20/239 F I S C A L E 01/07/99
Indice730 - CONGUAGLI:
Interessi per differito pagamento
Con riferimento alla nostra comunicazione n. 18/215 del 10/06/99, occorre precisare che, con C.M. n. 87/E del 16 aprile 1999, il Ministero delle Finanze ha stabilito che linteresse per differito pagamento è dovuto nella misura dello 0,40% mensile.
Considerato altresì quanto riferito dal Ministero delle Finanze con Comunicato Stampa 23 aprile 1999, diamo qui di seguito le istruzioni definitive per leffettuazione dei conguagli da Mod. 730.
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Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola limporto delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,50% mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel mese di luglio.
Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti insufficiente per trattenere lintero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 1999. Il differito pagamento comporta lapplicazione dellinteresse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anchesso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dellimporto rateizzato, il sostituto dimposta applica, oltre allinteresse dello 0,50% mensile dovuto per la rateizzazione, anche linteresse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 1999 è trattenuto limporto dellunica o della seconda rata di acconto per IRPEF. Se tale retribuzione risulta insufficiente, limporto residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dellinteresse nella misura dello 0,40%.
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