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Mod. "770/99" o INAIL - Circ. n. 37 del 10 Maggio 1999


 

Il modello 770/99 prevede, nel quadro SA, l’indicazione dei dati relativi ai soggetti assicurati fino allo scorso anno comunicati all’INAIL utilizzando la modulistica per il DNA (Denuncia Nominativa Assicurati).

Nelle pagine seguenti riportiamo la circolare n. 37/99 dell’INAIL, con la quale l’Istituto fornisce dettagliate istruzioni in merito alla compilazione dei righi del Mod. 770 contenente i predetti dati assistenziali.

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CIRCOLARE N. 37

OGGETTO: Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex articolo 4, decreto legislativo n. 241/1997. D.M. 2 marzo 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999. .

L'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 1998, da presentarsi nel 1999, l'obbligo a carico dei soggetti indicati nel titolo III del DPR 600/1973, di presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL.

Con decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1999, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, è stata approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999.

Nello sciogliere le riserve espresse in materia con office vision del 29 gennaio 1999, sono stati definiti, in accordo con il Ministero delle Finanze, gli indirizzi di carattere normativo/operativo sulla base dei quali:

* si è provveduto a delimitare i riflessi dell'applicazione della normativa in oggetto alla specifica realtà dell'Istituto;

* sono stati precisati gli adempimenti per una corretta attuazione delle disposizioni normative stesse.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad una esposizione sistematica e coordinata delle principali innovazioni apportate dalla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo 241/1997.

A decorrere da quest'anno i titolari di posizione assicurativa Inail, comunicano, mediante la compilazione del quadro SA del modello 770/99 o Unico99, i dati relativi al personale assicurato.

Sono pertanto obbligati alla denuncia in parola, tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Agli adempimenti in parola sono quindi obbligati anche i titolari di posizione assicurativa Inail che:

* non corrispondono agli assicurati somme o valori (titolari di aziende presso le quali sono stati promossi Piani di inserimento professionali, Borse lavoro...);

* assicurano soggetti non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati (soci, collaboratori, partecipanti all'impresa familiare..).

Restano esclusi dall'obbligo di compilazione del quadro SA i titolari artigiani nei confronti dei propri collaboratori familiari, nonché le Società artigiane nei confronti dei propri soci, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla nota generale dell'Istituto del 15 gennaio 1997 in merito alle comunicazioni di variazioni del nucleo artigiano presentate ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.P.R. 1124/1965.

Lavoratori per i quali devono essere comunicati i dati assicurativi nel quadro SA del modello 770/99 o Unico99.

Devono essere indicati, mediante la compilazione del quadro SA del modello 770/99 o Unico99, i dati relativi a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, ancorché non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati o somme o valori.

Restano esclusi i titolari, collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane nonché i soci di società artigiane.

Restano altresì esclusi:

- gli alunni di scuole di ogni ordine e grado;

- gli allievi di corsi di addestramento professionale;

- i candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prova d'arte;

- i soggetti che esercitano la piccola pesca in forma individuale.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Le dichiarazioni non devono in alcun caso essere presentate all'Inail.

Il datore di lavoro deve trasmettere le dichiarazioni come riepilogato nell'allegato 1.

Modalità di compilazione del quadro SA.

Nel quadro SA devono essere indicate, nel settore "dati identificativi" per ciascun assicurato le informazioni relative a :

* codice fiscale

* cognome e nome

* data di nascita

* sesso

* comune di nascita

* provincia di nascita

* cittadinanza

* comune del domicilio fiscale

* provincia del domicilio fiscale

* via e numero civico.

Relativamente al punto 9 "QUALIFICA", vanno indicati i dati relativi all'assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della tabella SD-Qualifica, posta nell'Appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99.

Il campo "e", deve essere compilato solo per i soggetti assicurati compresi nelle ulteriori categorie individuate nella quinta sezione della predetta tabella SD, e cioè:

* percipienti borse lavoro;

* tirocinanti;

* ricoverati;

* detenuti;

* soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane;

* percipienti somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale;

* collaboratori familiari di imprese non artigiane;

* partecipanti all'impresa familiare non artigiana;

* associati in partecipazione;

* iscritti alle compagnie portuali;

* componenti le carovane di facchini;

* addetti alla navigazione e alla pesca marittima.

Modalità di compilazione dello specifico settore "dati assicurativi".

Per quanto concerne il punto in argomento si precisa quanto segue:

* nei punti 113 e 114 devono essere indicati, rispettivamente, il numero della posizione assicurativa (e il relativo controcodice), nella quale è stato compreso il lavoratore oggetto della dichiarazione.

Le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative devono effettuare la denuncia indicando i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.

* I punti 117 e 118 devono essere compilati nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività riconducibili a due diverse posizioni assicurative riferite alla stessa azienda.

Nel caso sia necessario indicare più di due posizioni assicurative devono essere utilizzati ulteriori numeri d'ordine.

* I punti 115 e 116 (ed eventualmente 119 e 120) devono essere utilizzati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

* periodo non coincidente con l'intero anno solare;

* modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento;

* variazione in corso d'anno della qualifica del soggetto assicurato o trasformazione del tipo di rapporto (es.: da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato).

In tali casi, in conformità alle disposizioni impartite dall'Inps relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali con la circolare n. 100 del 3 maggio 1999, sarà necessario anche per i dati assicurativi utilizzare più numeri d'ordine, riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo considerato.

Nei casi infine in cui il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione assicurativa attività in modo discontinuo, nel punto 115 dovrà essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 116, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

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