19/228                        SINDACALE                       22/06/99

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ELEZIONI DEL 13 GIUGNO: Trattamento economico dei lavoratori impegnati ai seggi


 

Il giorno 13 giugno scorso si sono tenuti i comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo e di alcuni consigli comunali.

I permessi per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici Elettorali sono disciplinati dall’art. 11 della Legge 21.03.90 n. 53 e dalla Legge 29.01.92 n. 69.

L’art. 11 della Legge 53 prevede che i giorni di assenza dal lavoro vengano considerati a tutti gli effetti, sia economici che normativi, giorni di attività lavorativa. Pertanto, per tali giornate, il lavoratore dovrà percepire la medesima retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

La Legge 29.01.92 n. 69 detta norme di interpretazione autentica del predetto articolo, stabilendo che i lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione per i giorni lavorativi di assenza dalle Aziende, al pagamento di specifiche quote di retribuzione, o riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per poter beneficiare dei predetti diritti, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro i documenti di nomina o di incarico e, alla ripresa del lavoro, un certificato vidimato e firmato dal Presidente del Seggio, attestante le funzioni svolte, la presenza al seggio, la data e l’ora di chiusura delle operazioni di scrutinio.

Ai lavoratori che devono esercitare il diritto di voto in comuni diversi da quello in cui prestano la propria attività lavorativa, l’Azienda concederà, ove richiesti, permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario per recarsi ai seggi.

La suddetta normativa vale anche per eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 27 giugno prossimo.

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