18/211                   A L I M E N T A R E                  10/06/99

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ATTENZIONE: RIGUARDA ANCHE LE AZIENDE CHE AL LORO

INTERNO HANNO IL SERVIZIO DI MENSA O REFETTORIO

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, n. 155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

Scadenza del 28 giugno 1999


Come illustrato con ns. precedenti comunicazioni [19/173 del 25 maggio 1998, 22/215 del 19 giugno 1998 e 29/295 del 18 settembre 1998] il D.Lgs. 155 del 26 maggio 1997, "Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", ha stabilito, sulla base dei criteri fissati dalla legislazione comunitaria, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalitā di verifica della loro corretta applicazione.

In particolare, il decreto prescriveva che, a partire dal 28 giugno 1998, tutti i responsabili delle industrie alimentari predisponessero un documento contenente l'analisi dei rischi di contaminazione degli alimenti, in base alla metodologia denominata HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Il termine del 28 giugno 1998 era stato in seguito prorogato, limitatamente alla applicabilitā delle sanzioni [D.L. 15 giugno 1998, convertito nella Legge 16 giugno 1998, n. 276] al 28 giugno 1999.

Per effetto di tale deroga, pertanto, nel periodo intercorso tra la scadenza originaria e il giugno di quest’anno, non č risultata applicabile, alle aziende "ritardatarie", alcuna sanzione inerente la materia normata dal D. Lgs. 155.

 

Al momento non č stato emanato alcun ulteriore provvedimento di proroga, quindi la completa operativitā delle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo decorrerā a partire dal 29 giugno di quest’anno.

 

Ricordiamo che il Decreto prevede le seguenti sanzioni:

- Da 2 a 12 milioni per la mancata messa a disposizione delle autoritā competenti delle rilevazioni relative all’autocontrollo, qualora a seguito dell’accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per regolarizzare la posizione;

- Da 3 a 18 milioni per la mancata o non corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo, qualora a seguito dell’accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per regolarizzare la posizione;

- Da 10 a 60 milioni per il mancato ritiro dal commercio di prodotti che possono costituire un rischio per la salute dei consumatori.

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