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730 - CONGUAGLI:

Interessi per differito pagamento


 

Con riferimento alla nostra comunicazione n. 18/215 del 10/06/99, occorre precisare che, con C.M. n. 87/E del 16 aprile 1999, il Ministero delle Finanze ha stabilito che l’interesse per differito pagamento è dovuto nella misura dello 0,40% mensile.

Considerato altresì quanto riferito dal Ministero delle Finanze con Comunicato Stampa 23 aprile 1999, diamo qui di seguito le istruzioni definitive per l’effettuazione dei conguagli da Mod. 730.

 

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Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,50% mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel mese di luglio.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 1999. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dello 0,50% mensile dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 1999 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per IRPEF. Se tale retribuzione risulta insufficiente, l’importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

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