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RIFIUTI/RESIDUI (Decreto "Ronchi" 22/97)

D.M. 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22".

Allegato 2, Punto 4 "Attività di recupero energetico di rifiuti costituiti da scarti legnosi non trattati": Chiarimenti


 

Segnaliamo che, l’Amministrazione Provinciale di Como, con Circolare datata 8 aprile 1999, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’attuale quadro normativo di riferimento [D.M. 5/2/98 - Allegato 2,Punto 4] che regolamenta le attività di recupero energetico di rifiuti costituiti da scarti legnosi non trattati.

Di seguito riproduciamo i punti di maggiore interesse per le aziende:

 

" [... omissis ...]

Si ricorda in particolare che, allo stato attuale della normativa, l’effettuazione di tale attività [cioè la combustione, allo scopo di produrre energia, degli scarti di legno vergine non trattato] da parte di imprese deve rispettare le seguenti condizioni:

è consentita unicamente in presenza dell’apposita comunicazione ex art. 33 del D.Lgs. 22/97, efficace, da presentarsi alla Provincia

[L’art. 31 e l’art. 33 del Decreto Ronchi hanno stabilito le procedure da seguire per l’avvio delle attività di recupero di materia e/o di energia dai rifiuti non pericolosi sottoposti alle cosiddette "procedure semplificate"] ;

l’impianto di recupero energetico impiegato nella combustione degli scarti legnosi non trattati deve possedere le caratteristiche tecniche previste al punto 4 surrichiamato

[Le specifiche tecniche che devono essere possedute dagli impianti di recupero sono definite al punto 4 dell’Allegato 2, "Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia". Il testo integrale dei paragrafi riguardanti gli scarti (trattati e non trattati) del legno è riportato alle pagine successive];

i tempi di adeguamento tecnico per gli impianti in esercizio sono fissati dal comma 1 dell’art. 11 del D.M. 5 febbraio 1998 (scadenza al 18 agosto 1999)

[Il testo integrale dell’art. 11 è riportato di seguito. Il termine ultimo entro il quale adeguarsi, per gli impianti in esercizio, è il 18 agosto 1999];

devono essere rispettate le condizioni poste dall’art. 4 del D.M. 5 febbraio 1998

[L’art. 4 fissa i requisiti minimali per il recupero energetico. Il testo integrale è riportato di seguito];

qualora gli impianti esistenti non garantiscano il rispetto della normativa tecnica di cui trattasi, l’eventuale prosecuzione del loro utilizzo dovrà necessariamente comportare la sostituzione del combustibile, evitando l’impiego di rifiuti.

[... omissis ...]

"

Decreto Ministeriale del 05/02/1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

[ ...omissis ...]

Art. 4. - Recupero energetico

1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente formula:

potenza elettrica (espressa in MW)

2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.

3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.

[ ...omissis ...]

Art. 11. - Norme transitorie

1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [Quindi entro il 18 agosto 1999].

ALLEGATO 2

Suballegato 1

NORME TECNICHE PER L’UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI COME COMBUSTIBILI O COME ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA

[ ...omissis ...]

4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati

[030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107].

4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (I^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

4.2 Caratteristiche del rifiuto:

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

4.3 Attività e metodi di recupero:

Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

  • Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.
  • Detti impianti dovranno essere provvisti di:

  • bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

    - alimentazione automatica del combustibile;

    - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

    - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).

  • Negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno.

    Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

    NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3

    NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3

    Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3, e il limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri.

    Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

    [ ...omissis ...]

    6 Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati

    [030102] [030103] [200107]

    6.1 Provenienza: industria del legno (I^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)

    6.2 Caratteristiche del rifiuto:

    Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

    - un contenuto massimo di resine urea - formaldeide o melamina-formaldeide o urea- melamina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);

    - un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);

    - un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa;

    - un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio,

    urea- esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

    6.3 Attività e metodi di recupero:

    Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

    · Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.

    Detti impianti devono essere provvisti di:

    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

    - alimentazione automatica del combustibile;

    - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

    - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso;

    - negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).

    Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

    NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3

    NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3

    PCDD + PCDF (come diossina equivalente)

    (come valore medio rilevato per un periodo

    di campionamento di 8 ore) 0,1 ng/Nm3

    Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)

    (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,01 mg/Nm3

    per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

    Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

    La cocombustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

    ALLEGATO 2

    Suballegato 2

    DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

    1. Durante il funzionamento non devono essere superati:

    a) valori medi giornalieri:

    1) polvere totale 10 mg/m3

    2) sostanze organiche sotto forma di gas

    e vapori, espresse come carbonio

    organico totale (COT) 10 mg/m3

    3) cloruro di idrogeno (HCl) 10 mg/m3

    4) fluoruro di idrogeno (HF) 1 mg/m3

    5) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m3

    b) valori medi su 30 minuti:

    A B

    1) polvere toltale 30 mg/m3 10 mg/m3

    2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) 20 mg/m3 10 mg/m3

    3) cloruro di idrogeno (HCl) 60 mg/m3 10 mg/m3

    4) fluoruro di idrogeno (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3

    5) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3

    c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

    1) cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

    2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) Totale 0.05 mg/m3

    3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m3

    4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)

    5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)

    6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)

    7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

    8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)

    9) Rame e i suoi composti, espressi come rame (Cu) totale

    10) Manganese e i suoi composti, espresso come manganese (Mn)

    11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)

    12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)

    13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)

    Totale 0,5 mg/m3

    Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.

    2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:

    a) 50 mg/Nm3 di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

    b) 100 mg/Nm3 di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

    3. I valori limite di emissione sono rispettati:

    - se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2. lett. a) e al paragrafo 1 lett. a) e

    - tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b)

    - se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. e), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo.

    - se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.

    4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.

    5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD + PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;

    6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

    - Benz [a]antracene

    - Dibenz[a,h]antracene

    - Benzo[b]fluorantene

    - Benzo[j]fluorantene

    - Benzo[k]fluorantene

    - Benzo[a]pirene

    - Dibenzo[a,e]pirene

    - Dibenzo[a,h]pirene

    - Dibenzo[a,i]pirene

    - Dibenzo[a,l]pirene

    - Indeno [1,2,3-cd]pirene

    [ ...omissis ...]

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