16/186                       FISCALE                 24/05/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

Modifiche avvertenze Mod. F24 - Istituzione codici-tributo prima e seconda rata acconti IRPEF, IRPEG, IRAP.


 

Con Circolare n. 91/E del 26.04.99 il Ministero delle Finanze ha inteso chiarire le modifiche apportate al foglio delle "Avvertenze" del modello F24, con effetto a partire dal 1° maggio 1999, sulla base del D.M. 12 aprile 1999 (G.U. n. 87 del 15.04.99). Lo stesso decreto ricordava peraltro che viene consentita l’utilizzazione di modelli di versamento F24 con il foglio delle "Avvertenze" previgente, purché essi siano compilati in conformità alle indicazioni contenute nella nuova formulazione di tale foglio.

Nello stesso atto amministrativo il Ministero delle Finanze rende nota l’istituzione di nuovi codici-tributo per ciascuna delle due rate di acconto dell’Irpef, dell’Irpeg e dell’Irap

Qui di seguito presentiamo il testo integrale della Circolare n. 91/E.

"Con decreto dirigenziale del 12 aprile 1999, n. 87, sono state parzialmente modificate le avvertenze relative alla compilazione del modello F24. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito della constatazione che molti contribuenti non hanno compilato, o non hanno compilato in modo corretto, lo spazio "numero di rate prescelto" della sezione 6 - saldo finale - del modello, creando difficoltà nel monitoraggio dell’andamento del gettito tributario.

Pertanto, si è ritenuto indispensabile modificare dette avvertenze in modo che il contribuente possa agevolmente fornire all’Amministrazione le informazioni ad essa necessarie ai fini di monitoraggio delle entrate.

Ciò premesso, si ribadisce che il contribuente, una volta esercitata nella dichiarazione unificata l’opzione relativa alla rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, deve ripartire l’importo nel numero di rate mensili prescelto.

Nel contempo sulla base di quanto stabilito nelle nuove avvertenze al modello F24, in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare, nello spazio "numero di rate prescelto" della sezione 6 - saldo finale - del modello, sia la rata che sta versando, sia il numero complessivo delle rate che ha scelto di versare. Per esempio, se si tratta della prima di sei rate, indicherà 0106. Tale indicazione dovrà essere fornita, nella forma 0101, anche in caso di pagamento in unica soluzione.

Le banche, i concessionari e le agenzie postali sono invitate a dare massima pubblicità alle nuove modalità di compilazione dello spazio "numero di rate prescelto" della sezione 6 - saldo finale - del modello F24 e controllare che i contribuenti riempiano tale spazio.

Sempre al fine di effettuare un corretto monitoraggio delle entrate, si rende necessario istituire per ciascuna delle due rate di acconto dello IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP i seguenti codici-tributo:

4033 - IRPEF acconto - prima rata;

4034 - IRPEF acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;

2112 - IRPEG acconto - prima rata;

2113 - IRPEG acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;

3812 - IRAP acconto - prima rata;

3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24, per gli acconti IRPEF, è l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AAAA; per gli acconti IRPEG, è il periodo d'imposta per il quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AAAAAAAA; infine, per gli acconti IRAP, è il periodo d’imposta per il quale si effettua il versamento nella forma AAAAAAAA.

I suddetti codici-tributo dovranno essere utilizzati a decorrere dal 1° maggio p.v.; naturalmente a partire dalla stessa data sono abrogati i codici-tributo 4007, 2110, 3810, concernenti rispettivamente IRPEF- acconto, IRPEG - acconto ed IRAP - acconto.

Pertanto, banche, concessionari e agenzie postali, a partire dal 1° maggio p.v., non dovranno accettare modelli F24 recanti i codici-tributo da ultimo citati."

Si fa presente inoltre che, con Comunicato stampa 11 maggio 1999, il Ministero delle Finanze ha definito quanto segue:

"...nel precisare che il dato 0101 deve essere indicato in tutti i casi di versamenti in unica soluzione, ancorché non rateizzabili, si comunica che, al fine di evitare disagi ai contribuenti che non siano venuti a conoscenza delle richiamate disposizioni in tempo utile, i soggetti incaricati della riscossione, vale a dire le banche, le agenzie postali ed i concessionari, sono stati invitati ad accettare, fino al 31 maggio c.a., anche i modelli di versamento nei quali no è riempito lo spazio "numero di rate Prescelto" del modello F24."

wb01511_.gif (114 byte)  Indice