18/215              FISCALE               10/06/99

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730: CONGUAGLI


 

Ricordiamo che, sulla base di quanto rilevato dall’esame dei modelli 730-3 (in caso di assistenza fiscale diretta) o 730-4 ( in caso di assistenza tramite CAAF), i datori di lavoro dovranno trattenere ai dipendenti dalla retribuzione corrisposta in luglio (versamento ritenute entro il 16 agosto) il saldo IRPEF del 1998, la prima rata dell'acconto IRPEF 1999, l’addizionale regionale all'IRPEF e l'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte (a partire dal periodo d'imposta 1996).

Nello stesso mese i dipendenti che risultassero "a credito" devono ricevere i rimborsi IRPEF.

Il debito o il credito risultante dalla liquidazione del 730 anche se d’importo inferiore a L. 20.000.= deve, comunque, essere trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato.

I codici tributo per effettuare i relativi versamenti sono:

4731 - AAAAAAAA Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

4730 - AAAAAAAA Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta

4201 - AAAAAAAA Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta

Per quanto riguarda i pagamenti rateali, si fa presente che i soggetti che si avvolgono dell'assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate di uguale importo del saldo e del primo acconto Irpef, dell'addizionale regionale all'IRPEF dell'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Non è possibile, invece, chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto dell' IRPEF

Detta richiesta deve essere espressa dal contribuente indicando nel quadro F, Sezione VI, colonna F7, casella 3 del mod. 730, il numero delle rate in cui intende frazionare il debito. Il numero delle rate mensili può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque. La scelta del pagamento rateale si intende effettuata per le imposte risultate globalmente a debito.

L'importo delle singole rate sarà sempre calcolato dal sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, anche nei casi di assistenza fiscale prestata da un Caaf. Lo stesso sostituto calcolerà il previsto interesse in ragione dello 0,50% mensile.

Nei casi in cui la retribuzione mensile o la rata di pensione risulti insufficiente, per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio applicherà, oltre all'interesse dello 0,50% mensile riferito alla dilazione di pagamento, anche l'interesse previsto dall'articolo 3, comma 8, del DPR 395/92, nella misura dello 0,50% mensile come disposto dall'articolo 2 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta comunicherà all'interessato l'importo delle rate non ancora trattenute, Il contribuente provvederà a versare direttamente, alle scadenze delle singole rate, quanto ancora dovuto.

In caso di decesso del contribuente,, tale -incombenza ricadrà sugli eredi dello stesso (circ. Min. Fin. n. 90/E del 25/03/98).

Ricordiamo infine che se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto IRPEF venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione ovvero che non venga effettuata affatto dovrà comunicarlo per iscritto al proprio sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene eventualmente dovuto.

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