2/19       E C O L O G I C O       19/01/99

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RIGUARDA LE AZIENDE CHE RECAPITANO SCARICHI DI ORIGINE PRODUTTIVA IN FOGNATURA COMUNALE O CONSORTILE

Legge 319/'76 e segg., Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Applicazione Legge Regionale 30 Maggio 1981, N. 25

"Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto"

Scadenza del 28 febbraio 1999.


 

Ricordiamo, come gli scorsi anni, che entro il 28 febbraio devono essere presentate, ai fini del calcolo del canone per la raccolta, l’allontanamento e la depurazione, le denunce dei quantitativi di acqua, derivanti da cicli di produzione, scaricati nel corso del precedente anno solare.

Sono tenuti alla denuncia annuale della quantità e qualità delle acque reflue i titolari di scarichi in fognatura di acque di rifiuto provenienti, anche parzialmente, da insediamenti produttivi.

La classificazione di un insediamento come produttivo o assimilabile al civile avviene, di regola, a cura dell'Ente gestore del servizio di depurazione, sulla base di quanto previsto dalla L.R. Lombardia n. 62 del 27 Maggio 1985.

L'obbligo di denuncia riguarda solo le utenze produttive, quindi le aziende che in tutto o in parte utilizzano acqua nel ciclo di produzione (acque di lavaggio, di processo, ecc.) le cui reti fognarie interne siano allacciate alla fognatura comunale (o al collettore consortile).

 

Non devono quindi presentare denuncia:

gli insediamenti produttivi che scaricano in corsi d'acqua superficiali

gli insediamenti civili e quelli i cui scarichi sono assimilabili ai civili [ricordiamo che il canone per il servizio di raccolta e depurazione delle acque provenienti da utilizzazioni civili viene pagato direttamente con la bolletta dell’acqua, emessa dall’Ente erogatore (normalmente l’Acquedotto Comunale)].

Segnaliamo inoltre che, per effetto delle norme fiscali contenute nel "collegato" alla Finanziaria, a partire dal 1° gennaio 1999 le attività di raccolta tramite fognatura delle acque reflue e loro successiva depurazione da parte dei gestori degli impianti consortili di trattamento costituiscono "esercizio di impresa" e sono quindi soggette ad IVA nella misura del 10%.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA.

I titolari degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica

fognatura devono, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno,

presentare al Comune la denuncia utilizzando gli appositi moduli

(ormai in uso da tempo) predisposti dalla Regione.

Tale modulistica, analogamente agli scorsi anni, normalmente in distribuzione presso le sedi dei singoli Comuni (o dei Consorzi, se a ciò specificatamente delegati) è composta di tre copie, una delle quali, di colore rosa, viene trattenuta come ricevuta dall’utente, mentre le altre vanno consegnate al Comune.

La denuncia deve riguardare ogni punto di scarico (deve cioè essere compilata una denuncia per ciascun punto di scarico che convogli le acque nella fognatura comunale o consortile) effettivamente allacciato e fornirne l'esatta ubicazione .

La modulistica prevede i seguenti dati:

- codice ISTAT dell’attività produttiva svolta;

- quantità di acqua prelevata dall'acquedotto o da pozzi privati;

- quantità di acqua scaricata da ogni singolo allacciamento alla fognatura;

- quantità di acqua attinta ma non scaricata perché diversamente utilizzata;

- il periodo di attività, in mesi, dello scarico;

- le caratteristiche inquinanti delle acque scaricate.

SANZIONI

Per l'incompleta o infedele denuncia, a parte gli eventuali risvolti di carattere penale, è prevista una sanzione pari al 50% del maggior canone accertato.

Per l'omessa o ritardata denuncia è prevista una sanzione pari all'ammontare del canone dovuto, ridotta del 50% nel caso il ritardo non superi i 30 giorni.

 

LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

Chiediamo alle aziende la massima attenzione nella compilazione della denuncia, in modo da ridurre eventuali errori di attribuzione tariffaria da parte dell'Ente gestore.

Raccomandiamo pertanto di:

Controllare, al momento della consegna della denuncia, che la data di protocollo apposta dal Comune sia esatta;

Specificare il codice ISTAT dell’attività svolta, poiché tramite esso l'azienda viene inserita in una delle cinque classi previste dalla normativa vigente.

A seconda della classe attribuita, viene assegnato un coefficiente moltiplicativo che va a incidere sul calcolo della tariffa;

Specificare il volume complessivo delle acque scaricate. Va sottolineato che la normativa vigente afferma in modo esplicito che sono assoggettate al canone di depurazione le acque effettivamente scaricate in fognatura. Nel caso l'azienda abbia installato un misuratore di portata delle acque di scarico immediatamente a monte dell'allacciamento alla fognatura, si dovrà riportare il dato come registrato dallo strumento.

Fornire i parametri qualitativi delle acque di scarico.

Incidono sul calcolo del canone: il C.O.D. [è correlato al grado di inquinamento organico complessivo], il B.O.D.5 [correlato alla facilità di degradazione aerobica da parte della flora batterica presente negli impianti consortili di trattamento], il loro rapporto [K2, fornisce una indicazione del "peso" della frazione non biodegradabile] e i Solidi Sospesi Totali [S.S.T., contribuiscono ad aumentare il quantitativo di fango prodotto].

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