19/229                    SINDACALE                       22/06/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

L. 196/97 - PACCHETTO TREU

STAGES ESTIVI PER STUDENTI


 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/05/98 -, ha introdotto il regolamento attuativo in materia di stages e tirocini formativi recependo quanto normato con l’art. 18 della L. 196/97 (vedasi nostra circolare n. 22/112 del 19/06/98).

In base alla norma suddetta, è stato definito il quadro di riferimento legale ed in particolare sono stati individuati all’art. 2 i soggetti, detti Promotori, che possono organizzare e gestire le iniziative di alternanza scuola-lavoro.

Tra i soggetti di cui sopra non sono state inserite le Associazioni di Categoria, le quali possono unicamente agire come soggetti propositori.

Gli stages potranno essere effettuati solo ed unicamente nei casi in cui i soggetti promotori sottoscrivano con le Aziende idonee convenzioni in base ai modelli ministeriali.

In pratica un soggetto promotore, per esempio un centro di formazione professionale, qualora intendesse inviare un allievo presso un’Azienda, dovrà proporre l’iniziativa all’impresa interessata e, una volta ottenuto il consenso ed adempiuto agli obblighi di tutela assistenziale ed assicurativa, sottoscrivere con l’Azienda apposita, convenzione nonchè idoneo progetto formativo e di orientamento.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice