18/212          ECOLOGICO               10/06/99

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Decreto Legislativo 22/97 ("Decreto Ronchi")

Norme per la gestione degli imballaggi

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Comunicato CONAI : Precisazioni


 

Come già segnalato con nostra comunicazione n. 12/149 del 12 aprile 1999, ricordiamo alle aziende associate che il CONAI, in data 22 marzo 1999, ha approvato la 2a edizione della "Guida all’adesione e all’applicazione del contributo CONAI", con la quale sono state introdotte diverse modifiche ed integrazioni al testo originario.

Ad ulteriore chiarimento a quanto indicato nella Guida [Il cui testo integrale è disponibile presso i nostri uffici], il CONAI ha diramato un comunicato riportante le principali linee guida sull’applicazione del Contributo.

Il testo integrale del comunicato è riportato alle pagine successive.

 

 

PRECISAZIONI SU ADESIONE E FATTURAZIONE

  

ADESIONE AL CONAI

 

Eventuali sanzioni per iscrizioni avvenute dopo il 28 febbraio 1999 saranno applicate, in caso di controlli, dalle Province.

Pertanto al Conai deve essere versata unicamente la quota d'adesione.

Le aziende di nuova costituzione hanno un mese di tempo dall'apertura della partita IVA per aderire al Conai.

E' opportuno, inoltre, che le suddette alleghino al modulo di adesione e alla copia del versamento, una lettera in cui viene segnalata la nuova costituzione.

Il codice socio verrà notificato alle aziende attraverso l'invio delle fatture.

Le dichiarazioni mensili possono essere compilate riportando la partita IVA e/o il codice fiscale dell'azienda, fino a quando il Conai non comunicherà ai consorziati il codice identificativo.

Nel caso di adesione non dovuta o di cessazione d'attività, le aziende possono spedire una disdetta d'iscrizione al Conai inviando una lettera su carta intestata.

Nel caso di errori nella compilazione del modulo le aziende possono trasmettere il modulo corretto accompagnato dal modulo errato precedentemente spedito al Conai.

 

 

IL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Indicazioni di carattere generale

Il consorziato, dopo aver inviato la dichiarazione, sarà tenuto a liquidare il contributo dichiarato solo dopo il ricevimento della corrispondente fattura, indipendentemente dalla scadenza prevista.

Per i consorziati che, in questi mesi di avvio, hanno già effettuato il pagamento prima di ricevere la fattura, Conai ha attivato un numero telefonico dedicato esclusivamente alla risoluzione di tali problemi: 02.76054276. Un operatore sarà a disposizione dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00. Il consorziato, fornendo la propria Partita IVA, avrà la possibilità di verificare la propria posizione; mentre Conai potrà provvedere all'invio della relativa fattura per gli importi già versati.

 

Regole generali

 

Conai invita i consorziati con dichiarazioni mensili inferiori a Lit. 300.000 di Contributo Ambientale Conai a seguire la prevista procedura per le modiche quantità.

Per evitare inutili duplicati, ogni dichiarazione deve essere inviata in unica copia, scegliendo una delle due opzioni:

· tramite fax oppure

· tramite posta, all'indirizzo: Via del Vecchio Politecnico 3, 20121 MILANO;

I consorziati possono evitare di allegare alle dichiarazioni l’elenco con i dati relativi alle fatture, optando per tenere disponibili tali dati su richiesta di Conai (vedi nuova dicitura su moduli 6.1 e 6.2),

Nei caso in cui l'azienda avesse già effettuato il versamento del Contributo prima del ricevimento della fattura, senza versare l'IVA, al ricevimento della stessa procederà al relativo conguaglio sui conti correnti bancari utilizzati per il versamento del Contributo Ambientale Conai.

Nel caso di dichiarazioni (che dovranno comunque pervenire a Conai) con importi complessivi annuali inferiori a Lit 25.000 per singolo materiale, nulla sarà dovuto: Conai non emette alcuna fattura e le aziende non sono tenute ad alcun versamento.

DICHIARAZIONE MENSILE PER PRODUTTORI DI IMBALLAGGIO

E/O MATERIALE DI IMBALLAGGIO: MODELLO 6.1

I produttori sono tenuti a presentare la dichiarazione mensile entro il 20 del mese successivo, qualunque sia l'importo. Per contributi superiori a Lit 300.000 viene emessa fattura; per contributi inferiori a Lit 300.000, le dichiarazioni vengono accorpate d'ufficio e la fattura verrà emessa solo al superamento di tale soglia (materiale per materiale).

 

DICHIARAZIONE PER IMPORTATORI DI IMBALLAGGIO

E/O MATERIALE DI IMBALLAGGIO: MODELLO 6.2

1. Gli importatori che dichiarano un contributo mensile inferiore a Lit 300.000 sono sollecitati ad aderire alla procedura per importatori di modiche quantità (mod. 6.8). In tal caso, si possono verificare due casi:

· l'azienda che ha presentato il mod. 6.8, allegando la prima dichiarazione dell'anno (mod. 6.2), presenterà (al raggiungimento di Lit. 300.000 o entro il 20 gennaio dell'anno successivo) una dichiarazione riepilogativa dei mesi successivi, allegando il mod. 6.2 già inviato, con la dicitura "COPIA".

· l'azienda che ha presentato all'inizio dell'anno il mod. 6.8, senza allegare il mod. 6.2 relativo alla prima dichiarazione, presenterà (al raggiungimento di Lit. 300.000 o entro il 20 gennaio dell'anno successivo) un mod. 6.2 riepilogativo di tutto l'anno 1999.

2. Gli importatori con dichiarazioni mensili superiori a Lit. 300.000 presentano la loro dichiarazione (mod. 6.2) con cadenza mensile, e, prima di effettuare il versamento, attendono il ricevimento della relativa fattura.

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