20/240            ECOLOGICO            01/07/99

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IMPORTANTE - URGENTE

RIFIUTI/RESIDUI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Applicabilitą delle disposizioni dei rifiuti ai materiali "ex mercuriali"

Scadenza del 30 giugno 1999


 

Ricordiamo alle aziende associate [Si vedano ns. precedenti comunicazioni n. 2/15 del 19 gennaio 1999 e n. 15/181 del 14 maggio 1999] che, a partire dal 1° luglio 1999, i materiali di cui all’allegato 1 del D.M. 5 settembre 1994 [Si tratta dei materiali ex mercuriali "quotati" presso le Camere di Commercio] sono sottoposti alle disposizioni previste per i rifiuti.

 

Come gią anticipato dalla stampa specializzata, segnaliamo che sono allo studio possibili soluzioni perchč venga mantenuta l’esclusione di tali materiali dal campo di applicazione delle norme prescritte per i rifiuti e siano evitati agli operatori del settore gli appesantimenti burocratici che inevitabilmente ne deriverebbero.

In particolare, sono allo studio tre possibili alternative:

- La semplice proroga del termine sopra ricordato, originariamente fissato al 17 luglio 1998 e successivamente spostato al 31 dicembre 1998 e quindi al 30 giugno 1999;

- L’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, di una Circolare interpretativa, che dovrebbe escludere dall’ambito di applicazione del Decreto Ronchi i materiali storicamente riutilizzati in alcuni settori industriali (carta, legno, tessile, vetro ....)

- La presentazione di un Disegno di Legge che, senza modificare la definizione di rifiuto introdotta dalle norme comunitarie, riesca a darle un senso pił aderente alla realtą [Attualmente l’ampiezza della definizione la rende estremamente vaga e ha portato ad un ampliamento, non del tutto giustificato, del campo di applicazione del Decreto Ronchi], escludendo dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti i materiali "ex mercuriali".

Ulteriori informazioni saranno fornite, appena disponibili, con la massima tempestivitą.

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