17/192                    ECOLOGICO                     01/06/99

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RIFIUTI

Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 "Decreto Ronchi"

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO)

1° Maggio 1999: Contributo POLIECO


 

Facciamo seguito alla nostra recente comunicazione n. 14/164 del 10/5/99 per fornire alle aziende associate ulteriori chiarimenti in merito al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO) e alle modalità di applicazione del relativo contributo ambientale.

Come già segnalato, l’articolo 48 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) ha normato la nuova gestione dei rifiuti di beni in polietilene secondo il principio della responsabilità condivisa che coinvolge tutti i soggetti della filiera: lo strumento operativo per il perseguimento degli obiettivi posti dal legislatore è il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO).

ISCRIZIONE

Hanno l’obbligo di aderire al Consorzio in qualità di Soci ordinari i seguenti soggetti:

- i produttori e gli importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene (Categoria a);

- i produttori e gli importatori di beni in polietilene (Categoria b);

- le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti di beni in polietilene (Categoria c);

- le imprese che riciclano rifiuti di beni in polietilene (Categoria d);

- le imprese che recuperano rifiuti di beni in polietilene (Categoria d);

- le imprese che effettuano lo stoccaggio (mediante messa in riserva) dei rifiuti di beni in polietilene (Categoria d).

L’adesione avviene attraverso la compilazione, completa e sottoscritta, dell’apposita scheda e comporta un contestuale versamento "Una Tantum" a titolo di concorso alla costituzione del fondo consortile.

Nella prima fase di attività del Consorzio, e fino al 29 febbraio 2000, l’importo da versare all’atto dell’adesione è stabilito in base ai seguenti criteri:

SOGGETTI CHE ADERISCONO IMPORTO

Soggetti che hanno iniziato la propria attività nel corso del 1999 o che nell’anno solare precedente alla domanda di iscrizione hanno realizzato un volume d’affari inferiore a Lit. 10.000.000.000 (diecimiliardi)

Lit. 1.000.000.=

(unmilione)

Soggetti che nell’anno solare precedente alla domanda di iscrizione hanno realizzato un volume d’affari compreso tra Lit. 10.000.000.000 (diecimiliardi) e Lit. 50.000.000.000 (cinquantamiliardi)

Lit. 2.000.000.=

(duemilioni)

Soggetti che nell’anno solare precedente alla domanda di iscrizione hanno realizzato un volume d’affari superiore a Lit. 50.000.000.000 (cinquantamiliardi)

Lit. 5.000.000.=

(cinquemilioni)

 

Precisiamo che, al momento, il Decreto Ronchi non prevede sanzioni per la mancata adesione, ma la CONFAPI segnala che sono in atto iniziative per introdurre pesanti sanzioni a carico degli inadempienti.

CONTRIBUTO POLIECO

Il POLIECO, che ha l’obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del loro ciclo di impiego per avviarli al riciclaggio e al recupero, effettua, per reperire le risorse necessarie a svolgere i propri compiti istituzionali, un prelievo ("contributo POLIECO") in corrispondenza delle diverse fasi (acquisto di materia prima, fabbricazione dei beni ....) nelle quali è articolato il processo di produzione.

Il Contributo POLIECO rappresenta quindi la forma di finanziamento attraverso la quale vengono ripartiti tra i produttori e gli altri operatori i costi per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti derivanti dai beni in polietilene.

Per l’anno in corso e fino al 29 febbraio 2000 (data di possibile modifica delle entità del Contributo da parte del POLIECO) il Contributo (da evidenziare sempre in fattura) è differenziato per le diverse categorie come segue:

 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’

(Soci Ordinari)

CONTRIBUTO POLIECO

Produzione e importazione di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene (Categoria a) Lit. 50/Kg

Contributo POLIECO mp

Produzione e importazione di beni in polietilene (Categoria b) Lit. 10/Kg

Contributo POLIECO p

raccolta e trasporto di rifiuti di beni in polietilene (Categoria c) Lit. 100/Tonn

Contributo POLIECO g

Riciclo, recupero e stoccaggio (mediante messa in riserva) di rifiuti di beni in polietilene (Categoria d) Lit. 100/Tonn

Contributo POLIECO g

Le indicazioni "mp", "p", e "g" equivalgono rispettivamente a "materia prima", "prodotti" e "gestione dei rifiuti"

Il Contributo viene computato su una annualità che va dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

Le quattro categorie di attività obbligate all’applicazione del Contributo POLIECO devono rendicontare, attraverso la compilazione della apposita "Dichiarazione periodica", le quantità trattate e versare il contributo con periodicità diverse.

Più precisamente:

CATEGORIE DI ATTIVITA’

(Soci Ordinari)

PERIODICITA’

CONTRIBUTO POLIECO

Produzione e importazione di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene (Categoria a) TRIMESTRALE

1° aprile - 30 giugno

1° luglio - 30 settembre

1° ottobre - 31 dicembre

1° gennaio - 31 marzo

Produzione e importazione di beni in polietilene (Categoria b) SEMESTRALE

1° aprile - 30 settembre

1° ottobre - 31 marzo

Raccolta e trasporto di rifiuti di beni in polietilene (Categoria c) ANNUALE

1° aprile - 31 marzo

dell’anno successivo

Riciclo, recupero e stoccaggio (mediante messa in riserva) di rifiuti di beni in polietilene (Categoria d) ANNUALE

1° aprile - 31 marzo

dell’anno successivo

 

Come già segnalato [ns. comunicazione n. 14/164], ricordiamo che il contributo POLIECO viene applicato a partire dal 1° Maggio 1999.

Ne consegue che, solo per l’anno in corso, le imprese obbligate inizieranno ad esporre in fattura il contributo a partire da tale data anzichè dal 1° aprile.

Analogamente, anche le dichiarazioni periodiche non dovranno tener conto delle quantità prodotte o gestite nel mese di aprile.

Qualora i soggetti obbligati rientrino in diverse categorie (a titolo di esempio: importatori di materie prime e produttori), potranno iscriversi al Consorzio solo nella categoria prevalente, ma dovranno compilare la dichiarazione per ognuna delle diverse attività svolte.

Nel caso le attività prevedano periodicità di versamento diverse, l’impresa effettuerà il versamento dei contributi in un’unica soluzione alla scadenza del periodo corrispondente all’attività prevalente.

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE IN FATTURA

Le modalità di esposizione in fattura sono abbastanza simili a quelle previste per il più noto "contributo CONAI":

· Il produttore di materia prima deve esporre il Contributo di sua competenza (Lit. 50/Kg) in fattura.

· L’acquirente, di conseguenza, si vedrà aumentare il costo del polietilene di Lit. 50 per ogni Kg.

· Il trasformatore potrà internalizzare o aumentare il prezzo del bene (Lit. 50/Kg di polietilene), ma dovrà riportare in fattura esclusivamente l’importo del contributo previsto per la categoria dei "fabbricanti o importatori di beni in polietilene" (Lit. 10/Kg).

La CONFAPI segnala che il mancato riporto in fattura della specifica voce "Contributo POLIECO" e, di conseguenza, l’omesso versamento periodico del Contributo non è, al momento, sanzionato.

Tuttavia, così come per l’adesione, è possibile che, da parte degli Uffici legislativi dei Ministeri dell’Industria e dell’Ambiente, vengano proposte modifiche alle disposizioni in vigore e vengano introdotte sanzioni specifiche per questo tipo di comportamento omissivo.

Inoltre, la CONFAPI, segnala che il Ministero delle Finanze si è attivato per verificare eventuali omesse fatturazioni, registrazioni e pagamenti IVA, ai quali il Contributo stesso è assoggettato.

 

DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO E ESENZIONI

Le imprese soggette a contributi trimestrali o semestrali che, nell’arco del periodo assegnato, abbiano accumulato un importo complessivo di Contributo inferiore a Lit. 300.000, hanno facoltà di non versarlo, sommandolo a quello del periodo successivo, fatto salvo comunque l’obbligo di trasmettere specifica autodichiarazione ed effettuare il versamento entro l’anno.

Sono escluse dal versamento del Contributo le imprese che nel corso dell’anno di riferimento (1° aprile - 31 marzo) hanno accumulato un importo inferiore a Lit. 100.000, a condizione che inviino apposita autodichiarazione.

AUTOPRODUTTORI

Si considera autoproduttore chi produce o importa la materia prima per poi utilizzarla nella realizzazione di beni in polietilene.

Nel caso in cui il bene prodotto sia costituito in prevalenza da polietilene, lo stesso è assoggettato solo al Contributo di Lit. 50/Kg e non anche al Contributo previsto per i trasformatori (Lit. 10/Kg).

SMALTIMENTO RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE

Come già precisato nella nostra comunicazione n. 14/164, ricordiamo che il Decreto Ronchi impone l’obbligo a chiunque detenga rifiuti di beni in polietilene, di conferire gli stessi al POLIECO.

La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 500.000 a Lit. 3.000.000.

Tale obbligo viene considerato assolto con la consegna dei rifiuti in polietilene a soggetti in regola sia con l’iscrizione al POLIECO che all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti.

Un primo elenco di operatori autorizzati dal POLIECO per la Regione Lombardia è stato inserito nella citata circolare n. 14/164.

 

Segnaliamo alle aziende interessate che presso gli Uffici della Associazione è disponibile la "Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo POLIECO" contenente, tra l’altro, la modulistica necessaria per adempiere alle disposizioni prima illustrate.

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