18/214                    FISCALE                 10/06/99

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ICI - Applicabilità dell’aliquota ridotta, prevista per l’abitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze.


 

Con Circolare n. 114 /E del 25.05.99 il Ministero delle Finanze ha espresso parere favorevole alla identità di trattamento fiscale fra l’abitazione principale e le sue pertinenze, rilevando che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze, venendosi così a configurare un complesso unitario di beni.

Ricordiamo, a tale proposito, che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 437 dell’8 agosto 1996 ha attribuito ai comuni il potere di deliberare, agli effetti dell’ICI, una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l’abitazione principale appartenente a soggetto residente anagraficamente nel comune.

La Circolare sopracitata revoca, quindi, la posizione interpretativa assunta con C.M. n. 318/E del 14.12.1995 secondo la quale tale aliquota ridotta, laddove deliberata dal comune, non si estendeva automaticamente alle pertinenze (quali box, cantina, ecc.) della abitazione principale agevolata, salva l’ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale.

Pertanto, nel caso in cui il Comune abbia stabilito un’aliquota ridotta per l’abitazione principale e aliquote differenziate per le altre tipologie di immobili, anche se nella delibera venisse definito che alle pertinenze dell’abitazione principale non spetta il trattamento agevolato riservato a quest’ultima, il contribuente dovrà disattendere tali indicazioni in quanto derivanti da una interpretazione ormai superata.

Ai fini della corretta esposizione sul bollettino di versamento degli importi relativi alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, la C. M. n. 120/E del 27 maggio 1999 precisa che tali importi vanno indicati nelle caselline dedicate agli "altri fabbricati"

Viene peraltro puntualizzato, sotto l’aspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione principale, ma che "l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

Considerata la portata innovativa della nuova posizione assunta dal Ministero, si pone ora il problema dei rimborsi dell’ICI indebitamente pagata negli anni scorsi, per effetto dell’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella corretta. A tal riguardo, si fa presente che non è possibile effettuare compensazioni con i successivi versamenti, ma che occorre presentare istanza di rimborso in carta libera all’Ufficio Tributi del Comune competente nel termine di tre anni dal pagamento (art. 13, D. Lgs. 504/92).

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