17/197               AMBIENTE E SICUREZZA               01/06/99

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DECRETO LEGISLATIVO 626/’94

Indumenti di Lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale

Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 29 aprile 1999


 

Informiamo le aziende associate che il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 34 del 29 aprile 1999, titolata "Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale", fornisce chiarimenti concernenti alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando questi sono destinati ad assolvere una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nella circolare viene precisato che, qualora tale funzione sia chiaramente riscontrabile, la stessa si considera normata dall’articolo 40 del D.lgs. 626/94, in base al quale "Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" viene considerata Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.).

A titolo di esempio, sono considerati D.P.I. gli indumenti di lavoro fluorescenti destinati a segnalare la presenza dei lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo o il freddo; gli indumenti atti a evitare il contatto con le sostanze pericolose (acidi, basi, prodotti caustici ...) o con gli agenti biologici.

L’articolo 40 specifica invece che NON sono considerati D.P.I.:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore [A titolo di esempio:: gli abiti di lavoro "aziendali", che costituiscono elemento di identificazione della ditta di appartenenza, gli indumenti (camici, tute di lavoro)che svolgono una funzione di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa con la normale attività lavorativa];

b)

c) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

d) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

e) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

f) i materiali sportivi;

g) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

h) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

In merito ai D.P.I., il datore di lavoro è tenuto, tra l’altro, ad assicurarne le condizioni igieniche e l’efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie a garantire il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche.

Inoltre, per gli indumenti di lavoro - D.P.I., oltre a quanto sopra ricordato, il datore di lavoro dovrà:

- provvedere allo loro pulizia, stabilendone altresì la periodicità, scegliendo di assolvere tale onere direttamente all’interno della sua azienda ovvero ricorrendo ad imprese esterne specializzate;

- qualora, per tali operazioni di "messa in sicurezza", faccia ricorso ad una azienda esterna, dovrà segnalare l’esistenza dei rischi connessi con la manipolazione degli indumenti di lavoro da igienizzare, in modo che il personale dell’azienda incaricata dell’intervento possa essere adeguatamente informato.

Azioni specifiche dovranno inoltre essere adottate se gli indumenti di lavoro sono contaminati da piombo o amianto, dovendo, per tale tipologia di contaminazione, essere prese apposite precauzioni durante il trasporto (imballaggi chiusi opportunamente etichettati) e durante le operazioni di igienizzazione.

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