17/199                 ECOLOGICO                    01/06/99

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TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER FERROVIA

Regolamento


Segnaliamo la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999, del Decreto Legislativo 13 gennaio 1999 n. 41 titolato "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia".

In allegato al Decreto, viene riportato il Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che deve essere applicato al trasporto effettuato interamente sul territorio nazionale e tra questo ed il territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea; fatte salve le norme comunitarie e nazionali di accesso al mercato, i trasporti tra territorio nazionale e i Paesi terzi sono autorizzati se operati nel rispetto del RID.

Per il trasporto ferroviario le merci pericolose possono essere imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o di trasporto aereo ogni qualvolta il trasporto preveda una tratta aerea o marittima.

Il Regolamento prevede delle prescrizioni generali relativamente alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura per il trasporto delle merci pericolose, e prescrizioni particolari per ogni classe (materie e oggetti esplosivi, gas, materie liquide-infiammabili, materie solide infiammabili, materie soggette ad accensione spontanea, materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili, materie comburenti, perossidi organici, materie tossiche, materie infettanti, materie radioattive, materie corrosive, materie e oggetti pericolosi diversi).

Sono previste deroghe temporanee limitatamente al trasporto sul territorio nazionale, da convenirsi mediante un accordo multilaterale tra le autorità competenti degli Stati membri della Unione Europea, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza e notifica alla Commissione europea.

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