17/196                  ECOLOGICO                  01/06/99

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LEGISLAZIONE ITALIANA PER LA PROTEZIONE

DELL’OZONO STRATOSFERICO

Decreto 10 marzo 1999

Proroga dei termini per la dismissione di gas halon


 

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 39/394 del 15 dicembre 1998, per segnalare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 marzo 1999 titolato "Proroga dei termini per la dismissione di gas halon".

L’art. 1 del nuovo Decreto prevede la proroga del termine per la dismissione degli halon in tutti gli apparecchi ed impianti dagli usi non considerati critici, originariamente fissato dal D.M. del 26.03.1996 al 31 dicembre 1998, alla data del 31 dicembre 2000 [Il D.M. 26.03.1996 aveva dato concreta attuazione ad alcuni obblighi stabiliti dalla Legge "quadro" n. 549 del 28.12.93 in materia di protezione dell’ozono stratosferico].

I cosiddetti "usi critici" sono:

- la protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;

- la protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;

- la soppressione delle esplosioni e l’inertizzazione dei mezzi militari;

- la protezione delle piattaforme petrolifere.

Ricordiamo che il decreto dei Ministri dell’Ambiente e dell’Industria del 26 marzo 1996 aveva vietato l’utilizzo degli halon a partire dal 31 marzo 1996 nei nuovi estintori e impianti antincendio, e a partire dal 1 gennaio 1999 per gli impianti e gli estintori già esistenti.

 

Come sopra esposto, con l’entrata in vigore del nuovo D.M. questo termine viene prorogato fino al 31.12.2000.

La proroga non trova applicazione qualora l’impianto o l’estintore sia stato sottoposto a collaudo o ricarica dopo il 31 marzo 1996.

Il decreto specifica che, nel caso il collaudo o la ricarica vengano effettuati tra la data di entrata in vigore del decreto stesso (30 aprile 1999) e il 31 dicembre 2000, la scadenza della proroga corrisponderà alla scadenza temporale stabilita in fase di detto collaudo o ricarica.

Inoltre, chiunque detenga halon dovrà trasmettere ai Ministeri dell’Ambiente e dell’Industria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 giugno 1999, una relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro il 31 dicembre 2000.

Sempre entro tale data, chiunque detenga una qualsiasi quantità di halon in impianti fissi in esercizio oppure una quantità superiore a 100 Kg in apparecchiature mobili dovrà, se non ha già provveduto, darne comunicazione ai Ministeri dell’Ambiente e dell’Industria, indicando la quantità e la tipologia dei prodotti posseduti.

Agli stessi adempimenti è tenuto chiunque possieda scorte di halon.

La violazione dei termini di dismissione degli halon (prevista dai decreti ministeriali emanati in attuazione della legge 549/93, che costituisce la Legge "quadro" per la protezione dell’ozono stratosferico) è sanzionata (riportiamo il testo dell’art. 3 di tale Legge) con "l’arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

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