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IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE E PERIODICA - CHIARIMENTI MINISTERIALI


 

Facendo seguito al fax inviato alle società di capitali in data 28.04 u.s., diamo nota del testo integrale della Circolare del Ministero delle Finanze n. 92/E del 26 aprile 1999 contenente : "Ulteriori chiarimenti sulle modalita' di compilazione delle dichiarazioni annuali IVA relative all'anno 1998 e sulle dichiarazioni IVA periodiche".

"In relazione ad ulteriori richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente in merito alle dichiarazioni IVA in oggetto, si riportano di seguito le risposte gia' fornite ai quesiti formulati dagli operatori.

1. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

1.1 Donazione di azienda avvenuta tra il 1° aprile 1999 ed il termine finale di presentazione dell'Unico99: quale soggetto deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno precedente alla donazione e con quali modalità?

Come già precisato con circolare n. 57/E del 5 marzo 1999, punto 1.4, qualora la donazione abbia comportato il trasferimento del credito o del debito IVA, il donatario deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, per conto del donante, entro gli stessi termini previsti per quest'ultimo. Pertanto, se il donante era tenuto a comprendere la detta dichiarazione nel modello Unico, il donatario deve presentare la dichiarazione IVA per conto del donante entro lo stesso termine gia' previsto per il donante.

1.2 Come deve essere compilata la dichiarazione annuale IVA da parte dei curatori fallimentari o dei commissari liquidatori, relativamente all'anno in cui viene dichiarato il fallimento?

In tale fattispecie, come precisato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, il curatore (o il commissario liquidatore) deve presentare una dichiarazione relativa a tutto l'anno, comprensiva di due moduli: il primo per le operazioni registrate per la parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) e il secondo per le operazioni registrate per la frazione d'anno successiva a tale data. Peraltro, nel caso in cui emerga un debito IVA relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente all'apertura del fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) ed un credito IVA relativo alla frazione d'anno successiva, i detti saldi non possono essere compensati tra loro e, pertanto, in sede di compilazione del quadro VX, si deve riportare solo il credito relativo al secondo periodo (in corrispondenza del rigo VX17), mentre non deve essere indicato alcun importo nei righi VX15 e VX16 (in quanto il debito dell'impresa fallita è suscettibile di insinuazione fallimentare). Qualora invece per entrambi i periodi risulti un'imposta a debito, nei righi VX15 e VX16 deve essere indicato solo il debito emergente dalla seconda frazione d'anno.

1.3 Coloro che effettuano operazioni esenti di cui ai punti da 1 a 9 dell'art. 10 del D.P.R n. 633 del 1972 devono compilare sia il rigo VG10 che il rigo VG16 della dichiarazione IVA annuale?

Si chiarisce preliminarmente che i righi VG10 e VG16 della dichiarazione IVA sono alternativi, in quanto ciascun contribuente interessato puo' compilarne soltanto uno. In particolare, la casella del rigo VG10 deve essere barrata se il contribuente ha effettuato operazioni esenti di cui all'articolo 10, comprese quelle di cui ai punti da 1 a 9, in via del tutto occasionale. Invece, il dato dell'IVA indetraibile richiesto nel rigo VG16 deve essere fornito se le operazioni esenti di cui ai citati punti da 1 a 9 sono svolte abitualmente (anche se non rientranti nell'attivita' propria esercitata) o se accessorie ad operazioni imponibili. Peraltro, in caso di compilazione del rigo VG10, non vanno indicati i dati richiesti nei righi da VG14 a VG16. Comunque, si ricorda che anche l'ammontare degli acquisti con IVA indetraibile afferenti le predette operazioni esenti svolte in via occasionale deve essere compreso nel rigo VF17 della dichiarazione annuale IVA.

1.4 Se la societa' controllante presenta sia la propria dichiarazione IVA che i prospetti riepilogativi entro il 30 settembre 1999, entro quale termine deve presentare le garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979?

Con la circolare n. 68/E del 24 marzo 1999 e' stato chiarito che, nel caso in cui l'ente o societa' controllante sia tenuto a trasmettere direttamente la dichiarazione in via telematica e non si avvalga, a tal fine, ne' di un intermediario ne' di altra societa' del gruppo, la dichiarazione IVA propria va trasmessa in via telematica entro il 30 settembre 1999 ed entro la stessa data vanno presentati al concessionario i due prospetti riepilogativi (mod. IVA 26PR/99 e mod. IVA 26LP/99), redatti esclusivamente su modelli cartacei. In tale ipotesi si precisa, altresi', che le garanzie previste dall'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 devono essere presentate, unitamente al modello IVA 26PR/99, entro lo stesso termine del 30 settembre 1999 previsto per la trasmissione in via telematica.

2. DICHIARAZIONE IVA PERIODICA

2.1 Anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore devono presentare la dichiarazione IVA periodica?

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore devono presentare la dichiarazione IVA periodica solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, secondo quanto previsto dall'art.74-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, la dichiarazione periodica va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le liquidazioni periodiche. Si precisa inoltre che i predetti soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione periodica gia' dal 1999 se il soggetto fallito e' una societa' o un ente di cui all'art. 87 del TUIR.

2.2 Entro quale termine i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA periodica devono presentare l'istanza di cui al D.M. 23 luglio 1975, per la richiesta di rimborso infrannuale?

Come gia' chiarito con la circolare n. 68/E del 24 marzo 1999, coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica possono, in alternativa, presentare all'ufficio IVA (o delle Entrate) l'istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975, come sostituito dal D.M. 15 febbraio 1979, oppure un esemplare del modello di dichiarazione periodica entro lo stesso termine, e cioe' entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza.

2.3 L'importo che puo' essere richiesto come rimborso infrannuale coincide con il credito risultante dalla liquidazione del solo trimestre di competenza?

Relativamente all'importo che puo' essere chiesto a rimborso per i primi tre trimestri dell'anno solare ovvero portato in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 - in presenza dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), del D.P.R. n. 633 del 1972 - si precisa che, in applicazione della normativa in materia, esso deve essere determinato facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza (non computando, quindi, l'eventuale credito riportato dal periodo precedente).

2.4 Con quali modalita' i contribuenti legittimati a chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA possono effettuare la compensazione dei crediti IVA con i debiti derivanti da altri tributi, contributi o premi?

I contribuenti legittimati a chiedere il rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), del D.P.R. n. 633 del 1972, possono compensare l'IVA a credito con i debiti derivanti da altri tributi, contributi o premi, a partire dal 1 giorno successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, nel caso in cui dalla liquidazione relativa al 1 trimestre 1999 risulti un credito IVA, i predetti soggetti possono compensare il detto credito (senza presentare alcuna istanza all'ufficio) con i debiti derivanti da altri tributi, contributi o premi, presentando il modello F24 entro il 16 aprile ovvero con riferimento ai successivi periodi. Naturalmente, in aggiunta al suddetto credito relativo al trimestre di riferimento, il contribuente puo' compensare anche l'ammontare del credito d'imposta riportato dalla dichiarazione dell'anno precedente non ancora compensato ne' chiesto a rimborso.

2.5 In quale rigo della dichiarazione IVA periodica devono essere riportati gli importi relativi alle operazioni con IVA ad esigibilita' differita?

Nel rigo VP1 deve essere compreso anche l'ammontare imponibile delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento con esigibilita' differita dell'imposta ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, mentre nel rigo VP5 deve essere indicata l'imposta relativa alle dette operazioni solamente allorche' si e' verificata la predetta esigibilita'.

2.6 I soggetti che effettuano subforniture avvalendosi del versamento dell'IVA con cadenza trimestrale, ai sensi dell'art. 74, comma 4-bis, del D.P.R. n. 633/1972, in quale dichiarazione periodica devono barrare la casella prevista nel rigo VP13?

I soggetti che si avvalgono delle agevolazioni previste dal citato art. 74, comma 4-bis, devono barrare l'apposita casella posta nel rigo VP13 della dichiarazione relativa al periodo in cui differiscono il versamento dell'IVA.

2.7 A partire da quale periodo i soggetti che redigono il bilancio in Euro hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche in Euro?

Secondo quanto precisato con la circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998, i soggetti che hanno scelto di redigere il bilancio in Euro sono tenuti a presentare le dichiarazioni annuali con i valori in Euro relativamente all'esercizio per il quale hanno redatto il bilancio in Euro. Peraltro, per quanto concerne le dichiarazioni periodiche IVA, si precisa che l'obbligo di presentazione delle medesime con i valori in Euro scatta solo a partire dall'esercizio successivo a quello per il quale e' stato redatto il bilancio in Euro. Inoltre, per le dichiarazioni periodiche IVA relative a periodi anteriori alla presentazione del bilancio in Euro, i contribuenti hanno la facolta' di presentare le cennate dichiarazioni in lire o in Euro. La facolta' di presentare la dichiarazione periodica in Euro comporta, come gia' chiarito, l'obbligo di presentare in Euro le successive dichiarazioni periodiche o annuali.

2.8 Quali dati devono indicare i contribuenti con contabilita' presso terzi nei righi VP1 e VP3?

Ad integrazione di quanto precisato ai punti 1.4 e 2.2 della circolare n. 68/E del 24 marzo 1999, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della propria contabilita' - e che quindi effettuano la liquidazione dell'IVA sulla base dei dati relativi al secondo mese precedente - devono indicare nel rigo VP1 l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, registrate o soggette a registrazione, e nel rigo VP3 l'ammontare complessivo degli acquisti, rilevanti agli effetti dell'IVA, annotati nel registro degli acquisti con riferimento al secondo mese precedente. Peraltro, il suddetto sfasamento temporale puo' dare origine ad un conguaglio d'imposta (a debito o a credito) in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA in quanto, in tale dichiarazione, devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno.

2.9 Qualora dalla liquidazione periodica di un mese o trimestre risulti un debito d'imposta non superiore a lire 50.000 e da quella relativa al periodo successivo emerga, invece, un credito d'imposta, come devono indicarsi tali dati nelle relative dichiarazioni periodiche?

Nell'ipotesi sopra prospettata i relativi dati devono essere evidenziati nel modello come nell'esempio sotto riportato.

1. Dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di gennaio con saldo dell'IVA a debito di lire 40.000:

VP10 (IVA da versare) 40.000

VP12 (versamento) zero

2. Dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di febbraio con saldo dell'IVA a credito di lire 100.000:

VP10 (IVA da versare) zero

VP11 (IVA a credito del periodo) 100.000

3. Dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di marzo con saldo dell'IVA a debito (VP5-VP6) di lire 130.000:

VP7 (IVA a credito del periodo precedente) 60.000; tale importo si ricava dalla differenza tra il credito IVA risultante dalla liquidazione del mese di febbraio (L. 100.000) e il debito risultante dalla liquidazione del mese di gennaio (L. 40.000)

VP10 (IVA da versare) 70.000

VP11 (IVA a credito del periodo) zero

VP12 (versamento) 70.000

2.10 Quali dati devono essere indicati nei righi VP1 e VP3 dalle agenzie di viaggio e turismo?

Le agenzie di viaggio e turismo che applicano il particolare metodo di detrazione "base da base" di cui all'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, devono compilare i righi VP1 e VP3 secondo gli stessi criteri adottati per la compilazione dei quadri VE e VF della dichiarazione annuale, come illustrato nelle relative istruzioni. In particolare, poiche' al rigo VP1 deve essere riportato l'ammontare complessivo di tutte le operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, il contribuente per la parte soggetta al predetto regime speciale di cui al citato articolo 74-ter deve indicare la base imponibile, al netto dell'IVA, nonche' l'ammontare delle altre operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA.

2.11 Gli acquisti intracomunitari e gli acquisti da soggetti non residenti devono essere compresi anche nel rigo VP1?

Come previsto espressamente nel modello di dichiarazione periodica, nel rigo VP1 viene richiesto soltanto l'ammontare complessivo delle "operazioni attive". Pertanto, sia gli acquisti intracomunitari sia gli acquisti da soggetti non residenti autofatturati ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non devono essere compresi nel rigo VP1 ma nel rigo VP3 e nel rigo VP4 (limitatamente agli acquisti intracomunitari). Peraltro, poiche' le predette operazioni devono essere annotate sia nel registro delle fatture emesse (per determinare l'IVA a debito) che in quello degli acquisti (per determinare l'IVA detraibile), l'imposta a debito relativa ai predetti acquisti deve essere compresa nel rigo VP5, mentre l'imposta detraibile deve essere compresa nel rigo VP6.

2.12 Le aziende sanitarie locali sono tenute alla presentazione della dichiarazione IVA periodica?

Si precisa che tutti i soggetti indicati nell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comprese le AA.SS.LL., sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA periodica.

2.13 I rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche a decorrere dall'anno 1999?

Come gia' specificato nelle istruzioni allegate al modello, le dichiarazioni IVA periodiche devono essere presentate a partire dall'anno d'imposta 1999 dalle societa' ed enti indicati nell'articolo 87 del T.U.I.R., tra le quali sono comprese, nella lettera d), anche le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, i rappresentanti fiscali di tali soggetti devono presentare le dichiarazioni periodiche sin dal 1999.

2.14 Qualora a seguito di variazioni risultino importi negativi nei registri IVA, tali dati come vanno indicati in sede di compilazione della dichiarazione periodica?

In tale ipotesi i relativi importi devono essere indicati con il segno (-) da apporre all'interno della casella che precede l'importo indicato, trattandosi di modello a lettura ottica. Si precisa altresi' che qualora, in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA, debbano essere indicati importi negativi, il segno (-) (se non risulta prestampato) deve essere apposto all'interno del relativo rigo.

2.15 Anche gli importi di cui ai righi VP12 e VP14 devono essere indicati in migliaia di lire?

Si precisa che tutti gli importi richiesti nel modello di dichiarazione IVA periodica devono essere arrotondati alle migliaia di lire (non riportando quindi gli ultimi tre zeri), ovvero all'unita' di Euro se espressi in Euro, seguendo i criteri illustrati nelle relative istruzioni.

2.16 Le societa' che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, se sono in possesso dei requisiti per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni annuali, possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni periodiche?

Si precisa che per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA si applicano gli stessi principi previsti per le dichiarazioni annuali, anche in forma unificata. Pertanto, le societa' di cui all'art. 87, comma 1 lett. a), del TUIR con capitale sociale superiore a 5 miliardi presentano la dichiarazione periodica IVA in via telematica, direttamente o incaricando un intermediario abilitato. Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una societa' possiede i menzionati requisiti, la trasmissione delle dichiarazioni puo' essere effettuata da una qualsiasi delle societa' del gruppo e ciascuna societa' deve consegnare alla societa' incaricata della trasmissione telematica, entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei modelli cartacei, la propria dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta. La societa' incaricata deve rilasciare, negli stessi termini, alla societa' per conto della quale trasmette la dichiarazione copia della stessa unitamente all'apposita ricevuta, contenente la data di presentazione nonche' gli estremi del protocollo attribuito. Per ulteriori approfondimenti sulle modalita' di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, ed in particolare ai fini della formazione del numero di protocollo a partire dal 1 maggio 1999, si rinvia a quanto specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 99-Societa' di capitali, approvato con D.M. 1° aprile 1999.

2.17 L'IVA da versare risultante dalla compilazione del modello di dichiarazione periodica puo' non coincidere, per effetto degli arrotondamenti operati, con l'importo emergente dalla liquidazione periodica effettuata sui registri IVA. In tale caso qual e' l'esatto importo da versare con il modello F24?

Si chiarisce che se dalla dichiarazione periodica risulta una differenza dell'imposta da versare, determinata dalle diverse modalita' di arrotondamento dei singoli importi, il contribuente deve fare riferimento all'importo emergente dalla dichiarazione periodica per calcolare sia l'imposta da versare che l'eventuale imposta a credito. Inoltre, in caso di saldo a credito, nella dichiarazione periodica successiva bisogna indicare il credito risultante dalla dichiarazione periodica precedente. Del resto, la sopra illustrata interpretazione risulta in linea anche con gli arrotondamenti d'imposta che i contribuenti sono tenuti ad eseguire in sede di compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, come precisato nelle relative istruzioni.

2.18 Se per l’anno 1998 risulta un'IVA a credito, mentre dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio ‘99 risulta un’IVA a debito, quale importo bisogna indicare nel rigo VP7 della dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio, qualora in sede di presentazione del modello F24 entro il 16 febbraio si voglia compensare con altri tributi una parte del suddetto credito IVA, riportato in detrazione dall'anno precedente?

In tale ipotesi, nella dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio '99 bisogna indicare al rigo VP7 l'intero credito IVA riportato dal periodo precedente, come evidenziato nel seguente esempio.

- Dichiarazione annuale IVA relativa al 1998: IVA a credito: lire 100 milioni

- Liquidazione periodica relativa al mese di gennaio '99 (non considerando l'IVA a credito del 1998): IVA a debito: lire 20 milioni

- Credito IVA compensato con altri tributi (entro il 16/02/1999) con il mod. F24: lire 50 milioni.

Nell'esempio sopra riportato i suddetti importi devono cosi' essere indicati:

- nel modello di dichiarazione annuale IVA relativa al 1998: (IVA a credito) = lire 100 milioni

- nel modello di dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio '99: rigo VP7 (IVA a credito del periodo precedente) = lire 100 milioni

rigo VP11 (IVA a credito) = lire 80 milioni

- nel modello di dichiarazione periodica relativa al mese di febbraio '99: rigo VP7 (IVA a credito del periodo precedente) = lire 30 milioni (ricavato dalla differenza tra lire 80 milioni e lire 50 milioni).

Peraltro, nell'ipotesi in cui una parte del credito IVA relativo al 1998 (ad esempio 20 milioni), sia stata gia' utilizzata con il modello F24 entro il 16 gennaio 1999, in sede di compilazione del modello di dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio '99 occorre indicare nel rigo VP7 l'importo di lire 80 milioni, pari al credito IVA '98 ridotto dell'importo gia' compensato entro il 16/01/1999.

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