18/214 FISCALE 10/06/99
ICI - Applicabilità dellaliquota ridotta, prevista per labitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze.
Con Circolare n. 114 /E del 25.05.99 il Ministero delle Finanze ha espresso parere favorevole alla identità di trattamento fiscale fra labitazione principale e le sue pertinenze, rilevando che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze, venendosi così a configurare un complesso unitario di beni.
Ricordiamo, a tale proposito, che larticolo 4, comma 1, del D.L. n. 437 dell8 agosto 1996 ha attribuito ai comuni il potere di deliberare, agli effetti dellICI, una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per labitazione principale appartenente a soggetto residente anagraficamente nel comune.
La Circolare sopracitata revoca, quindi, la posizione interpretativa assunta con C.M. n. 318/E del 14.12.1995 secondo la quale tale aliquota ridotta, laddove deliberata dal comune, non si estendeva automaticamente alle pertinenze (quali box, cantina, ecc.) della abitazione principale agevolata, salva lipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale.
Pertanto, nel caso in cui il Comune abbia stabilito unaliquota ridotta per labitazione principale e aliquote differenziate per le altre tipologie di immobili, anche se nella delibera venisse definito che alle pertinenze dellabitazione principale non spetta il trattamento agevolato riservato a questultima, il contribuente dovrà disattendere tali indicazioni in quanto derivanti da una interpretazione ormai superata.
Ai fini della corretta esposizione sul bollettino di versamento degli importi relativi alle eventuali pertinenze dellabitazione principale, la C. M. n. 120/E del 27 maggio 1999 precisa che tali importi vanno indicati nelle caselline dedicate agli "altri fabbricati"
Viene peraltro puntualizzato, sotto laspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dellabitazione principale, ma che "lunico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nellimposta dovuta per labitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dellimposta dovuta per le pertinenze dellabitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
Considerata la portata innovativa della nuova posizione assunta dal Ministero, si pone ora il problema dei rimborsi dellICI indebitamente pagata negli anni scorsi, per effetto dellapplicazione di unaliquota maggiore rispetto a quella corretta. A tal riguardo, si fa presente che non è possibile effettuare compensazioni con i successivi versamenti, ma che occorre presentare istanza di rimborso in carta libera allUfficio Tributi del Comune competente nel termine di tre anni dal pagamento (art. 13, D. Lgs. 504/92).