte dell'erede,

- trasferimenti di competenze tra amministrazioni pubbliche.

Tutti i casi sopraelencati sono caratterizzati dalla scomparsa del soggetto preesistente e dalla prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto. Il soggetto che prosegue l’attività deve presentare il 770/98, ricomprendendo anche i dati dei soggetti estinti, relativamente al periodo del 1998 in cui essi hanno effettivamente operato. Nei casi di fusioni e scissioni, i dati vanno riferiti ai soggetti estinti fino alla data in cui essi hanno effettivamente operato, non avendo rilevanza la diversa data dalla quale si sono fatti decorrere gli effetti giuridici della fusione o della scissione.

Le modalità di compilazione della dichiarazione risultano più semplici rispetto agli anni passati, soprattutto per quanto riguarda l’esposizione dei dati relativi ai dipendenti. In particolare si devono seguire le seguenti regole:

* nel quadro SV devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti estinti.

* i dati contabili riferiti ai soggetti estinti, riguardanti il 1998, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di cessazione dell’attività, devono essere esposti in quadri distinti da quelli in cui vengono indicati i dati del soggetto dichiarante. I quadri distinti compilati per il soggetto estinto hanno una numerazione propria, che non si cumula con quella relativa ai quadri dello stesso tipo utilizzati per dichiarare i dati relativi al sostituto dichiarante.

L’indicazione in quadri distinti dei dati contabili riferiti ai soggetti estinti (diversamente da quanto previsto negli anni passati) deve essere effettuata anche per i dati dei lavoratori dipendenti per effetto degli eventi sopraindicati, si è verificato un passaggio dei dipendenti dal soggetto estinto al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro. Le particolari modalità di compilazione sono illustrate nel commento al quadro SA.

Nei quadri compilati per i soggetti estinti il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale» il proprio codice fiscale e nel primo rigo del quadro contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale del sostituto d’ imposta» il codice fiscale del soggetto estinto.

La dichiarazione nei casi di trasformazione

Le particolari modalità di compilazione del modello 770, descritte per i casi di fusioni, scissioni, successioni a causa di morte non devono esser seguite nei casi di trasformazione.

Nei casi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa il soggetto che risulta dalla trasformazione deve presentare un unico modello 770 ricomprendendo tutti i dati del 1998, senza procedere alla compilazione di distinti quadri per i dati contabili riferiti al periodo anteriore alla data in cui ha avuto effetto la trasformazione.

La dichiarazione presentata dall’erede che non prosegue l’attività

Per le persone fisiche decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi.

Sul frontespizio, nel riquadro "Persone fisiche", devono essere indicati i dati della persona deceduta, mentre nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" vanno indicati i dati dell’erede, indicando il codice 7 come codice carica. Nei singoli quadri staccati deve essere indicato soltanto il codice fiscale della persona deceduta nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

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