17/193                       ECOLOGICO                      01/06/99

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ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO

ATTIVITA’ DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DI RIFIUTI

RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Albo Gestori Rifiuti - Delibere


 

Segnaliamo che il Comitato nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha approvato le seguenti delibere:

- Deliberazione 17 dicembre 1998 "Approvazione della modulistica relativa alla domanda d’iscrizione all’Albo"

La Delibera è costituita da un unico articolo, con il quale viene approvata la modulistica per l’iscrizione all’Albo, e dai relativi allegati.

Nell’allegato A è riportato lo schema di domanda di iscrizione e di variazione all’Albo; nell’allegato B è riportato il foglio notizie (idoneità tecnica e capacità finanziaria) previsto dall’articolo 12, comma 2, lett. e) del D.M. 28 aprile 1998 n. 406 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’U.E., avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" [Vedasi ns. comunicazione n. 2/17 del 19/01/99], da compilare a cura del rappresentante legale dell’impresa che chiede l’iscrizione.

- Deliberazione 17 dicembre 1998 "Requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti"

La Deliberazione è costituita da 3 articoli, nei quali vengono definiti i requisiti per le aziende che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e dai relativi allegati.

Nell’allegato A sono riportati i requisiti per chi effettua la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; nell’allegato B sono riportati i requisiti per chi effettua la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi che usufruiscono delle procedure semplificate; nell’allegato C sono riportati i requisiti per chi effettua la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi; nell’allegato D sono riportati i requisiti per chi effettua la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

- Deliberazione 17 dicembre 1998 "Requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti"

La Deliberazione è costituita da 2 articoli e da un allegato nel quale sono riportati i requisiti professionali (numero di anni di esperienza maturati nello specifico settore e titolo di studio) che devono essere posseduti dal Direttore tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, differenziati a secondo della classe di appartenenza.

- Deliberazione 17 marzo 1999 "Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione 17 dicembre 1998 recante i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti"

La Deliberazione è costituita da un unico articolo e da un allegato tecnico con il quale la delibera richiamata nel titolo viene integrata relativamente alla dotazione minima di mezzi e di personale di cui devono disporre le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite in uno stesso contenitore ("Raccolta multimateriale").

- Deliberazione 29 marzo 1999 "Diritti annuali d’iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 1 del D.M. 28 aprile 1998 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni"

La Deliberazione è costituita da un unico articolo e da un allegato tecnico con il quale vengono definiti gli importi dei diritti annuali per le imprese iscritte all’Albo gestori rifiuti.

Come già segnalato [Ns. comunicazione n. 2/17 del 19/01/99], ricordiamo che l’articolo 21, comma 4 del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, prevede la corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione all’Albo, determinato sulla base della popolazione servita, per quanto riguarda la raccolta di rifiuti urbani e assimilati, e sulle quantità di rifiuti trattati, per le altre categorie di attività.

Le imprese già iscritte all’Albo, ai sensi del D.M. 21 giugno 1991 n. 324 [Il D.M. 21 giugno 1991 n. 324 è la "vecchia" normativa che regolamentava le modalità di iscrizione all’Albo, successivamente abrogata dal D.M. 406/98], devono versare tale diritto sulla base di quanto prescritto dall’Allegato A della Deliberazione del 29 marzo 1999, che riporta, relativamente all’entità della somma dei diritti di iscrizione da versare, un’equiparazione tra le nuove categorie e classi previste dal vigente D.M. 406/98 e quelle di cui al D.M. 324/91.

Nonostante l’equiparazione effettuata dalla citata Delibera, la stessa risulta penalizzante, in particolare, per le imprese iscritte all’Albo ai sensi del D.M. 324/91 e appartenenti alla classe "D" (raccolta e trasporto di rifiuti inferiore a 50 tonnellate giorno) delle categorie 2, 3, 4 e 5, che sono assoggettate al pagamento di un diritto annuale di iscrizione pari a Lit. 1.500.000 (in precedenza l’importo era di Lit. 100.000).

In realtà, il D.M. 406/98 prevede due classi inferiori: la "E" (da 3000 a 6000 tonnellate annue trattate) con un diritto di iscrizione pari a Lit. 700.000 e la "F" (fino a 3000 tonnellate annue trattate) con un diritto di iscrizione di Lit. 300.000; le stesse imprese dovevano essere messe in grado di poter identificarsi nelle diverse classi (D, E, F) a seconda del relativo volume d’affari, senza essere inserite nella classe più alta con un incremento dei costi di iscrizione così elevato.

La possibilità di iscriversi a queste due classi è però vanificata dalla mancata emanazione del Decreto che dovrebbe definire gli importi delle nuove garanzie fidejussorie: fino al momento della sua emanazione, le aziende di minori dimensioni potranno iscriversi solo alla classe "D" (per la quale gli importi delle fidejussioni erano già stati definiti dalla preesistente normativa), anche se i quantitativi di rifiuti trattati risultano molto al di sotto del limite inferiore previsto.

A tale proposito, segnaliamo che la CONFAPI si sta attivando, presso il Comitato nazionale dell’Albo per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Industria, per una ridefinizione dell’ equiparazione.

Per il momento, per evitare che le imprese interessate siano gravate da tale ingiusta disposizione, la CONFAPI suggerisce di invitare le stesse imprese a pagare il medesimo importo dell’anno precedente e contestualmente dichiarare che verseranno il giusto conguaglio non appena la situazione regolamentare verrà chiarita.

Il testo integrale delle delibere è a disposizione presso gli uffici dell’Associazione.

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