18/219                     SINDACALE                 10/06/99

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EMERGENZA KOSOVO:

PERMESSI PER GLI ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO


 

A seguito delle note vicende nella ex Yugoslavia, Protezione Civile ed Associazioni di volontariato si stanno avvalendo dell'art. 10 del D.P.R. 21/9/1994 n.613

Il citato articolo dispone che il datore di lavoro è tenuto a consentire agli aderenti alle associazioni di volontariato per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno:

il mantenimento del posto di lavoro;

il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;

la copertura assicurativa.

Pertanto, ai lavoratori aderenti alle Associazioni di volontariato impegnate in attività di soccorso ed assistenza per l'emergenza in oggetto purché autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, dovranno essere concessi permessi retribuiti nei limiti sopra esposti.

Ai fini del rimborso delle somme erogate "a vuoto", il datore di lavoro dovrà presentare istanza al Dipartimento della Protezione Civile per il tramite della Prefettura competente.

La richiesta dovrà indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

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