17/194 ECOLOGICO 01/06/99
ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO
ATTIVITA DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DI RIFIUTI
RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97) - Albo Gestori Rifiuti
Chiarimenti operativi richiesti dalle Sezioni regionali in merito alle domande discrizione presentate prima dellentrata in vigore del DM 406/98
Delibera n. 2866 del 21 aprile 1999
Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 2/17 del 19 gennaio 1999, per segnalare che il Comitato nazionale dellAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha emanato la delibera n. 2866 del 21 aprile 1999 avente ad oggetto "Chiarimenti operativi richiesti dalle Sezioni regionali a seguito dellentrata in vigore del DM 406/98".
In particolare il Comitato ha inteso chiarire le procedure per:
1. Richieste di iscrizione allAlbo presentate prima dellentrata in vigore del DM 406/98 e non ancora approvate [La precedente normativa di riferimento era il D.M. 21 giugno 1991 n. 324, successivamente abrogato dal D.M. 406/98].
Per tale problematica vengono fornite le seguenti indicazioni:
- Foglio notizie: il foglio notizie a corredo della domanda di iscrizione presentata ai sensi del D.M. 324/91 dovrà essere sostituito con quello previsto dalla Deliberazione n. 1 del 17/12/98. Restano validi gli intercalari P (scheda rappresentanti legali) e RT (scheda responsabile tecnico) già presentati.
Le tipologie di rifiuti per le quali è stata presentata domanda di iscrizione dovranno inoltre essere individuate con il relativo codice C.E.R..
- Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria: la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovrà essere integrata secondo le disposizioni della Deliberazione n. 2 del 17/12/98.
- Responsabile tecnico: La documentazione relativa ai requisiti del responsabile tecnico dovrà essere integrata secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 3 del 17/12/98;
- Procedimenti di iscrizione: vengono ridefinite le modalità con le quali le Sezioni regionali potranno deliberare sulla domanda di iscrizione.
2. Richieste di variazione delle iscrizioni ex D.M. 324/91:
Viene formalizzata la possibilità, su richiesta degli interessati, di deliberare le variazioni alle iscrizioni già effettuate con riferimento a:
- variazioni anagrafiche;
- variazioni del responsabile tecnico;
- variazione del parco automezzi.
Non si ritiene invece possibile effettuare variazioni che riguardino il passaggio da una classe allaltra o liscrizione in una nuova categoria. In questi casi, infatti, le variazioni potranno essere effettuate solo mediante laggiornamento delliscrizione ai sensi del D.M. 406/98.